LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 aprile 2015, n. 11

Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  21/05/2015
Allegati:
Materia:
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature

CAPO II
 PARTICOLARI TIPOLOGIE DI UTILIZZO DELLE RISORSE IDRICHE
Art. 37
 (Utilizzazione di acque sotterranee)
1. Gli enti di governo dell'ambito territoriale ottimale, ai fini dell'implementazione del Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua ai sensi dell'articolo 35, comma 5, censiscono le utilizzazioni di acque sotterranee a uso domestico in atto sul territorio di competenza, con le modalità indicate ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera j).
1 bis. Le disposizioni in materia di utilizzazione di acque sotterranee di cui all' articolo 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici), si applicano anche nel caso di utilizzazioni da parte di unità immobiliari adibite a uffici o a modeste attività produttive o commerciali.
2. Ai fini del rispetto dei principi di cui all'articolo 1, comma 5, i Comuni regolano il flusso dell'acqua potabile dei pubblici fontanili e provvedono alla relativa manutenzione.
3. In attuazione dell' articolo 114, comma 1, del decreto legislativo 152/2006 , al fine di garantire il mantenimento e il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici indicati al titolo II della parte terza del medesimo decreto legislativo 152/2006 , sono disciplinati con il regolamento regionale di cui all'articolo 14, comma 1, lettera i), i criteri e le modalità tecniche di restituzione delle acque derivanti da sondaggi e da perforazioni, effettuati nell'esercizio dei permessi di ricerca, delle concessioni di coltivazione e delle concessioni di derivazione di acque sotterranee per scopi geotermici o di scambio termico e per attività termali.
4. Le disposizioni del regolamento di cui al comma 3 si applicano anche ai permessi di ricerca, alle concessioni di coltivazione e alle concessioni di derivazione di acque sotterranee per scopi geotermici o di scambio termico e per attività termali, rilasciati alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera i), i titolari dei permessi di ricerca, delle concessioni di coltivazione e delle concessioni di derivazione di acque sotterranee per scopi geotermici o di scambio termico e per attività termali, adeguano le modalità di restituzione alle disposizioni del regolamento medesimo. Nelle more del periodo di un anno per l’adeguamento è consentita la restituzione. Decorso tale termine di un anno senza che sia intervenuto l’adeguamento è vietata la restituzione. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni nei casi previsti dall’articolo 56, comma 17, come modificato dall’ articolo 4, comma 6, lettera b), della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022), i titolari del permesso di ricerca, o della concessione di coltivazione o della derivazione di acque sotterranee, per scopi geotermici o di scambio termico e per attività termali, che intendono ottenere l’autorizzazione alla restituzione, presentano la relativa domanda alla struttura regionale competente con le modalità indicate dal regolamento di cui all’articolo 14, comma 1, lettera i).
6. In attuazione dell'articolo 124, commi 3 e 5, del decreto legislativo 152/2006 , al fine di garantire che lo scarico avvenga senza pregiudizio per il corpo ricettore, sono disciplinati con il regolamento regionale di cui all'articolo 14, comma 1, lettera j), i criteri per la valutazione della compatibilità con le caratteristiche del corpo ricettore, degli scarichi delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque degli impianti di scambio termico e delle acque reflue provenienti da attività termali.
Note:
1I commi 3, 4 e 5 del presente articolo hanno efficacia all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 14, c. 1, lett. i), L.R. 11/2015, come disposto dall'art. 62, c. 1, lett. g), della medesima L.R. 11/2015.
2Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 1, lettera q), L. R. 3/2018
3Parole sostituite al comma 5 da art. 4, comma 6, lettera a), numero 1), L. R. 15/2020
4Parole aggiunte al comma 5 da art. 4, comma 6, lettera a), numero 2), L. R. 15/2020
Art. 38
 (Utilizzo di acque da parte della Regione e degli enti regionali)
1. La Regione e gli enti regionali derivano l'acqua destinata al servizio di impianti o di immobili a essi in uso, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 42, comma 5.
2. L'utilizzo di acque da parte della Regione e degli enti regionali non è soggetto all'autorizzazione all'attingimento di cui all'articolo 40, né al provvedimento di concessione di derivazione d'acqua di cui all'articolo 42, ma al rilascio di un parere tecnico da parte della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.
