LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 aprile 2015, n. 11

Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  21/05/2015
Allegati:
Materia:
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature

Art. 35
 (Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua)
1. In attuazione dell' articolo 95, comma 5, del decreto legislativo 152/2006 , è istituito il Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua, quale sistema informativo dinamico che rileva e censisce le utilizzazioni in atto per tutti i corpi idrici presenti sul territorio regionale, fornendone un'evidenza geograficamente referenziata, nonché raccoglie e ordina le informazioni relative ai medesimi.
2. Il Catasto regionale di cui al comma 1 rende disponibili almeno le seguenti tipologie di dati inerenti alle utilizzazioni in atto:
a) il codice identificativo, quale codifica univoca attribuita al singolo sistema derivatorio;
b) la portata media e massima concessa per ogni punto di prelievo;
c) l'uso dell'acqua derivata.
3. Il Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua è strumento di supporto per la pianificazione delle utilizzazioni delle acque e di riferimento per l'eventuale revisione delle stesse ai sensi dell'articolo 42, comma 10.
4. La struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche:
a) organizza, gestisce e archivia i dati contenuti nel Catasto regionale, avvalendosi di mezzi e di supporti informatici che rispondono a criteri di compatibilità con gli standard regionali e nazionali;
b) aggiorna e pubblica mensilmente i dati del Catasto regionale sul sito istituzionale della Regione.
c)   ( ABROGATA )
5. Gli enti di governo dell'ambito territoriale ottimale inseriscono i dati relativi alle utilizzazioni di acque sotterranee di cui all'articolo 37 nel Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua attraverso il sito istituzionale della Regione.
6. Il Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua è reso accessibile ai cittadini attraverso il sito istituzionale della Regione.
Note:
1Lettera b) del comma 4 sostituita da art. 4, comma 1, lettera o), numero 1), L. R. 3/2018
2Lettera c) del comma 4 abrogata da art. 4, comma 1, lettera o), numero 2), L. R. 3/2018
3Parole soppresse al comma 5 da art. 4, comma 1, lettera o), numero 3), L. R. 3/2018