LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 aprile 2015, n. 11

Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  21/05/2015
Allegati:
Materia:
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature

CAPO I
 FUNZIONI DELLA REGIONE
Art. 7
 (Funzioni della Regione)
1. La Regione svolge le seguenti funzioni:
a) la pianificazione e la programmazione delle azioni connesse alla gestione del reticolo idrografico e delle risorse idriche, nonché alla sicurezza idrogeologica del territorio;
b) l'indirizzo, il coordinamento e la vigilanza in relazione alle funzioni attribuite ai Comuni e ai Consorzi di bonifica ai sensi della presente legge;
c) l'attribuzione delle risorse finanziarie ai Comuni e ai Consorzi di bonifica;
d) l'esercizio dei poteri sostitutivi, nonché la determinazione e l'irrogazione delle sanzioni ai sensi, rispettivamente, degli articoli 55, 56 e 57;
e) le funzioni in materia di difesa del suolo di cui all'articolo 8;
f) le funzioni in materia di utilizzazione delle acque di cui all'articolo 9;
g) la valutazione, la gestione e la predisposizione, in coordinamento con l'Autorità di bacino distrettuale, dei piani di gestione del rischio di alluvioni nell'ambito delle competenze attribuite dal decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni);
h) la convocazione della conferenza programmatica di cui all' articolo 68, comma 3, del decreto legislativo 152/2006 , finalizzata all'adozione e all'attuazione dei piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI) e alla necessaria coerenza tra pianificazione di distretto e pianificazione territoriale;
i) la collaborazione con l'Autorità di bacino distrettuale nella predisposizione del piano di bacino distrettuale e del piano stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico di cui, rispettivamente, agli articoli 65 e 67 del decreto legislativo 152/2006 ;
j) la collaborazione con l'Autorità di bacino distrettuale nella predisposizione del piano di gestione del distretto idrografico previsto dall' articolo 117 del decreto legislativo 152/2006 ;
k) l'approvazione dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico relativi ai bacini già di rilievo regionale, previa convocazione della conferenza programmatica di cui all' articolo 68, comma 3, del decreto legislativo 152/2006 , secondo le procedure di cui all' articolo 14 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), nelle more della completa unificazione delle procedure a livello di distretto idrografico;
l) l'aggiornamento e l'integrazione dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico relativi ai bacini già di rilievo regionale, nei casi previsti dalle relative norme di attuazione, con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale.
Art. 8
 (Funzioni di difesa del suolo)
1. La Regione svolge le seguenti funzioni di difesa del suolo:
a) l'istituzione e la gestione del Sistema informativo regionale per la difesa del suolo di cui all'articolo 6;
b) la gestione delle reti regionali di monitoraggio in tempo reale confluenti nel sistema integrato di protezione civile di cui alla legge regionale 64/1986 ;
c) la predisposizione e il finanziamento del Programma regionale degli interventi di cui all'articolo 11;
d) la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 20, comma 1, relativi ai corsi d'acqua di classe 1 e 3, fatte salve le competenze dello Stato;
e) la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 31, comma 1, relativi alle opere idrauliche di rilevanza regionale, sui corsi d'acqua di classe 1 e 3, fatte salve le competenze dello Stato;
f) la realizzazione degli interventi di difesa e di conservazione delle coste a esclusione dei centri abitati costieri;
g) la realizzazione delle sistemazioni idraulico-forestali di cui all'articolo 32 relative ai corsi d'acqua di classe 3;
h) la realizzazione degli interventi di sistemazione dei dissesti franosi di rilevanza regionale di cui all'articolo 34;
i) i lavori d'urgenza sui corsi d'acqua di classe 1 e 3;
j) i lavori di pronto intervento sui corsi d'acqua di classe 3 ai sensi dell' articolo 57 della legge regionale 9/2007 ;
k) il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione degli sbarramenti di competenza regionale e le relative funzioni di controllo, ai sensi dell'articolo 61, comma 3, e dell'articolo 114 del decreto legislativo 152/2006 ;
l) il rilascio dell'autorizzazione degli interventi di ripascimento degli arenili;
m) il rilascio dell'autorizzazione idraulica di cui all'articolo 17 sui corsi d'acqua di classe 1, 2, 3 e 5, nonché la verifica della conformità del progetto definitivo dell'intervento alle finalità del finanziamento assegnato ai sensi dell'articolo 11, comma 10;
n) l'emissione del parere idraulico per il rilascio delle concessioni sui beni del demanio idrico, nonché del parere idraulico di cui all'articolo 17, comma 8;
o) l'accertamento della cessata funzionalità idraulica ai fini della sdemanializzazione di beni del demanio idrico relativamente ai corsi d'acqua di tutte le classi e previo parere dei Consorzi di bonifica per i corsi d'acqua di classe 4;
p) il rilascio delle concessioni di estrazione di materiale litoide negli interventi sui corsi d'acqua di classe 1 e 3, nonché la riscossione della quota di competenza dei relativi canoni demaniali;
q) i servizi di polizia idraulica sui corsi d'acqua di classe 1, 2 e 3;
r) l'imposizione di limitazioni e di divieti all'esecuzione di opere e di interventi anche esterni all'area demaniale idrica qualora influiscano, anche indirettamente, sul regime dei corsi d'acqua;
s) il governo delle piene, mediante le attività di previsione, di monitoraggio, di sorveglianza, di presidio territoriale idraulico, nonché di regolazione dei deflussi, nell'ambito del sistema regionale di allertamento integrato ai fini di protezione civile di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 (Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile);
t) i servizi di piena e di pronto intervento idraulico in coordinamento con il presidio territoriale idraulico di cui al sistema regionale di allertamento integrato ai fini di protezione civile di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004;
u) i servizi idrografici e mareografici consistenti nelle seguenti attività:
1) la raccolta, l'elaborazione, l'aggiornamento, la trasmissione e la diffusione dei dati idrologici e idrografici relativi ai corsi d'acqua, alle acque sotterranee e alla laguna di Marano-Grado;
2) la conservazione, la manutenzione, l'adeguamento tecnologico e l'estensione delle reti regionali idrologiche e idrografiche, nonché degli impianti fissi di monitoraggio e di rilevamento, in tempo differito, dello stato idrologico dei corsi d'acqua, delle acque sotterranee e della laguna di Marano-Grado;
v) la classificazione dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche ai sensi degli articoli 4 e 5;
w) la predisposizione, mediante il concerto delle strutture regionali competenti in materia di ambiente, di risorse agricole e forestali, nonché di pianificazione territoriale, sentita l'Autorità di bacino distrettuale, della relazione annuale sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio di cui all' articolo 61, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 152/2006 ;
x) la realizzazione e la promozione di studi, ricerche, rilievi, modelli, elaborazioni e ogni attività tecnico-scientifica, finalizzati alla conoscenza delle risorse idriche superficiali e sotterranee, del regime idrologico delle falde acquifere e della rete idrografica, del trasporto solido dei corsi d'acqua, del deflusso minimo vitale, del bilancio idrologico e sedimentologico dei bacini idrografici e della laguna di Marano-Grado, nonché finalizzati alla conoscenza geologica del territorio regionale;
y) la promozione della sottoscrizione dei contratti di fiume da parte dei Comuni e dei Consorzi di bonifica il cui territorio è compreso entro un bacino idrografico.
(1)
2. La Regione può curare la progettazione e la realizzazione degli interventi relativi ai corsi d'acqua, alle opere idrauliche e ai dissesti franosi di competenza comunale mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 15, comma 12.
