LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 aprile 2015, n. 11

Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  21/05/2015
Allegati:
Materia:
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature

TITOLO V
 AZIONI DI CONTROLLO
CAPO I
 POTERI SOSTITUTIVI E SANZIONI
Art. 55
 (Poteri sostitutivi)
1. In relazione alla salvaguardia di interessi unitari della Regione, in conformità al principio di leale collaborazione, qualora, entro due anni dalla pubblicazione del decreto di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), i Comuni non abbiano predisposto la cartografia dei corsi d'acqua di classe 5 o non adempiano, entro il termine fissato, all'obbligo di aggiornamento del Catasto regionale delle opere idrauliche e idraulico-forestali ai sensi dell'articolo 15, comma 5, la Giunta regionale, sentito l'ente inadempiente, assegna al medesimo, mediante diffida, un congruo termine per provvedere, comunque non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni d'urgenza. Decorso inutilmente il termine e sentito l'ente inadempiente, la Giunta regionale provvede all'adozione dei provvedimenti necessari ad assicurare lo svolgimento dell'attività non realizzata attraverso la nomina un commissario ad acta.
2. Il commissario si avvale delle strutture dell'ente inadempiente il quale è tenuto a fornire l'assistenza, i documenti e la collaborazione necessari.
3. L'ente nei confronti del quale è stata disposta la nomina del commissario conserva il potere di compiere gli atti per i quali è stata rilevata l'omissione fino a quando il commissario stesso non si sia insediato.
4. Qualora entro due anni dalla pubblicazione del decreto di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), i Consorzi di bonifica non abbiano predisposto la cartografia dei corsi d'acqua di classe 4 o non adempiano, entro il termine fissato, all'obbligo di aggiornamento del Catasto regionale delle opere idrauliche e idraulico-forestali, ai sensi dell'articolo 16, comma 8, la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, sentito l'ente inadempiente, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare lo svolgimento dell'attività non realizzata.
5. Gli oneri conseguenti all'assunzione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 4, sono a carico del bilancio dell'ente inadempiente.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi in cui gli enti locali non adempiano all'obbligo di rimozione dei manufatti ai sensi dell'articolo 17, comma 6.
Art. 56
 (Sanzioni)
1. La violazione delle disposizioni a tutela dei corpi idrici e delle aree fluviali di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c), comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro, l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, nonché la demolizione del manufatto o dell'edificio realizzato. La violazione delle disposizioni a tutela dei corpi idrici e delle aree fluviali di cui all'articolo 18, comma 1, lettera d), comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 4.000 euro, nonché l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.
2. L'estrazione di materiale litoide dalle aree del demanio idrico regionale in violazione dell'articolo 21, comma 2, e dell'articolo 27, comporta una sanzione pari a dieci volte l'ammontare del valore del materiale estratto e, comunque, non inferiore a 20.000 euro.
3. L'estrazione di materiale litoide dalle aree del demanio idrico regionale in quantità superiore a quella individuata nel disciplinare di concessione o nel provvedimento di concessione di cui all'articolo 22, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a due volte il valore del materiale estratto in eccedenza fino al momento della contestazione e, comunque, non inferiore a 10.000 euro.
4. Salvo quanto previsto dal comma 3 il mancato rispetto delle altre disposizioni inerenti le modalità di esercizio dell'estrazione di materiale litoide contenute nel disciplinare di concessione o nel provvedimento di concessione di cui all'articolo 22, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro.
5. La mancata effettuazione dei rilievi topografici di cui all'articolo 28, comma 3, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro.
6. La mancata sospensione dei lavori prevista dall'articolo 28, comma 3, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000 euro per ogni giorno di attività dall'inizio delle operazioni di scavo certificato dal direttore dei lavori.
7. Il prelievo di materiale litoide in assenza o in difformità del provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 29 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 2.000 euro.
8. L'applicazione di una delle sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4, o il pagamento in misura ridotta delle medesime sanzioni, per un numero superiore a tre volte, comporta per il concessionario di estrazione di materiale litoide l'esclusione dalla possibilità di ottenere il rilascio di altre concessioni, per i tre anni successivi al pagamento dell'ultima sanzione.
9. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni in materia di tutela paesaggistica e di polizia idraulica, qualora siano accertate difformità rispetto a quanto indicato nelle comunicazioni o non siano rispettate le modalità esecutive o le prescrizioni emanate ai sensi dell'articolo 33, commi 1 e 2, sono applicate le seguenti sanzioni:
a) il taglio di un quantitativo superiore al limite assentito comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 20 euro a 100 euro per ogni 100 metri quadrati o frazione di superficie tagliata in più, o da 20 euro a 100 euro per ogni tonnellata di legna o frazione tagliata in più, oltre al pagamento del canone demaniale dovuto per il legname tagliato;
b) l'esercizio delle attività in assenza della comunicazione o prima della decorrenza dei termini di cui all'articolo 33, commi 1 e 2, lettera a), o in difformità delle modalità esecutive indicate nella comunicazione stessa o delle prescrizioni dettate dalle strutture regionali competenti, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da 25 euro a 250 euro;
c) l'esercizio delle attività in assenza o in difformità dell'autorizzazione comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da 40 euro a 400 euro.
10. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 33, comma 6, in assenza o in difformità dell'autorizzazione, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro.
11. La derivazione di acque funzionali a rogge di cui all'articolo 39 in assenza o in difformità del parere tecnico, ovvero l'inadempimento degli obblighi previsti al comma 3 del medesimo articolo, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.
12. L'attingimento di acque superficiali di cui all'articolo 40 in assenza o in difformità del provvedimento di autorizzazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.
13. La derivazione d'acqua in assenza del provvedimento di concessione di cui all'articolo 46 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro. Nei casi di particolare tenuità si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 euro a 2.000 euro.
13 bis. La derivazione d'acqua in quantità superiore a quella indicata nel provvedimento di concessione di derivazione d'acqua o nel relativo disciplinare comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.500 euro.
14. La derivazione d'acqua in quantità superiore a quella individuata nel disciplinare di concessione o nel provvedimento di concessione, nei casi di superamento della portata media o massima stabilita nel disciplinare di concessione o nel provvedimento di concessione, verificata alla scadenza della concessione o a seguito di istanza di variante, comporta l'obbligo, a carico del concessionario, della corresponsione dell'integrazione del canone annuo di concessione determinato sulla base della tariffa vigente al momento dell'accertamento e per l'intera durata della stessa.
15. Il mancato rispetto delle altre disposizioni inerenti le modalità di esercizio e degli obblighi e delle condizioni della derivazione d'acqua contenute nel provvedimento di concessione o nel relativo disciplinare o nel parere tecnico di cui all'articolo 38, comma 2, fatto salvo quanto previsto dal comma 14, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 5.000 euro.
16. Il trasferimento a soggetti terzi della concessione di derivazione d'acqua in assenza o in difformità del provvedimento di cui all'articolo 42, comma 8, comporta l'applicazione, a carico dell'originario titolare della concessione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.000 euro in caso di concessione di piccola derivazione e da 2.000 euro a 4.000 euro in caso di concessione di grande derivazione.
17. Chiunque, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste da altre leggi, non ottemperi alle prescrizioni per la restituzione delle acque derivanti da sondaggi e da perforazioni, indicate nei permessi di ricerca, nelle concessioni di coltivazione e nelle concessioni di derivazione di acque sotterranee per scopi geotermici o di scambio termico e per attività termali, di cui all'articolo 37, comma 3 o effettui la restituzione di tali acque in assenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 37, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro.
18. Il mancato rispetto da parte del proprietario e del gestore dello sbarramento fluviale del termine di cui all'articolo 19, comma 4, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 2.000 euro.
19. Il mancato rispetto da parte del proprietario e del gestore dello sbarramento fluviale del termine di cui all'articolo 19, comma 5, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 20.000 euro.
20. La mancata sospensione dell'esercizio delle opere di sbarramento prevista dall'articolo 19, comma 5, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro per ogni giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
21. Il mancato rispetto degli obblighi di rilascio del DMV con le modalità definite dal Piano regionale di tutela delle acque e ai sensi dell'articolo 36 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.
