LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 aprile 2015, n. 11

Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  21/05/2015
Allegati:
Materia:
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature

CAPO I
 DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 58
 (Destinazione delle entrate)
1.  
( ABROGATO )
(1)
2.  
( ABROGATO )
(2)
3.  
( ABROGATO )
(3)
4.  
( ABROGATO )
(4)
5. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui all'articolo 56, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22, introitate dalla Regione sono destinate al finanziamento delle funzioni in materia di difesa del suolo di cui all'articolo 8.
6. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui all'articolo 56, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 e 12, introitate dai Comuni nell'ambito delle funzioni a essi attribuite sono destinate al finanziamento delle funzioni in materia di difesa del suolo di cui all'articolo 15.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 7, comma 11, L. R. 33/2015
2Comma 2 abrogato da art. 7, comma 11, L. R. 33/2015
3Comma 3 abrogato da art. 7, comma 11, L. R. 33/2015
4Comma 4 abrogato da art. 7, comma 11, L. R. 33/2015
Art. 59
 (Disposizioni programmatorie)
1. L'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, avente natura programmatoria, è subordinata all'allocazione delle risorse finanziarie da disporre con successiva legge regionale.
2. Le disposizioni della presente legge concernenti il trasferimento delle funzioni ai Comuni e ai Consorzi di bonifica hanno carattere programmatorio e troveranno applicazione all'entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1.
3. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo gli interventi sulla rete idrografica e di difesa del territorio di competenza statale, le opere relative al servizio idrico integrato, le opere di drenaggio urbano e le opere di interesse di soggetti privati.
Art. 60
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 2, e dall'articolo 35, comma 1, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2016 a carico dell'unità di bilancio 2.3.1.1049 e del capitolo 2002 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, con la denominazione "Spese per la dotazione di un Sistema informatico regionale per la difesa del suolo e per l'istituzione del Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua".
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di 50.000 euro per l'anno 2016 a carico dell'unità di bilancio 2.3.1.1049 e dal capitolo 2013 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.