LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 aprile 2015, n. 11

Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  21/05/2015
Allegati:
Materia:
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature

Art. 5
 (Classificazione delle opere idrauliche e idraulico forestali)
1. Ai fini della presente legge le opere idrauliche sono suddivise nelle seguenti tipologie:
a) opere di rilevanza regionale:
1) le difese di sponda e gli argini lungo i corsi d'acqua di classe 1 e 3, con esclusione delle opere, ancorché interessanti le stesse tipologie di corsi d'acqua, di cui alle lettere b), d) ed e); rientrano, altresì, in tale categoria le opere lungo i corsi d'acqua di classe 1 e 3 già classificate di seconda e di terza categoria ai sensi degli articoli 5 e 7 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge interno alle opere idrauliche delle diverse categorie);
2) le opere aventi finalità di regimazione o di regolazione dei corsi d'acqua di classe 1 e 3;
b) opere di rilevanza subregionale:
1) le difese di sponda e gli argini lungo i corsi d'acqua di classe 2, con esclusione delle opere, ancorché interessanti le stesse tipologie di corsi d'acqua, di cui alle lettere d) ed e); rientrano, altresì, in tale categoria le opere lungo i corsi d'acqua di classe 2 già classificate di seconda e di terza categoria ai sensi degli articoli 5 e 7 del regio decreto 523/1904 ;
2) le opere aventi la finalità di regimazione o di regolazione del regime idraulico dei corsi d'acqua di classe 2;
3) le opere lungo i corsi d'acqua di classe 1, 2 e 3, aventi la finalità specifica di difendere infrastrutture di interesse pubblico ai sensi dell' articolo 12 del regio decreto 523/1904 , con esclusione delle opere di cui alla lettera d), numero 3);
4) gli argini costieri;
c) opere di rilevanza consortile:
1) le opere lungo i corsi d'acqua di classe 4, finalizzate al mantenimento o all'adeguamento della capacità di scolo delle reti, alla regolazione dei deflussi, allo scarico nei corpi idrici ricettori;
2) le opere lungo i canali irrigui;
d) opere di rilevanza comunale:
1) le opere aventi la finalità di regimazione o di regolazione del regime idraulico dei corsi d'acqua di classe 5;
2) le difese di sponda e gli argini lungo i corsi d'acqua di classe 5, nonché lungo i corsi d'acqua di classe 2 e 3, qualora aventi la finalità di proteggere dalle inondazioni e dalle erosioni i centri abitati costituenti capoluogo o frazione di comuni e le zone destinate ad attività produttive, se non comprese nelle opere di cui alle lettere a) e b);
3) le difese di sponda e gli argini lungo i corsi d'acqua di classe 1, 2, 3 e 4 finalizzati alla difesa di insediamenti isolati o sparsi, nonché di beni, infrastrutture e attrezzature comunali;
e) opere di rilevanza locale o di interesse privato:
1) le difese di sponda e gli argini lungo i corsi d'acqua di ogni classe, nonché gli impianti di sollevamento nelle aree di bonifica, realizzati su iniziativa privata e finalizzati alla difesa di insediamenti, di beni, di infrastrutture e di attrezzature di esclusivo interesse del soggetto attuatore, ai sensi degli articoli 58 e 95 del regio decreto 523/1904 ;
2) le opere lungo i corsi d'acqua di ogni classe aventi finalità di derivazione e di utilizzazione delle acque;
3) ogni altra opera non compresa nelle categorie di cui alle lettere a), b), c) e d).
2. Ai fini della presente legge le opere di sistemazione idraulico-forestale, definite all'articolo 3, comma 1, lettera qq), sono opere di rilevanza regionale.
3. Ai fini della presente legge le opere idrauliche realizzate dallo Stato sui corsi d'acqua di classe 1 sono equiparate alle opere idrauliche di rilevanza regionale.
4. La classificazione delle opere idrauliche e idraulico-forestali esistenti e delle opere idrauliche già classificate di seconda e di terza categoria ai sensi degli articoli 5 e 7 del regio decreto 523/1904 , nonché delle relative variazioni, è disposta con decreto del direttore centrale della struttura regionale competente in materia di ambiente.
5. La classificazione delle nuove opere idrauliche e idraulico-forestali realizzate dalla Regione, dai Comuni, dai Consorzi di bonifica, nonché da altri soggetti o enti pubblici, anche con fondi propri, è disposta con decreto del direttore centrale della struttura regionale competente in materia di ambiente, pubblicato sul sito istituzionale della Regione. A tal fine gli enti attuatori, contestualmente alla richiesta di rilascio dell'autorizzazione idraulica, trasmettono alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo la domanda di classificazione delle opere idrauliche da realizzare.
6. Gli oneri connessi alla costruzione e alla gestione delle opere di rilevanza locale o di interesse privato di cui al comma 1, lettera e), sono a carico dei soggetti attuatori e utilizzatori delle opere stesse; gli interventi di cui all'articolo 19 che interessano tali opere sono a carico dei soggetti attuatori e dei loro aventi causa.
7. I soggetti proprietari o gestori dei corsi d'acqua di classe 5 eseguono gli interventi relativi ai corsi d'acqua di cui all'articolo 20, comma 1, gli interventi relativi alle opere idrauliche di cui all'articolo 31, comma 1, nonché gli interventi d'urgenza.
8. La realizzazione di opere sul suolo demaniale da parte di soggetti diversi dalla Regione è subordinata al provvedimento di concessione da parte della struttura regionale competente a gestire il demanio della Regione.