3. La struttura regionale competente a realizzare l'opera di interesse regionale presenta l'istanza di parere tecnico di cui al comma 2 in ordine al luogo di presa della derivazione, alla quantità d'acqua prelevabile, all'uso e al luogo di restituzione.
4. I dati relativi alla derivazione di cui al comma 2 sono pubblicati mediante avviso nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione, nonché sono censiti nel Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua, a cura della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 7, comma 3, L. R. 33/2015
2Rubrica dell'articolo sostituita da art. 4, comma 41, lettera a), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
3Comma 1 sostituito da art. 4, comma 41, lettera b), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
4Comma 2 sostituito da art. 4, comma 41, lettera c), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 39
 (Derivazione di acque funzionali a rogge)
1. La derivazione di acque funzionali al ripristino e all'utilizzo di antiche rogge con finalità ornamentali o alla vivificazione di corsi d'acqua o alla realizzazione di interventi di naturalizzazione di aree limitrofe ai corsi d'acqua, purché non finalizzata ad attività economiche, non è soggetta alle disposizioni di cui all'articolo 42.
2. I soggetti interessati alla derivazione di acque di cui al comma 1 richiedono il parere tecnico della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, in ordine al luogo di presa della derivazione, alla quantità d'acqua prelevabile, all'uso e al luogo di restituzione.
3. I soggetti di cui al comma 2 provvedono alla manutenzione delle opere realizzate in funzione dell'attività di utilizzo delle rogge e garantiscono il rispetto del DMV del corso d'acqua da cui si deriva, nonché il rispetto dei diritti dei terzi.
4. I dati relativi alla derivazione di cui al comma 2 sono pubblicati mediante avviso nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione, nonché sono censiti nel Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua, a cura della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.
Art. 40
 (Attingimento di acque superficiali)
1. L'attingimento di acque superficiali a mezzo di dispositivi mobili o semifissi è autorizzato dall'ente competente per classe di corso d'acqua, per la durata massima di un anno, a condizione che:
a) il prelievo abbia carattere di provvisorietà e sia di durata temporale limitata e definita;
b) la portata dell'acqua attinta non superi i 50 litri al secondo e, comunque, i 300.000 metri cubi all'anno;
c) non sia alterato il profilo dell'alveo, non siano intaccati gli argini e non siano pregiudicate le difese del corso d'acqua, nonché sia rispettato il DMV;
d) non siano alterate le condizioni del corso d'acqua con pericolo per le utenze esistenti.
2. L'attingimento di acque superficiali, in zona montana, a mezzo di dispositivi fissi è autorizzato dai Comuni, per la durata massima di cinque anni, per prelievi non superiori a 2 litri al secondo, alle condizioni di cui al comma 1, quando è al servizio di:
a) rifugi alpini o malghe;
b) edifici isolati non adibiti ad attività economiche e privi di strutture acquedottistiche.
(2)
3. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rilasciate, previa presentazione di uno schema dell'impianto indicante il punto di presa, il percorso della condotta adduttrice, i punti di utilizzazione e la portata prelevata.
4. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rinnovabili e possono essere revocate per motivi di pubblico interesse.
5. Gli enti che rilasciano le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 trasmettono con le modalità indicate ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera j), alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, entro il 31 marzo di ogni anno con riferimento all'anno solare precedente, i dati sugli attingimenti autorizzati, ai fini del loro censimento nel Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua.
Note:
1Il comma 5 del presente articolo ha efficacia alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di cui all'art. 14, c. 2, lett. j), L.R. 11/2015, come disposto dall'art. 62, c. 1, lett. h), della medesima L.R. 11/2015.
2Integrata la disciplina del comma 2 da art. 16, comma 1, L. R. 3/2018
Art. 41
 (Prelievo di acque negli interventi di bonifica dei siti contaminati)
1. Gli interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza, di bonifica, nonché di ripristino ambientale dei siti contaminati, di cui alla parte IV del decreto legislativo 152/2006 , da realizzarsi mediante prelievo di acque contaminate dal sottosuolo, non sono soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 42.