LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 aprile 2015, n. 11

Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  21/05/2015
Allegati:
Materia:
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature

CAPO I
 PRINCIPI E FINALITÀ
Art. 1
 (Principi)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia disciplina l'assetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, la gestione del demanio idrico e l'utilizzazione delle acque nell'ambito delle competenze attribuite dal decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo), e nel rispetto dei principi della parte terza, sezione prima, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
2. La Regione salvaguarda la sicurezza della popolazione e assicura la conservazione e la difesa del territorio attraverso azioni di prevenzione, di controllo del regime idraulico, di intervento sul reticolo idrografico, di risanamento idrogeologico e di controllo dell'uso del suolo e del sottosuolo.
3. La Regione considera i bacini idrografici quali ecosistemi unitari e garantisce la valutazione coerente delle tematiche a essi concernenti.
4. La Regione riconosce che il demanio idrico è un bene fondamentale da conservare, da valorizzare e da tutelare sotto il profilo del buon regime delle acque, della salvaguardia della naturalità dei corsi d'acqua e del paesaggio, nonché della generale fruibilità degli ambienti fluviale e lacuale.
5. La Regione riconosce che le acque rappresentano una fondamentale risorsa da salvaguardare e da utilizzare secondo i principi di razionalità e di solidarietà e ne assicura l'equa condivisione e l'accessibilità a tutti nei limiti dell'utilizzo sostenibile, nella tutela delle aspettative e dei diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.
6. L'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri utilizzi dei corpi idrici superficiali o sotterranei che sono ammessi quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell'acqua destinata al consumo umano e l'equilibrio degli ecosistemi.
7. Dopo il consumo umano, nei casi di siccità e di scarsità delle risorse idriche che richiedono la regolazione delle derivazioni in atto, è assicurata la priorità dell'uso agricolo.
Art. 2
 (Finalità)
1. La difesa del suolo è realizzata attraverso una serie coordinata di azioni finalizzate a definire lo stato delle conoscenze e ad attuare una gestione del territorio che, considerandone i limiti fisici, persegua il risparmio delle risorse, la riduzione del rischio idrogeologico e idraulico, la prevenzione e la stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico e il rispetto dell'ambiente.
2. La Regione assicura la fruizione e la gestione del demanio idrico in funzione di un razionale assetto economico-sociale garantendo la protezione degli aspetti ambientali a essi connessi.
3. La Regione, ai fini della riduzione del consumo d'acqua, promuove misure di ammodernamento delle infrastrutture pubbliche irrigue, nonché incentiva la trasformazione delle stesse da sistemi a scorrimento a sistemi che consentano un maggior risparmio della risorsa idrica.
4. La Regione, al fine di garantire l'omogeneità delle condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio, nonché di utilizzazione delle risorse e dei beni e di gestione dei servizi connessi, effettua la valutazione sistemica del territorio regionale mediante la predisposizione di un sistema di strumenti conoscitivi, la pianificazione, la programmazione e l'attuazione degli interventi destinati al conseguimento degli obiettivi della presente legge.
5. Gli enti pubblici operanti sul territorio concorrono alla realizzazione delle finalità di cui alla presente legge in base ai principi di sussidiarietà, di leale collaborazione e di adeguatezza.