LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 maggio 2015, n. 13

Istituzione dell’area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  04/06/2015
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
120.13 - Personale del comparto unico regionale
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
130.07 - Funzioni delegate

Art. 3
 (Inquadramento di personale)
1. Per le finalità di cui all'articolo 2, il personale in servizio alla data dell'1 gennaio 2015 con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso le Province, che svolge compiti nelle seguenti materie, è inquadrato in Regione:
a) politica attiva del lavoro;
b) collocamento, avviamento al lavoro e servizi all'impiego;
c) conciliazione delle controversie di lavoro;
d) rilascio dei provvedimenti relativi ai procedimenti di ingresso dei lavoratori stranieri previsti dagli articoli 22, 24 e 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
e) attuazione, per quanto di competenza, del diritto dovere all'istruzione e alla formazione;
f) osservazione e monitoraggio del mercato del lavoro.
2. Il personale inquadrato ai sensi del comma 1 conserva il trattamento economico fondamentale e accessorio ove più favorevole, limitatamente alle voci fisse e continuative non correlate allo specifico profilo d'impiego nell'ente di provenienza previste e disciplinate dal contratto collettivo regionale di lavoro, corrisposto dall'amministrazione di provenienza al momento dell'inquadramento, mediante assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti nei casi in cui sia individuata la relativa copertura finanziaria, anche a valere sulle facoltà assunzionali.
3. Gli eventuali incarichi in essere, quali posizioni organizzative e coordinamenti, attribuiti dalle Province sono mantenuti in carico ai singoli dipendenti sino al 31 dicembre 2015, con conservazione del relativo trattamento economico.
4. La Regione subentra nei rapporti di lavoro del personale con contratto di lavoro a tempo determinato che, alla data di trasferimento delle funzioni, svolge compiti nelle materie di cui al comma 1; la spesa relativa a detto personale non rileva, fino alla scadenza naturale dei predetti contratti, ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale e di limiti assunzionali.
5. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle funzioni e dei compiti in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale e di limiti assunzionali, l'Amministrazione regionale può attuare le procedure di cui all' articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), per la stabilizzazione del personale di cui al comma 4 che, fermo restando il requisito del triennio di servizio, abbia svolto, al momento del trasferimento delle funzioni, per almeno dodici mesi, anche non continuativi, compiti nelle materie di cui al comma 1.
6. Qualora le risorse previste dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale e di limiti assunzionali non consentano la stabilizzazione del personale di cui al comma 4 nel corso del 2015, l'Amministrazione regionale può continuare ad avvalersi di detto personale, nel rispetto dei limiti assunzionali e delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, fino al 31 dicembre 2017.
7. Ai fini della stabilizzazione di cui al comma 5, per il personale con contratto di lavoro a tempo determinato dei servizi per l'impiego provinciali si computano, per la maturazione del triennio, anche i periodi di lavoro svolti presso le Province del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale.