LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 aprile 2015, n. 11

Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  21/05/2015
Allegati:
Materia:
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature

CAPO II
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 3
 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) acquifero: uno o più strati sotterranei di roccia o di altri strati geologici di permeabilità, sufficiente a consentire un flusso significativo di acque sotterranee o l'estrazione di quantità significative di acque sotterranee;
b) alveo inciso o attivo: porzione dell'area fluviale, generalmente incisa e compresa tra le sponde, all'interno della quale hanno luogo i deflussi liquidi del corso d'acqua in condizioni di piena ordinaria, ancorché rimanga asciutta durante gran parte dell'anno;
c) alveo di piena: porzione dell'area fluviale comprendente l'alveo inciso e una parte delle aree a esso adiacenti che contribuiscono al deflusso di portate di piena superiori a quelle di piena ordinaria;
d) area fluviale: aree del corso d'acqua morfologicamente riconoscibili o all'interno delle quali possono svolgersi processi morfodinamici e di invaso che le caratterizzano anche in relazione alla piena di riferimento; l'area fluviale è individuata dai piani di bacino ai sensi del decreto legislativo 152/2006 ; in mancanza di un'individuazione nei piani medesimi, l'area fluviale si intende ricompresa nella porzione di territorio tra i piedi esterni degli argini ovvero tra i cigli della sponda, incluse le golene eventualmente presenti; nel caso di alvei a sponde variabili o incerte, la delimitazione dell'area fluviale è determinata sulla base di una piena di progetto avente un tempo di ritorno di cento anni;
e) argine: opera idraulica in rilevato rispetto al piano di campagna, avente sviluppo in senso longitudinale al corso d'acqua o alla linea di costa, a diversa tipologia costruttiva, con funzioni di contenimento dei livelli idrici delle piene fluviali o delle maree, a protezione del territorio limitrofo;
f) argine costiero: argine che si sviluppa lungo la costa del mare o della laguna di Marano-Grado, con funzione di difesa del territorio retrostante; in corrispondenza delle immissioni di corsi d'acqua nel mare o in laguna, laddove l'argine costiero si congiunge con l'argine del corso d'acqua immissario, la separazione tra i due è convenzionalmente definita in corrispondenza della sezione del corso d'acqua che dista 50 metri dalla foce; nel tratto che delimita la laguna di Marano-Grado dalla terraferma l'argine costiero è definito argine di conterminazione lagunare;
g) bacino idrografico: il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi e, eventualmente, laghi per sfociare al mare in un'unica foce, a estuario o delta;
h) bacino a scolo alternato: zone nelle quali il convogliamento delle acque verso il corpo idrico recettore è attuato mediante impianti di sollevamento o a scolo naturale;
i) bacino a scolo meccanico: zone trasformate a seguito di interventi di bonifica nelle quali il convogliamento delle acque verso il corpo idrico ricettore è attuato mediante impianti di sollevamento;
j) bilancio idrico: la comparazione, nel periodo di tempo considerato, fra le risorse idriche disponibili o reperibili in un determinato bacino o sottobacino, superficiale e sotterraneo, al netto delle risorse necessarie alla conservazione degli ecosistemi acquatici e i fabbisogni per i diversi usi esistenti o previsti;
k) corpo idrico sotterraneo: volume distinto di acque sotterranee contenute da una o da più falde acquifere;
l) corpo idrico superficiale: elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un invaso, un fiume, un torrente, un rio, una roggia, uno scolo o un canale, ovvero parte o tronco di un fiume, di un torrente, di un rio, di una roggia, di uno scolo o di un canale, nonché di acque di transizione o un tratto di acque costiere;
m) corso d'acqua: corpo idrico che scorre prevalentemente in superficie (torrente, rio, fiume, roggia, canale), con esclusione delle reti urbane di fognatura e di drenaggio;
n) costa: linea di contatto fra la terraferma o le isole con le acque marine, lagunari o lacustri;
o) deflusso minimo vitale (DMV): livello minimo di deflusso di un corso d'acqua necessario a garantire la vita degli organismi animali e vegetali nell'alveo sotteso e gli equilibri degli ecosistemi interessati;
p) derivazioni: qualsiasi prelievo di acqua pubblica da corpi idrici superficiali, sotterranei o sorgenti;
q) difesa di sponda: opera idraulica a diversa tipologia costruttiva con andamento longitudinale rispetto alla sponda dell'alveo o addossata a essa, avente funzione di protezione della sponda stessa nei confronti dell'azione idrodinamica esercitata dalla corrente o rispetto a fenomeni di instabilità gravitativi;
r) dissesto idrogeologico: condizione che caratterizza aree laddove processi naturali o antropici, relativi alla dinamica dei corpi idrici, del suolo o dei versanti, determinano condizioni di pericolo sul territorio nella definizione sono ricompresi il dissesto idraulico, il dissesto geologico e il dissesto valanghivo;
s) falda: acque sotterranee circolanti attraverso la zona satura dell'acquifero;
t) golena: parte dell'area fluviale compresa tra l'alveo attivo e le sponde o gli argini del fiume che viene invasa dalle acque durante gli eventi di piena;
u) interventi di difesa delle coste: interventi finalizzati alla protezione e alla conservazione della linea di costa e degli arenili;
v) invarianza idraulica: principio secondo il quale la trasformazione di un'area avviene senza provocare un aggravio della portata di piena del corpo idrico o della rete di drenaggio riceventi i deflussi originati dall'area stessa;
w) invaso: corpo idrico superficiale interno e fermo, costituito da un accumulo di acqua creato artificialmente mediante la realizzazione di uno sbarramento;
x) lago: corpo idrico superficiale interno e fermo costituito da un accumulo di acqua di origine naturale;
y) lavori d'urgenza o di pronto intervento: lavori realizzati con procedura d'urgenza ai sensi della normativa in materia di lavori pubblici o ai sensi della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 69 (Interventi d'urgenza per opere e lavori di competenza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana), o ai sensi dell' articolo 57 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali);
z) manutenzione: l'insieme delle operazioni necessarie per mantenere in buono stato idraulico-ambientale gli alvei dei corsi d'acqua, in buone condizioni idrogeologiche i versanti e in efficienza le opere idrauliche, le opere di sistemazione idrogeologica e le sistemazioni idraulico-forestali;
aa) manutenzione ordinaria: gli interventi da svolgere periodicamente e ordinariamente ai fini della conservazione e del mantenimento in efficienza delle opere, consistenti nella riparazione, nel rinnovamento e nella sostituzione delle parti deteriorate degli elementi di difesa, nonché gli interventi necessari a integrare e mantenere in efficienza le sezioni originarie di deflusso dei corsi d'acqua;
bb) manutenzione straordinaria: interventi di riparazione, di ricostruzione e di miglioramento delle opere, consistenti nella costruzione, nella sistemazione, nella riparazione, nella modifica e nella sostituzione degli elementi di difesa necessari per il rinnovamento, per il risanamento, per il consolidamento, nonché per la trasformazione degli stessi in opere anche diverse da quelle originarie ma compatibili e funzionali ai compiti di difesa idraulica alla quale sono preposti;
cc) materiale litoide:
1) ghiaia o sabbia pronta;
2) misto granulometrico di sabbia o ghiaia da vagliare o lavorare al frantoio;
3) misto sabbia e limo argilloso;
4) massi di volume superiore a 0,5 metri cubi;
5) materiale eterogeneo di scarsa qualità misto di ghiaia, sabbia, limo e argilla senza impurità o comprensivo di ceppaie, ramaglie ed eventuali trovanti;
dd) opera idraulica: manufatto finalizzato alla regimazione o alla regolazione del regime idraulico del corso d'acqua o alla difesa idraulica delle sponde o del territorio; rientrano tra le opere idrauliche, anche se esterni all'alveo o all'area fluviale, i manufatti finalizzati alla regolazione del regime idraulico mediante sottrazione di portata e convogliamento della stessa in un altro corso d'acqua;
ee) piena ordinaria: piena corrispondente al livello, in una sezione di un corso d'acqua che, rispetto alla serie storica dei massimi livelli misurati nella stessa sezione, è uguagliata o superata nel 50 per cento dei casi; nei corsi d'acqua non dotati di stazioni di misura, è considerata ordinaria la piena caratterizzata da un valore di portata al colmo che viene uguagliato o superato in media una volta in un periodo di due anni;
ff) polizia delle acque: attività diretta alla tutela delle acque mediante la regolamentazione degli usi delle stesse;
gg) polizia idraulica: insieme delle funzioni amministrative dirette alla tutela delle opere idrauliche, del buon regime idraulico dei corsi d'acqua, della conservazione del demanio idrico in funzione della sicurezza dei territori limitrofi al corso d'acqua;
hh) pronto intervento di protezione civile: opere urgenti di qualunque tipologia realizzate, su disposizione del Presidente della Regione o dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), in caso d'urgenza e in previsione di un rischio di emergenza, nonché nel corso dello stato di emergenza;
ii) regimazione idraulica: insieme coordinato e sistematico di interventi che comporta la sostanziale modifica delle caratteristiche geometriche e idrauliche di un corso d'acqua; a titolo esemplificativo, comprende l'esecuzione di nuove opere, la variazione delle sezioni di deflusso, dello sviluppo planimetrico, delle pendenze e delle scabrezze del corso d'acqua, comportando di conseguenza modifiche al regime idraulico;
jj) regolazione idraulica: variazione della portata di un corso d'acqua che si ottiene mediante la realizzazione di opere aventi la funzione di trattenuta temporanea e di graduale rilascio dei volumi d'acqua defluenti, o mediante la realizzazione di opere finalizzate alla sottrazione di portate dal corso d'acqua;
jj bis) canalizzazione: rivestimento, parziale o totale, delle sponde o del fondo dell'alveo di un corso d'acqua con materiali artificiali, progettato per la regolarizzazione della sezione e dell'assetto plano-altimetrico in funzione delle caratteristiche dei deflussi, con la finalità di salvaguardare la sicurezza e la stabilità di insediamenti e di infrastrutture;
kk) rete idrografica o reticolo idrografico: insieme dei corsi d'acqua che costituiscono il sistema drenante alveato del bacino idrografico;
ll) reti di drenaggio urbano: sistema di canalizzazioni artificiali sotterranee per raccogliere e allontanare da insediamenti civili o produttivi le acque meteoriche;
mm) sbarramento: opera artificiale realizzata in modo da interrompere il corso d'acqua e da formare un invaso, temporaneo o permanente, o un rigurgito;
nn) servizio di piena: insieme delle attività di monitoraggio e di controllo attivo, nonché di intervento da attivare al manifestarsi di un evento di piena che potrebbe dare origine a situazioni di pericolo;
oo) sistema derivatorio: insieme di diverse strutture (opere di presa superficiale o sotterranea, rete di collegamento, di adduzione e di distribuzione, impianto di utilizzo o ambito servito, eventuali cessioni d'acqua per utilizzi diversi, opere di restituzione) che costituiscono un unico complesso per la gestione e l'utilizzo dell'acqua prelevata;
pp) sistemazione idrogeologica: intervento di carattere geologico-tecnico, idraulico-forestale e ingegneristico-ambientale, volto a prevenire o a mitigare gli effetti dannosi del dissesto idrogeologico, nonché a ripristinare le opportune condizioni di sicurezza dei luoghi a seguito di calamità naturali;
qq) sistemazioni idraulico-forestali: gli interventi e le opere che si attuano nel territorio montano finalizzati alla conservazione e alla difesa dei terreni soggetti a processi erosivi, mediante il consolidamento dei versanti instabili, l'esecuzione di opere paravalanghe, di paramassi, il ripristino e la regolazione delle normali sezioni di deflusso, nonché la riqualificazione ambientale attuata attraverso la realizzazione di opere e di manufatti, anche idraulici, compresa la viabilità di servizio, con il più ampio ricorso alle tecniche costruttive dell'ingegneria naturalistica;
rr) Sistema regionale integrato di protezione civile: servizio pubblico a tutela dell'integrità della vita, dei beni e dell'ambiente rispetto all'insorgere degli eventi calamitosi, assicurato dall'apporto integrato di diverse componenti pubbliche e private che intervengono in modo coordinato sulla base della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), e della legge regionale 64/1986 , nonché dei protocolli d'intesa siglati a livello istituzionale tra gli organi dello Stato e della Regione incaricati del servizio medesimo;
ss) sorgente: punto del terreno da cui scaturisce, per defluire superficialmente, una vena d'acqua sotterranea;
tt) sotto bacino o sub-bacino: territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi, rogge, canali ed eventualmente laghi per sfociare in un punto specifico di un corso d'acqua, di solito un lago o la confluenza di un fiume;
uu) sponda: linea che delimita l'alveo inciso di un corso d'acqua; nei casi di sponda fissa essa è generalmente costituita dalla scarpata, naturale o artificiale, che delimita l'incisione morfologica costituente l'alveo; nei casi di sponda variabile o incerta, la linea di sponda è individuata sulla base del livello idrico della piena ordinaria;
vv) zona montana: area del territorio regionale delimitata nella cartografia di cui all'articolo 4, comma 2.
Note:
1Parole aggiunte alla lettera r) del comma 1 da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 3/2018
2Lettera jj bis) del comma 1 aggiunta da art. 4, comma 49, lettera a), L. R. 13/2019
Art. 4
 (Classificazione dei corsi d'acqua)
1. I corsi d'acqua che, sulla base del Catasto regionale dei corsi d'acqua, dei laghi naturali e degli invasi di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a), costituiscono la rete idrografica del territorio regionale, sono suddivisi nelle seguenti classi:
a) corsi d'acqua di classe 1: corsi d'acqua naturali principali, il cui bacino idrografico si estende prevalentemente nella zona montana della regione e che sfociano direttamente nel mare, nonché i loro affluenti che sottendono un bacino idrografico avente superficie superiore a 100 chilometri quadrati; i corsi d'acqua e i relativi affluenti ricadenti nei fondovalle montani mantengono tale classificazione fino ai tratti che attraversano o si sviluppano in corrispondenza dell'ultimo centro abitato di fondovalle, sia esso capoluogo comunale o frazione, del comune sito più a monte nel rispettivo bacino idrografico; possono altresì essere inclusi in questa classe tratti di ulteriori affluenti, anche se aventi bacini idrografici con estensione minore, che si sviluppano per parte del loro corso al di fuori del territorio regionale o sono interessati dalla presenza di bacini d'invaso o di centri abitati di fondovalle esposti alla dinamica fluviale o perché esigenze di funzionalità della gestione idraulica lo richiedano;
b) corsi d'acqua di classe 2: corsi d'acqua naturali e relativi affluenti, non ricompresi nei corsi d'acqua di classe 1, il cui bacino idrografico si estende prevalentemente nelle aree non ricomprese nella zona montana e avente superficie superiore a 10 chilometri quadrati; i corsi d'acqua di questa classe ricadenti nei fondovalle montani possono mantenere tale classificazione fino ai tratti che attraversano o si sviluppano in corrispondenza dell'ultimo centro abitato di fondovalle, sia esso capoluogo comunale o frazione;
c) corsi d'acqua di classe 3: corsi d'acqua naturali e relativi affluenti, ancorché non cartografati, compresi nei bacini idrografici della zona montana aventi superficie inferiore a quelli di classe 1; rientrano in tale classe anche i tratti in prosecuzione verso monte dei corsi d'acqua di classe 1 e 2; rientrano in tale classe anche i corsi d'acqua aventi caratteristiche idromorfologiche analoghe a quelli della zona montana i cui bacini si estendono nelle aree esterne alla stessa;
d) corsi d'acqua di classe 4: i canali e le rogge facenti parte delle reti di bonifica e di irrigazione, con esclusione dei canali lagunari e marittimi;
e) corsi d'acqua di classe 5: i corsi d'acqua naturali e artificiali, non compresi nelle classi 1, 2, 3 e 4, ancorché non figurino nella cartografia di cui al comma 2; rientrano in tale classe anche i corsi d'acqua su terreno non demaniale o privato.
