LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 aprile 2015, n. 11

Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  21/05/2015
Allegati:
Materia:
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature

Art. 10
 (Piano regionale di tutela delle acque)
1. In attuazione dell' articolo 121 del decreto legislativo 152/2006 la Regione provvede alla formazione, all'adozione e all'approvazione del Piano regionale di tutela delle acque.
2. Ai fini della formazione, delle revisioni e degli aggiornamenti del Piano regionale di tutela delle acque, la Regione si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA.
3. Il Piano regionale di tutela delle acque, che costituisce piano di settore ai sensi della normativa regionale vigente in materia di urbanistica, è sottoposto alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS).
4. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente, di concerto con l'Assessore competente in materia di pianificazione territoriale, nonché con l'Assessore competente in materia di risorse agricole e forestali, acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie locali, adotta il progetto del Piano regionale di tutela delle acque.
5. Il progetto del Piano regionale di tutela delle acque è sottoposto al parere della competente Commissione consiliare che si esprime entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il progetto del Piano regionale di tutela delle acque è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
6. In conformità alla normativa vigente in materia di informazione ambientale l'avviso di approvazione del progetto del Piano regionale di tutela delle acque è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della Regione, con l'indicazione delle modalità di diffusione e di messa a disposizione delle informazioni e delle modalità di esercizio del diritto di accesso alle informazioni da parte del pubblico e degli organismi interessati.
7. Al fine di garantire la partecipazione e la consultazione delle parti interessate la Regione fissa un termine non inferiore a sei mesi per la presentazione di osservazioni scritte sul progetto del Piano regionale di tutela delle acque.
8. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 7 la Giunta regionale si esprime sulle osservazioni pervenute ed entro i successivi sessanta giorni, a seguito dell'eventuale revisione del progetto di Piano regionale di tutela delle acque, previo eventuale aggiornamento delle misure di salvaguardia, adotta il Piano regionale di tutela delle acque.
9. Il Piano regionale di tutela delle acque, ai sensi dell' articolo 121, comma 2, del decreto legislativo 152/2006 , è trasmesso per le verifiche di competenza al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché all'Autorità di bacino distrettuale, che esprimono il parere vincolante entro centoventi giorni dalla trasmissione.
10. Entro sei mesi dall'acquisizione del parere favorevole dell'Autorità di bacino distrettuale di cui al comma 9, il Piano regionale di tutela delle acque è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
11. Il Piano regionale di tutela delle acque è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione. L'avviso di avvenuta approvazione del Piano regionale di tutela delle acque è pubblicato, contestualmente, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e su due quotidiani a diffusione regionale.
12. Dalla data di adozione del progetto di Piano regionale di tutela delle acque di cui al comma 4 non sono rilasciati concessioni di derivazione di acque superficiali o sotterranee per uso diverso da quello idropotabile, nonché autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, atti di consenso, concernenti opere, interventi o attività, compresi i relativi rinnovi e varianti, che siano in contrasto con le misure di salvaguardia del Piano. Le misure di salvaguardia del Piano sono definite con la deliberazione della Giunta regionale di adozione del progetto del Piano stesso.
13. Le prescrizioni normative contenute nel Piano regionale di tutela delle acque assumono efficacia vincolante per tutti i soggetti pubblici e privati che esercitano le funzioni e le attività disciplinate dalla presente legge; le prescrizioni di vincoli contenute nel Piano stesso comportano l'adeguamento delle diverse destinazioni d'uso previste dagli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale, secondo la procedura per le varianti di livello comunale di cui all' articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007 .
14. Dalla data di approvazione del Piano regionale di tutela delle acque non sono ammesse nuove concessioni di derivazione d'acqua in contrasto con le prescrizioni del Piano stesso.
15. All'infuori delle revisioni e degli aggiornamenti previsti dall' articolo 121, comma 5, del decreto legislativo 152/2006 , il Piano regionale di tutela delle acque è aggiornato con deliberazione della Giunta regionale, in relazione all'evoluzione del quadro normativo e agli esiti delle attività di monitoraggio, con riferimento alle variazioni dello stato ecologico e chimico dei corpi idrici.
Note:
1Parole sostituite al comma 13 da art. 24, comma 1, L. R. 21/2015
2Parole aggiunte al comma 15 da art. 4, comma 1, lettera e), L. R. 3/2018
3Parole sostituite al comma 13 da art. 9, comma 1, L. R. 6/2019