21 bis. La mancata o insufficiente funzionalità del passaggio per la fauna ittica previsto nel provvedimento di concessione di derivazione d'acqua o nel relativo disciplinare anche mediante richiamo al parere rilasciato dall'Ente regionale competente in materia di tutela della fauna ittica, dovuta a carenza di manutenzione o al mancato adeguamento ai mutamenti dell'alveo del corso d'acqua, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 21, previa diffida non rinnovabile a far cessare l'inadempimento entro un termine non inferiore a dieci e non superiore a sessanta giorni dal ricevimento della stessa.
22. Le violazioni di cui al comma 21 e al comma 21 bis commesse nell'esercizio di derivazioni d'acqua a uso idroelettrico sono soggette all'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da 1.500 euro a 15.000 euro per impianti con potenza nominale media inferiore ai 1.000 kW;
b) da 3.000 euro a 30.000 euro per impianti con potenza nominale media compresa tra 1.000 e 3.000 kW;
c) da 5.000 euro a 50.000 euro per impianti con potenza nominale superiore a 3.000 kW.
23. Per le sanzioni di cui ai commi 13, 21 e 22 non è consentito il pagamento in misura ridotta previsto dall' articolo 7 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 4, comma 23, L. R. 31/2017
2Parole soppresse al comma 7 da art. 4, comma 1, lettera x), numero 1), L. R. 3/2018
3Parole aggiunte al comma 14 da art. 4, comma 1, lettera x), numero 2), L. R. 3/2018
4Parole aggiunte al comma 15 da art. 4, comma 1, lettera x), numero 3), L. R. 3/2018
5Comma 14 sostituito da art. 4, comma 43, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
6Parole aggiunte al comma 17 da art. 4, comma 6, lettera b), L. R. 15/2020
7Comma 13 bis aggiunto da art. 4, comma 14, lettera h), numero 1), L. R. 16/2021
8Comma 15 sostituito da art. 4, comma 14, lettera h), numero 2), L. R. 16/2021
9Comma 21 bis aggiunto da art. 4, comma 4, lettera c), numero 1), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
10Parole aggiunte al comma 22 da art. 4, comma 4, lettera c), numero 2), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
11Comma 21 bis sostituito da art. 4, comma 6, lettera b), L. R. 13/2022
12Parole sostituite al comma 13 da art. 4, comma 35, lettera a), L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
13Parole aggiunte al comma 23 da art. 4, comma 35, lettera b), L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
Art. 57
 (Procedura sanzionatoria)
1. L’accertamento delle violazioni delle disposizioni normative che comportano l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 56, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 bis, compete alla Regione, nonché ai Comuni e ai Consorzi di bonifica, nell’ambito delle rispettive funzioni.
2. Alle sanzioni amministrative previste dal regio decreto 523/1904 , dal regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669 (Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica), dal regio decreto 1775/1933 e dall'articolo 56, si applica la disciplina della legge regionale 1/1984 .
3. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 56, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 12, provvedono la Regione e i Comuni nell'ambito delle rispettive funzioni.
4. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 56, comma 9, provvede la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale.
5. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 56, commi 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 provvede la Regione.
5 bis. L'accertamento delle violazioni delle disposizioni normative che comportano l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 56, comma 21 bis, compete al Corpo forestale regionale e all'Ente regionale competente in materia di tutela della fauna ittica il quale, previa istruttoria atta a confermare la necessità del passaggio per la fauna ittica, provvede all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative e ne introita gli importi a valere sul proprio bilancio.
6. Le sanzioni, previste dall'articolo 56, commi 3, 4, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, si applicano, con le modalità di cui al presente articolo, anche alle concessioni e alle autorizzazioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 1, lettera y), L. R. 3/2018
2Comma 5 bis aggiunto da art. 4, comma 4, lettera d), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
3Parole aggiunte al comma 1 da art. 89, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022
4Parole sostituite al comma 5 bis da art. 89, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022
5Comma 5 bis sostituito da art. 4, comma 6, lettera c), L. R. 13/2022