(1)
2. La classificazione dei corsi d'acqua del territorio regionale, finalizzata all'allocazione delle funzioni di gestione a essi connesse, è rappresentata dalla cartografia contenuta nell'Allegato A.
3. La cartografia di cui al comma 2, redatta in formato cartaceo e su supporto informatico dalla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, è depositata presso la medesima struttura, nonché presso gli uffici della Giunta regionale ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. Ai fini della classificazione a scala di maggiore dettaglio rispetto alla cartografia in formato cartaceo, si fa riferimento ai relativi dati in formato digitale elaborati dalla struttura regionale competente entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Le modifiche della cartografia concernenti l'attribuzione o la modifica della classe del corso d'acqua, sono disposte con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
5. All'infuori dei casi di cui al comma 4, la cartografia è aggiornata a cura della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo con decreto del direttore centrale della struttura regionale competente in materia di ambiente, pubblicato sul sito istituzionale della Regione.
6. Nei casi in cui il limite di separazione tra due tronchi fluviali contigui, ma rientranti in classi diverse, non sia individuabile sul territorio o sia necessario rettificarlo, l'identificazione è effettuata mediante l'accertamento sul sito e la redazione di un verbale a cura della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, controfirmato dai soggetti competenti alla gestione dei tronchi fluviali contigui.
7. Ai fini della classificazione i tronchi fluviali che formano la confluenza di due corsi d'acqua di classe diversa assumono la classe del corso di importanza superiore, con riguardo al tratto interessato dallo svolgimento delle attività necessarie al mantenimento del buon regime idraulico della confluenza stessa.
8. I corsi d'acqua di cui al comma 1 mantengono la classificazione attribuita dalla cartografia fino al loro sbocco in mare o in laguna, ancorché l'ultimo tratto prima della foce appartenga al demanio marittimo.
9. Nell'ambito della classificazione dei corsi d'acqua, ai fini dell'individuazione del limite di separazione tra tratti di corsi d'acqua contigui ma appartenenti a classi diverse, sono considerate anche le esigenze di funzionalità della gestione idraulica da parte dei soggetti competenti.
Note:
1Parole aggiunte alla lettera c) del comma 1 da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 3/2018
Art. 5
 (Classificazione delle opere idrauliche e idraulico forestali)
1. Ai fini della presente legge le opere idrauliche sono suddivise nelle seguenti tipologie:
a) opere di rilevanza regionale:
1) le difese di sponda e gli argini lungo i corsi d'acqua di classe 1 e 3, con esclusione delle opere, ancorché interessanti le stesse tipologie di corsi d'acqua, di cui alle lettere b), d) ed e); rientrano, altresì, in tale categoria le opere lungo i corsi d'acqua di classe 1 e 3 già classificate di seconda e di terza categoria ai sensi degli articoli 5 e 7 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge interno alle opere idrauliche delle diverse categorie);
2) le opere aventi finalità di regimazione o di regolazione dei corsi d'acqua di classe 1 e 3;
b) opere di rilevanza subregionale:
1) le difese di sponda e gli argini lungo i corsi d'acqua di classe 2, con esclusione delle opere, ancorché interessanti le stesse tipologie di corsi d'acqua, di cui alle lettere d) ed e); rientrano, altresì, in tale categoria le opere lungo i corsi d'acqua di classe 2 già classificate di seconda e di terza categoria ai sensi degli articoli 5 e 7 del regio decreto 523/1904 ;
