LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18

La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonchè modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  06/08/2015
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
130.05 - Polizia locale urbana e rurale
130.07 - Funzioni delegate
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

Art. 28
 (Valutazioni dell'organo di revisione sulla stabilità finanziaria)
1. L'organo di revisione economico-finanziaria redige il documento di sintesi degli indicatori di stabilità finanziaria di cui all'articolo 30, comma 3, da allegare alla relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione di cui all' articolo 239 del decreto legislativo 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, al fine di evidenziare la situazione economico-finanziaria dell'ente locale.
2. La relazione, con riferimento al documento di sintesi di cui al comma 1, rappresenta la situazione dell'ente locale e, in caso di riscontro negativo di uno o più indicatori, fornisce per ciascuno di essi le motivazioni del risultato e indica le misure necessarie per il rientro nei valori di stabilità.
3. Le valutazioni dell'organo di revisione economico-finanziaria sono trasmesse al rappresentante legale dell'ente locale e alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali che, sulla base di esse, può:
a) richiedere un esame suppletivo allo stesso organo di revisione, per suggerire ulteriori misure correttive all'ente locale;
b) nominare uno o più esperti per aiutare gli uffici a superare le criticità evidenziate ed evitare ricadute negative sull'intero sistema degli enti locali.
4. Con riferimento alla situazione dell'ente rispetto agli indicatori del documento di sintesi di cui al comma 1, la legge regionale, coerentemente con gli indirizzi di programmazione economico-finanziaria regionale, prevede interventi di premialità o sanzioni.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 9, comma 8, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 1, L. R. 6/2023
3Parole sostituite al comma 2 da art. 7, comma 1, L. R. 6/2023
4Parole sostituite al comma 4 da art. 7, comma 1, L. R. 6/2023