3. La gestione delle opere di regolazione idraulica può essere affidata dalla Regione ai Consorzi di bonifica o ad altri soggetti pubblici sulla base di una convenzione che preveda le modalità di gestione e il compenso per i relativi oneri. Nei casi di opere in cui la funzione di regolazione idraulica sia promiscua con utilizzi idrici di tipo diverso, la Regione affida la gestione al titolare della concessione di derivazione d'acqua, detraendo i relativi oneri dal canone demaniale.
4. La Regione, anche attraverso il Sistema integrato di protezione civile di cui alla legge regionale 64/1986 , riceve presso la Sala operativa regionale sita a Palmanova tutte le segnalazioni inerenti criticità idrauliche e geologiche, nonché rileva tramite la rete regionale di monitoraggio in tempo reale, lo stato dei corsi d'acqua e attua il monitoraggio della stabilità dei versanti montani ai fini della tempestiva attivazione delle funzioni di protezione civile sul territorio regionale a salvaguardia della pubblica incolumità, dell'ambiente e dei beni.
5. Sono fatte salve le competenze della Regione in materia di navigazione sui corsi d'acqua di qualunque classe, ai sensi della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 (Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella Regione Friuli-Venezia Giulia).
6. Nell'ambito delle attività di protezione civile la navigazione sui corsi d'acqua di tutte le classi, nonché nelle acque interne e lagunari, è autorizzata dalla Protezione civile della Regione.
Note:
1Lettera n) del comma 1 sostituita da art. 4, comma 1, lettera d), numero 1), L. R. 3/2018
2Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 1, lettera d), numero 2), L. R. 3/2018
Art. 9
 (Funzioni relative all'utilizzazione delle acque)
1. La Regione svolge le seguenti funzioni relative all'utilizzazione delle acque:
a) predisposizione e aggiornamento del Piano regionale di tutela delle acque ai sensi dell' articolo 121 del decreto legislativo 152/2006 ;
b) istituzione e gestione del Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua di cui all'articolo 35;
c) definizione delle linee guida per il rilascio delle concessioni di derivazione d'acqua;
d) rilascio della concessione di grandi e di piccole derivazioni di acque sotterranee e superficiali, con le modalità di cui al titolo IV, capi III e IV;
e) determinazione e riscossione dei canoni demaniali sulle derivazioni d'acqua ai sensi dell'articolo 50;
f) polizia delle acque relativamente alle grandi e alle piccole derivazioni d'acqua;
g) rilascio delle autorizzazioni di attingimento di acque superficiali a mezzo di dispositivi mobili o semifissi di cui all'articolo 40, comma 1, relativamente ai corsi d'acqua di classe 1 e 3, nonché determinazione e riscossione dei relativi canoni demaniali.
Art. 10
 (Piano regionale di tutela delle acque)
1. In attuazione dell' articolo 121 del decreto legislativo 152/2006 la Regione provvede alla formazione, all'adozione e all'approvazione del Piano regionale di tutela delle acque.
2. Ai fini della formazione, delle revisioni e degli aggiornamenti del Piano regionale di tutela delle acque, la Regione si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA.
3. Il Piano regionale di tutela delle acque, che costituisce piano di settore ai sensi della normativa regionale vigente in materia di urbanistica, è sottoposto alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS).
4. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente, di concerto con l'Assessore competente in materia di pianificazione territoriale, nonché con l'Assessore competente in materia di risorse agricole e forestali, acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie locali, adotta il progetto del Piano regionale di tutela delle acque.
5. Il progetto del Piano regionale di tutela delle acque è sottoposto al parere della competente Commissione consiliare che si esprime entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il progetto del Piano regionale di tutela delle acque è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
6. In conformità alla normativa vigente in materia di informazione ambientale l'avviso di approvazione del progetto del Piano regionale di tutela delle acque è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della Regione, con l'indicazione delle modalità di diffusione e di messa a disposizione delle informazioni e delle modalità di esercizio del diritto di accesso alle informazioni da parte del pubblico e degli organismi interessati.