2) le opere aventi la finalità di regimazione o di regolazione del regime idraulico dei corsi d'acqua di classe 2;
3) le opere lungo i corsi d'acqua di classe 1, 2 e 3, aventi la finalità specifica di difendere infrastrutture di interesse pubblico ai sensi dell' articolo 12 del regio decreto 523/1904 , con esclusione delle opere di cui alla lettera d), numero 3);
4) gli argini costieri;
c) opere di rilevanza consortile:
1) le opere lungo i corsi d'acqua di classe 4, finalizzate al mantenimento o all'adeguamento della capacità di scolo delle reti, alla regolazione dei deflussi, allo scarico nei corpi idrici ricettori;
2) le opere lungo i canali irrigui;
d) opere di rilevanza comunale:
1) le opere aventi la finalità di regimazione o di regolazione del regime idraulico dei corsi d'acqua di classe 5;
2) le difese di sponda e gli argini lungo i corsi d'acqua di classe 5, nonché lungo i corsi d'acqua di classe 2 e 3, qualora aventi la finalità di proteggere dalle inondazioni e dalle erosioni i centri abitati costituenti capoluogo o frazione di comuni e le zone destinate ad attività produttive, se non comprese nelle opere di cui alle lettere a) e b);
3) le difese di sponda e gli argini lungo i corsi d'acqua di classe 1, 2, 3 e 4 finalizzati alla difesa di insediamenti isolati o sparsi, nonché di beni, infrastrutture e attrezzature comunali;
e) opere di rilevanza locale o di interesse privato:
1) le difese di sponda e gli argini lungo i corsi d'acqua di ogni classe, nonché gli impianti di sollevamento nelle aree di bonifica, realizzati su iniziativa privata e finalizzati alla difesa di insediamenti, di beni, di infrastrutture e di attrezzature di esclusivo interesse del soggetto attuatore, ai sensi degli articoli 58 e 95 del regio decreto 523/1904 ;
2) le opere lungo i corsi d'acqua di ogni classe aventi finalità di derivazione e di utilizzazione delle acque;
3) ogni altra opera non compresa nelle categorie di cui alle lettere a), b), c) e d).
2. Ai fini della presente legge le opere di sistemazione idraulico-forestale, definite all'articolo 3, comma 1, lettera qq), sono opere di rilevanza regionale.
3. Ai fini della presente legge le opere idrauliche realizzate dallo Stato sui corsi d'acqua di classe 1 sono equiparate alle opere idrauliche di rilevanza regionale.
4. La classificazione delle opere idrauliche e idraulico-forestali esistenti e delle opere idrauliche già classificate di seconda e di terza categoria ai sensi degli articoli 5 e 7 del regio decreto 523/1904 , nonché delle relative variazioni, è disposta con decreto del direttore centrale della struttura regionale competente in materia di ambiente.
5. La classificazione delle nuove opere idrauliche e idraulico-forestali realizzate dalla Regione, dai Comuni, dai Consorzi di bonifica, nonché da altri soggetti o enti pubblici, anche con fondi propri, è disposta con decreto del direttore centrale della struttura regionale competente in materia di ambiente, pubblicato sul sito istituzionale della Regione. A tal fine gli enti attuatori, contestualmente alla richiesta di rilascio dell'autorizzazione idraulica, trasmettono alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo la domanda di classificazione delle opere idrauliche da realizzare.
6. Gli oneri connessi alla costruzione e alla gestione delle opere di rilevanza locale o di interesse privato di cui al comma 1, lettera e), sono a carico dei soggetti attuatori e utilizzatori delle opere stesse; gli interventi di cui all'articolo 19 che interessano tali opere sono a carico dei soggetti attuatori e dei loro aventi causa.
7. I soggetti proprietari o gestori dei corsi d'acqua di classe 5 eseguono gli interventi relativi ai corsi d'acqua di cui all'articolo 20, comma 1, gli interventi relativi alle opere idrauliche di cui all'articolo 31, comma 1, nonché gli interventi d'urgenza.
