LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 aprile 2015, n. 11

Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  21/05/2015
Allegati:
Materia:
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature

Art. 57
 (Procedura sanzionatoria)
1. L’accertamento delle violazioni delle disposizioni normative che comportano l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 56, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 bis, compete alla Regione, nonché ai Comuni e ai Consorzi di bonifica, nell’ambito delle rispettive funzioni.
2. Alle sanzioni amministrative previste dal regio decreto 523/1904 , dal regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669 (Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica), dal regio decreto 1775/1933 e dall'articolo 56, si applica la disciplina della legge regionale 1/1984 .
3. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 56, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 12, provvedono la Regione e i Comuni nell'ambito delle rispettive funzioni.
4. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 56, comma 9, provvede la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale.
5. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 56, commi 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 provvede la Regione.
5 bis. L'accertamento delle violazioni delle disposizioni normative che comportano l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 56, comma 21 bis, compete al Corpo forestale regionale e all'Ente regionale competente in materia di tutela della fauna ittica il quale, previa istruttoria atta a confermare la necessità del passaggio per la fauna ittica, provvede all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative e ne introita gli importi a valere sul proprio bilancio.
6. Le sanzioni, previste dall'articolo 56, commi 3, 4, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, si applicano, con le modalità di cui al presente articolo, anche alle concessioni e alle autorizzazioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 1, lettera y), L. R. 3/2018
2Comma 5 bis aggiunto da art. 4, comma 4, lettera d), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
3Parole aggiunte al comma 1 da art. 89, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022
4Parole sostituite al comma 5 bis da art. 89, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022
5Comma 5 bis sostituito da art. 4, comma 6, lettera c), L. R. 13/2022