7. Al fine di garantire la partecipazione e la consultazione delle parti interessate la Regione fissa un termine non inferiore a sei mesi per la presentazione di osservazioni scritte sul progetto del Piano regionale di tutela delle acque.
8. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 7 la Giunta regionale si esprime sulle osservazioni pervenute ed entro i successivi sessanta giorni, a seguito dell'eventuale revisione del progetto di Piano regionale di tutela delle acque, previo eventuale aggiornamento delle misure di salvaguardia, adotta il Piano regionale di tutela delle acque.
9. Il Piano regionale di tutela delle acque, ai sensi dell' articolo 121, comma 2, del decreto legislativo 152/2006 , è trasmesso per le verifiche di competenza al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché all'Autorità di bacino distrettuale, che esprimono il parere vincolante entro centoventi giorni dalla trasmissione.
10. Entro sei mesi dall'acquisizione del parere favorevole dell'Autorità di bacino distrettuale di cui al comma 9, il Piano regionale di tutela delle acque è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
11. Il Piano regionale di tutela delle acque è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione. L'avviso di avvenuta approvazione del Piano regionale di tutela delle acque è pubblicato, contestualmente, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e su due quotidiani a diffusione regionale.
12. Dalla data di adozione del progetto di Piano regionale di tutela delle acque di cui al comma 4 non sono rilasciati concessioni di derivazione di acque superficiali o sotterranee per uso diverso da quello idropotabile, nonché autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, atti di consenso, concernenti opere, interventi o attività, compresi i relativi rinnovi e varianti, che siano in contrasto con le misure di salvaguardia del Piano. Le misure di salvaguardia del Piano sono definite con la deliberazione della Giunta regionale di adozione del progetto del Piano stesso.
13. Le prescrizioni normative contenute nel Piano regionale di tutela delle acque assumono efficacia vincolante per tutti i soggetti pubblici e privati che esercitano le funzioni e le attività disciplinate dalla presente legge; le prescrizioni di vincoli contenute nel Piano stesso comportano l'adeguamento delle diverse destinazioni d'uso previste dagli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale, secondo la procedura per le varianti di livello comunale di cui all' articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007 .
14. Dalla data di approvazione del Piano regionale di tutela delle acque non sono ammesse nuove concessioni di derivazione d'acqua in contrasto con le prescrizioni del Piano stesso.
15. All'infuori delle revisioni e degli aggiornamenti previsti dall' articolo 121, comma 5, del decreto legislativo 152/2006 , il Piano regionale di tutela delle acque è aggiornato con deliberazione della Giunta regionale, in relazione all'evoluzione del quadro normativo e agli esiti delle attività di monitoraggio, con riferimento alle variazioni dello stato ecologico e chimico dei corpi idrici.
Note:
1Parole sostituite al comma 13 da art. 24, comma 1, L. R. 21/2015
2Parole aggiunte al comma 15 da art. 4, comma 1, lettera e), L. R. 3/2018
3Parole sostituite al comma 13 da art. 9, comma 1, L. R. 6/2019
Art. 11
 (Programmazione degli interventi)
1. Il Programma triennale dei lavori pubblici, di seguito Programma, di cui all' articolo 7 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), individua gli interventi di manutenzione straordinaria necessari per fronteggiare le situazioni di dissesto sul territorio, secondo i criteri stabiliti dai piani di cui agli articoli 65 e 67 del decreto legislativo 152/2006 e comprende:
a) gli interventi di competenza regionale di cui all'articolo 8;
b) gli interventi di competenza dei Comuni ai sensi dell'articolo 15, distinti per interventi relativi ai corsi d'acqua, interventi relativi alle opere idrauliche, interventi di difesa dei centri abitati costieri, interventi di ripascimento degli arenili e interventi di sistemazione dei dissesti franosi;
c) gli interventi di competenza dei Consorzi di bonifica ai sensi dell'articolo 16, distinti per interventi relativi ai corsi d'acqua di cui all'articolo 20, interventi relativi agli argini costieri e interventi relativi alle opere idrauliche di cui all'articolo 31.