8. La realizzazione di opere sul suolo demaniale da parte di soggetti diversi dalla Regione è subordinata al provvedimento di concessione da parte della struttura regionale competente a gestire il demanio della Regione.
Art. 6
 (Sistema informativo regionale per la difesa del suolo)
1. L'azione di difesa nei confronti di tutte le tipologie di dissesto consiste sia nell'intervento di prevenzione che nell'intervento di ripristino dei danni causati dal dissesto.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione si dota di un Sistema informativo regionale per la difesa del suolo finalizzato a garantire l'organicità e la congruenza della pianificazione degli interventi nei bacini idrografici, nonché dell'esecuzione e della manutenzione delle opere di difesa idrogeologica, idraulica, idraulico-forestale, idraulico-agraria e di bonifica.
3. Il Sistema informativo regionale per la difesa del suolo comprende i seguenti strumenti:
a) il Catasto regionale dei corsi d'acqua, dei laghi naturali e degli invasi, quale sistema informativo dinamico che rileva e censisce i corsi d'acqua, i laghi naturali e gli invasi, fornendone un'evidenza geograficamente referenziata, nonché raccoglie e ordina le informazioni relative ai medesimi;
b) il Catasto regionale delle opere idrauliche e idraulico-forestali, quale sistema informativo dinamico che rileva, censisce e classifica le opere idrauliche e idraulico-forestali presenti sul territorio regionale, fornendone un'evidenza geograficamente referenziata;
c) il Catasto regionale dei dissesti franosi e delle opere di difesa, quale sistema informativo dinamico finalizzato al censimento degli stessi e alla conoscenza tecnico-scientifica del territorio regionale, che garantisce il coordinamento dell'acquisizione di informazioni territoriali relative ai fenomeni di dissesto franoso attivi o quiescenti e l'archiviazione su base cartografica, informatica e iconografica, compatibile con gli standard regionali e nazionali, dei documenti e delle informazioni inerenti a tali fenomeni, nonché l'analisi dell'evoluzione e dell'attività degli stessi attraverso una corretta valutazione della pericolosità e del rischio idrogeologico;
d) il Catasto regionale degli eventi di dissesto idrogeologico, quale sistema informativo dinamico che rileva e censisce le informazioni relative agli eventi franosi, idraulici e valanghivi che interessano il territorio regionale, avente quali centri di rilevamento principali le Stazioni forestali, la Centrale operativa della Protezione civile regionale e le strutture tecniche regionali; ogni evento è individuato mediante i dati forniti da una scheda e la relativa ubicazione cartografica georeferenziata;
d bis) il Catasto regionale dei dissesti idraulici, quale sistema informativo dinamico finalizzato al censimento degli stessi e alla conoscenza tecnico-scientifica del territorio regionale, che garantisce il coordinamento dell'acquisizione di informazioni territoriali relative ai fenomeni di dissesto idraulico e l'archiviazione su base cartografica, informatica e iconografica, compatibile con gli standard regionali e nazionali, dei documenti e delle informazioni inerenti a tali fenomeni, nonché l'analisi degli stessi nel tempo attraverso una corretta valutazione della pericolosità idraulica e del conseguente rischio idrogeologico;
d ter) il Catasto regionale dei progetti di sistemazione dei dissesti idrogeologici, quale sistema informativo dinamico finalizzato al coordinamento degli interventi di sistemazione;
d quater) il Catasto delle valanghe di cui all' articolo 2 della legge regionale 20 maggio 1988, n. 34 (Norme per la prevenzione dei rischi delle valanghe), anche finalizzato a una corretta valutazione della pericolosità e del conseguente rischio dei fenomeni valanghivi;
e) il Catasto regionale degli sbarramenti, quale sistema informativo dinamico che rileva e censisce gli sbarramenti di competenza regionale, fornendone un'evidenza geograficamente referenziata, raccoglie e ordina le informazioni relative ai medesimi, inoltre garantisce l'evidenza geografica referenziata e la denominazione degli sbarramenti di competenza nazionale, nonché costituisce lo strumento di supporto alle attività di costruzione, di esercizio e di vigilanza di cui all'articolo 19;
f) il Catasto regionale degli scarichi su corpo idrico superficiale, quale sistema informativo dinamico per la gestione delle informazioni sugli scarichi autorizzati di acque reflue urbane, domestiche, industriali e industriali assimilate alle domestiche.
