LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 aprile 2015, n. 11

Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  21/05/2015
Allegati:
Materia:
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature

Art. 38 bis
 (Utilizzo di acque da parte di PromoTurismoFVG)
1. Al fine di garantire il rifornimento idrico per l'innevamento artificiale delle piste da sci nelle località alpine della Regione situate nei Comuni sedi di poli turistici, PromoTurismoFVG deriva l'acqua destinata al servizio di impianti o immobili in uso nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, commi 6 e 7, e all'articolo 42, comma 5, e a condizione che sia garantito l'utilizzo delle acque solo nei periodi di funzionamento dei sistemi di innevamento artificiale o nei periodi di ricarica degli eventuali bacini di accumulo.
2. L'utilizzo di acque di cui al comma 1 da parte di PromoTurismoFVG non è soggetto all'autorizzazione all'attingimento di cui all'articolo 40 né al provvedimento di concessione di cui all'articolo 42 ma al rilascio, su istanza corredata dei contenuti di cui all'articolo 38, comma 3, dell'autorizzazione per l'utilizzo delle acque da parte della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche che acquisisce i pareri necessari tramite conferenza di servizi indetta ai sensi dell'articolo 14 bis della legge 241/1990.
3. Qualora l'utilizzo delle acque di cui al comma 1 da parte di PromoTurismoFVG sottenda parzialmente utenze di derivazione d'acqua preesistenti, l'istanza di cui al comma 2 è corredata della documentazione tecnico-economica necessaria per regolare la sottensione tra le parti. Ai fini della conclusione del procedimento, la struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche recepisce l'eventuale accordo concluso dagli interessati ai sensi del regio decreto 1775/1933.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 3, comma 2, lettera b), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.