2. Il Programma di cui al comma 1 prevede:
a) la localizzazione, la descrizione e il costo degli interventi;
b) la tipologia degli interventi relativi ai corsi d'acqua, alle opere idrauliche e alle sistemazioni dei dissesti franosi, degli interventi di difesa e di conservazione delle coste e degli arenili, nonché degli interventi relativi agli argini costieri;
c) il finanziamento della realizzazione degli interventi anche per lotti funzionali;
d) il finanziamento della sola progettazione di un intervento o di un lotto funzionale dello stesso.
3. Ai fini della predisposizione del Programma di cui al comma 1, entro il 30 marzo di ogni anno, i Comuni e i Consorzi di bonifica presentano alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, lo stato di attuazione degli interventi finanziati.
4. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui all'articolo 32 si applicano le procedure previste dalla legge regionale 9/2007 .
5. Nei limiti degli stanziamenti di bilancio, la Giunta regionale può emanare bandi finalizzati a finanziare nuovi interventi da inserire nel Programma di cui al comma 1.
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire ai Comuni e ai Consorzi di bonifica le risorse stanziate con legge finanziaria regionale per la realizzazione degli interventi inseriti nel Programma di cui al comma 1, nonché le risorse finanziarie assegnate dallo Stato per la realizzazione degli interventi di difesa del suolo, di rispettiva competenza, individuati nei relativi programmi statali, previo accertamento della conformità del progetto alle finalità del finanziamento.
Note:
1Il presente articolo è efficace all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 14, c. 1, lett. a), L.R. 11/2015, come disposto all'art. 62, c. 1, lett. a), della medesima L.R. 11/2015.
2Articolo sostituito da art. 105, comma 1, L. R. 8/2022
Art. 12
 Contratti di fiume, di lago, di laguna e di costa
1. I Comuni e i Consorzi di bonifica, il cui territorio è compreso entro un bacino idrografico, d'intesa con la Regione, possono istituire i contratti di fiume, di lago, di laguna e di costa mediante il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati interessati.
2. Il contratto di fiume, di lago, di laguna e di costa è un processo di programmazione negoziata e partecipata basato sull'adesione volontaria e finalizzato ad attuare la riqualificazione ambientale e la rigenerazione socio-economica dei bacini idrografici, coordinandone l'azione di pianificazione dell'uso, della tutela e della valorizzazione dei corsi d'acqua, dei laghi, delle lagune e degli ambiti costieri, coerente con le peculiarità e le potenzialità del territorio sotteso, nonché con la pianificazione territoriale e di tutela ambientale.
3. Il processo di programmazione negoziata di cui al comma 2 è articolato nelle seguenti fasi:
a) costruzione della rete di attori coinvolti;
b) definizione di regole e strumenti condivisi;
c) rappresentazione del territorio allo stato attuale;
d) individuazione degli obiettivi di preservazione e di riqualificazione ambientale;
e) progettazione delle strategie e delle azioni;
f) valutazione del fabbisogno finanziario e indicazione delle risorse;
g) formalizzazione del contratto di fiume, di lago, di laguna e di costa;
h) attuazione delle strategie e delle azioni;
i) monitoraggio dell'efficacia del processo e dei risultati ottenuti;
j) eventuale revisione del processo.
(5)
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 4, lettera a), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 4, comma 4, lettera b), numero 1), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
3Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 4, lettera b), numero 2), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
4Parole aggiunte al comma 2 da art. 4, comma 4, lettera b), numero 3), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
5Parole aggiunte alla lettera g) del comma 3 da art. 4, comma 4, lettera c), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
6Rubrica dell'articolo sostituita da art. 4, comma 4, lettera d), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 13
 (Rapporti istituzionali e di collaborazione)
1. Il Presidente della Regione, nell'ambito delle competenze previste dallo Statuto, nonché nel rispetto della normativa statale, dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e degli obblighi internazionali, può concludere con enti territoriali interni agli Stati confinanti intese dirette alla gestione in comune delle misure finalizzate al coordinamento delle attività nel settore della difesa del suolo nei bacini idrografici transfrontalieri.