4. Il Sistema informativo regionale per la difesa del suolo è implementato con le modalità definite dal provvedimento di cui all'articolo 14, comma 3, lettera a), dai soggetti coinvolti nella difesa del suolo, in base alle rispettive competenze in materia di:
a) opere idraulico-forestali e opere idraulico-agrarie;
b) opere idrauliche;
c) dissesti franosi e opere di difesa;
d) opere di pronto intervento e lavori d'urgenza attivati.
5. Le strutture regionali rispettivamente competenti per materia:
a) organizzano, gestiscono e archiviano i dati contenuti nei Catasti regionali, avvalendosi di mezzi e di supporti informatici che rispondono a criteri di compatibilità con gli standard regionali e nazionali;
b) modificano, aggiornano, validano e certificano i dati dei Catasti regionali la cui pubblicazione sul sito istituzionale della Regione costituisce certificazione di conformità all'originale dei dati in esso contenuti;
c)   ( ABROGATA )
6. Il Sistema informativo regionale per la difesa del suolo consente a tutti i soggetti coinvolti nella difesa del suolo la condivisione dei processi di gestione, delle evidenze di dissesto, delle necessità di intervento, delle competenze a realizzare gli interventi, degli obblighi di comunicazione alle autorità statali competenti, delle informazioni ai soggetti interessati e agli Enti locali.
7. I dati contenuti nei Catasti regionali sono resi accessibili ai cittadini attraverso il sito istituzionale della Regione nell'ambito dell'Infrastruttura Regionale di Dati Ambientali e Territoriali per il Friuli Venezia Giulia (IRDAT-FVG).
8. I Catasti regionali sono strumenti di supporto alle attività di programmazione di cui all'articolo 11.
9. La Protezione civile della Regione, a supporto delle funzioni che le sono attribuite ai sensi della legge regionale 64/1986 , realizza e gestisce nell'ambito del Sistema integrato di Protezione civile il sistema informativo finalizzato alla raccolta delle segnalazioni di dissesto idrogeologico che pervengono alla Sala operativa regionale e in grado di fornire l'evoluzione in tempo reale delle situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, per l'ambiente e per i beni esposti. Il sistema informativo è aggiornato con le informazioni relative alle opere di pronto intervento e ai lavori d'urgenza attuati, nonché è reso accessibile agli enti cui compete la realizzazione degli interventi relativi ai corsi d'acqua e degli interventi di sistemazione dei dissesti franosi, anche ai fini della programmazione degli interventi di messa in sicurezza del territorio.
10. Il Sistema informativo regionale per la difesa del suolo riceve le segnalazioni dei dissesti franosi che interessano la viabilità, ai fini del coordinamento, da parte delle strutture regionali e degli altri Enti competenti, degli interventi urgenti di ripristino della stessa, di classificazione delle aree pericolose, nonché di pianificazione e di messa in sicurezza.
Note:
1Lettera d) del comma 3 sostituita da art. 4, comma 1, lettera c), numero 1 .1), L. R. 3/2018
2Lettera d bis) del comma 3 aggiunta da art. 4, comma 1, lettera c), numero 1 .2), L. R. 3/2018
3Lettera d ter) del comma 3 aggiunta da art. 4, comma 1, lettera c), numero 1 .2), L. R. 3/2018
4Lettera d quater) del comma 3 aggiunta da art. 4, comma 1, lettera c), numero 1 .2), L. R. 3/2018
5Parole aggiunte alla lettera b) del comma 5 da art. 4, comma 1, lettera c), numero 2 .1), L. R. 3/2018
6Lettera c) del comma 5 abrogata da art. 4, comma 1, lettera c), numero 2 .2), L. R. 3/2018