2. Il Presidente della Regione può stipulare accordi con gli Stati confinanti e intese con la Regione Veneto per il coordinamento organizzativo e l'esercizio congiunto delle funzioni amministrative relative ai fiumi transfrontalieri o che fanno da confine con la Regione Friuli Venezia Giulia.
3. Il Presidente della Regione è autorizzato a stipulare le intese e gli accordi di cui ai commi 1 e 2 su conforme deliberazione della Giunta regionale.
4. L'Amministrazione regionale può avviare rapporti di collaborazione con le Università degli studi e gli Istituti di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca inerenti alle materie disciplinate dalla presente legge.
Art. 14
 (Provvedimenti attuativi)
1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge con regolamento regionale sono definiti:
a)   ( ABROGATA )
b) con riferimento alla concessione di estrazione di materiale litoide:
1) i criteri e i procedimenti per l'assegnazione, la sospensione, il ritiro e l'estinzione della concessione di estrazione di materiale litoide;
2) le modalità di determinazione del deposito cauzionale;
3) la determinazione dei canoni demaniali per l'estrazione del materiale litoide e i criteri per la suddivisione tra i Comuni della quota del canone demaniale relativo alla concessione di estrazione di materiale litoide ai sensi dell'articolo 30;
4) le modalità per la compensazione dei canoni demaniali di cui all'articolo 30, comma 8;
c) i criteri e i procedimenti finalizzati al rilascio, alla sospensione, alla variante, al rinnovo e all'estinzione della concessione di derivazione d'acqua, di cui al titolo IV, capi II, III e IV, nonché le modalità di determinazione del deposito cauzionale;
d) le procedure semplificate per il riconoscimento o la concessione preferenziale all'uso dell'acqua;
e) la determinazione dei canoni demaniali relativi alle concessioni di derivazione d'acqua ai sensi dell'articolo 50;
f) ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 2 e 93 del regio decreto 523/1904 , le tipologie di impianti la cui realizzazione sia resa necessaria, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), da ragioni di rilevante interesse pubblico ovvero dalla necessità di adeguamento degli impianti esistenti agli obblighi imposti dalla normativa in materia di tutela ambientale;
g) il procedimento di approvazione dei progetti di gestione di sbarramenti e di invasi sottoposti alla disciplina dell' articolo 114 del decreto legislativo 152/2006 ;
h) la disciplina relativa all'autorizzazione, alla realizzazione, alla vigilanza sui lavori di costruzione e al collaudo delle opere di sbarramento, con esclusione degli invasi totalmente interrati sotto il piano di campagna privi di argini fuori terra, delle opere di regimazione dei corsi d'acqua prive di funzioni di ritenuta e dei serbatoi pensili;
i) i criteri e le modalità tecniche di restituzione delle acque derivanti da sondaggi e da perforazioni, effettuati nell'esercizio dei permessi di ricerca, delle concessioni di coltivazione e delle concessioni di derivazione di acque sotterranee per scopi geotermici o di scambio termico e per attività termali, in attuazione dell' articolo 114, comma 1, del decreto legislativo 152/2006 ;
j) i criteri per la valutazione della compatibilità con le caratteristiche del corpo ricettore, degli scarichi delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque degli impianti di scambio termico e delle acque reflue provenienti da attività termali;
k) i criteri e le modalità per l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica, nonché i contenuti dello studio di compatibilità idraulica a corredo degli strumenti pianificatori e dei progetti di interventi, di cui all'articolo 19 bis;
k bis) i criteri e le modalità per lo svolgimento e il coordinamento dei compiti di polizia idraulica di cui all'articolo 8, comma 1, lettera q), all'articolo 15, comma 1, lettera f), e all'articolo 16, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera d);
k ter) le procedure, nonché l'attribuzione delle competenze all'interno dell'amministrazione regionale, relativamente all'individuazione di abitazioni e attività produttive soggette a rischio idrogeologico molto elevato, agli accertamenti tecnici, agli interventi urgenti a tutela della pubblica e privata incolumità, alla sistemazione provvisoria degli abitanti, all'applicazione delle misure di incentivazione ai fini della delocalizzazione e della rilocalizzazione, ai sensi dell' articolo 67, comma 6, del decreto legislativo 152/2006.
2. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del direttore centrale della struttura regionale competente in materia di ambiente, pubblicato sul sito istituzionale della Regione, sono definiti:
a) i criteri e le modalità per la predisposizione della cartografia dei corsi d'acqua di cui all'articolo 4;
b) le modalità di svolgimento del servizio di piena e l'individuazione dei tratti dei corsi d'acqua di classe 1 e 2 in cui tale servizio è obbligatorio;
c) le tipologie di sbarramenti e di invasi sottoposte alla disciplina dell' articolo 114 del decreto legislativo 152/2006 ;
d) la classificazione degli sbarramenti fluviali di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo, nonché lo schema tipo della scheda tecnica ai fini della ricognizione degli sbarramenti esistenti ai sensi dell'articolo 19, comma 4;
e) lo schema tipo dell'istanza di concessione di estrazione di materiale litoide di cui all'articolo 21, comma 5;
f) lo schema tipo del provvedimento di concessione e del disciplinare relativi alla concessione di estrazione di materiale litoide di cui all'articolo 22, comma 1;
g) le modalità di effettuazione dei rilievi topografici di cui all'articolo 28, comma 3;
h) lo schema tipo del provvedimento di concessione e del disciplinare, relativi alla concessione di derivazione d'acqua, di cui all'articolo 42, comma 3;
i) lo schema tipo della domanda per la determinazione sperimentale del deflusso minimo vitale (DMV) con le relative linee guida ai sensi dell'articolo 36, comma 3;
j) i dati relativi alle utilizzazioni di acque sotterranee di cui all'articolo 37, comma 1, e alle autorizzazioni agli attingimenti di acque superficiali di cui all'articolo 40, comma 5;
k) le linee guida per la predisposizione del piano di monitoraggio ai fini di cui all'articolo 36, comma 4;
l) l'elenco dei dipendenti regionali finalizzato all'istituzione del nucleo di valutazione di cui all'articolo 44, comma 5;
m) la procedura mediante conferenza di servizi per l'autorizzazione allo scarico nei corpi idrici superficiali.
m bis) le modalità di effettuazione dei rilevamenti in tempo differito dei parametri idrologici quantitativi sulle falde acquifere, sulla rete idrografica e sugli afflussi idrici meteorici, nonché le modalità di trasmissione dei dati rilevati, alla struttura regionale competente ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 8.
(3)
3. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge con deliberazione della Giunta regionale sono definiti:
a) le linee guida per la gestione del Sistema informativo regionale per la difesa del suolo di cui all'articolo 6;
b) le linee guida per il rilascio delle concessioni di derivazione d'acqua.
Note:
1Lettera k bis) del comma 1 aggiunta da art. 4, comma 1, lettera f), numero 1), L. R. 3/2018
2Lettera k ter) del comma 1 aggiunta da art. 4, comma 1, lettera f), numero 1), L. R. 3/2018
3Lettera m bis) del comma 2 aggiunta da art. 4, comma 1, lettera f), numero 2), L. R. 3/2018
4Parole aggiunte alla lettera k) del comma 1 da art. 7, comma 8, lettera a), L. R. 12/2018
5Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 106, comma 1, L. R. 8/2022