LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 aprile 2015, n. 11

Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  21/05/2015
Allegati:
Materia:
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature

Art. 8
 (Funzioni di difesa del suolo)
1. La Regione svolge le seguenti funzioni di difesa del suolo:
a) l'istituzione e la gestione del Sistema informativo regionale per la difesa del suolo di cui all'articolo 6;
b) la gestione delle reti regionali di monitoraggio in tempo reale confluenti nel sistema integrato di protezione civile di cui alla legge regionale 64/1986 ;
c) la predisposizione e il finanziamento del Programma regionale degli interventi di cui all'articolo 11;
d) la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 20, comma 1, relativi ai corsi d'acqua di classe 1 e 3, fatte salve le competenze dello Stato;
e) la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 31, comma 1, relativi alle opere idrauliche di rilevanza regionale, sui corsi d'acqua di classe 1 e 3, fatte salve le competenze dello Stato;
f) la realizzazione degli interventi di difesa e di conservazione delle coste a esclusione dei centri abitati costieri;
g) la realizzazione delle sistemazioni idraulico-forestali di cui all'articolo 32 relative ai corsi d'acqua di classe 3;
h) la realizzazione degli interventi di sistemazione dei dissesti franosi di rilevanza regionale di cui all'articolo 34;
i) i lavori d'urgenza sui corsi d'acqua di classe 1 e 3;
j) i lavori di pronto intervento sui corsi d'acqua di classe 3 ai sensi dell' articolo 57 della legge regionale 9/2007 ;
k) il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione degli sbarramenti di competenza regionale e le relative funzioni di controllo, ai sensi dell'articolo 61, comma 3, e dell'articolo 114 del decreto legislativo 152/2006 ;
l) il rilascio dell'autorizzazione degli interventi di ripascimento degli arenili;
m) il rilascio dell'autorizzazione idraulica di cui all'articolo 17 sui corsi d'acqua di classe 1, 2, 3 e 5, nonché la verifica della conformità del progetto definitivo dell'intervento alle finalità del finanziamento assegnato ai sensi dell'articolo 11, comma 10;
n) l'emissione del parere idraulico per il rilascio delle concessioni sui beni del demanio idrico, nonché del parere idraulico di cui all'articolo 17, comma 8;
o) l'accertamento della cessata funzionalità idraulica ai fini della sdemanializzazione di beni del demanio idrico relativamente ai corsi d'acqua di tutte le classi e previo parere dei Consorzi di bonifica per i corsi d'acqua di classe 4;
p) il rilascio delle concessioni di estrazione di materiale litoide negli interventi sui corsi d'acqua di classe 1 e 3, nonché la riscossione della quota di competenza dei relativi canoni demaniali;
q) i servizi di polizia idraulica sui corsi d'acqua di classe 1, 2 e 3;
r) l'imposizione di limitazioni e di divieti all'esecuzione di opere e di interventi anche esterni all'area demaniale idrica qualora influiscano, anche indirettamente, sul regime dei corsi d'acqua;
s) il governo delle piene, mediante le attività di previsione, di monitoraggio, di sorveglianza, di presidio territoriale idraulico, nonché di regolazione dei deflussi, nell'ambito del sistema regionale di allertamento integrato ai fini di protezione civile di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 (Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile);
t) i servizi di piena e di pronto intervento idraulico in coordinamento con il presidio territoriale idraulico di cui al sistema regionale di allertamento integrato ai fini di protezione civile di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004;
u) i servizi idrografici e mareografici consistenti nelle seguenti attività:
1) la raccolta, l'elaborazione, l'aggiornamento, la trasmissione e la diffusione dei dati idrologici e idrografici relativi ai corsi d'acqua, alle acque sotterranee e alla laguna di Marano-Grado;
2) la conservazione, la manutenzione, l'adeguamento tecnologico e l'estensione delle reti regionali idrologiche e idrografiche, nonché degli impianti fissi di monitoraggio e di rilevamento, in tempo differito, dello stato idrologico dei corsi d'acqua, delle acque sotterranee e della laguna di Marano-Grado;
v) la classificazione dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche ai sensi degli articoli 4 e 5;
w) la predisposizione, mediante il concerto delle strutture regionali competenti in materia di ambiente, di risorse agricole e forestali, nonché di pianificazione territoriale, sentita l'Autorità di bacino distrettuale, della relazione annuale sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio di cui all' articolo 61, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 152/2006 ;
x) la realizzazione e la promozione di studi, ricerche, rilievi, modelli, elaborazioni e ogni attività tecnico-scientifica, finalizzati alla conoscenza delle risorse idriche superficiali e sotterranee, del regime idrologico delle falde acquifere e della rete idrografica, del trasporto solido dei corsi d'acqua, del deflusso minimo vitale, del bilancio idrologico e sedimentologico dei bacini idrografici e della laguna di Marano-Grado, nonché finalizzati alla conoscenza geologica del territorio regionale;
y) la promozione della sottoscrizione dei contratti di fiume da parte dei Comuni e dei Consorzi di bonifica il cui territorio è compreso entro un bacino idrografico.
(1)
2. La Regione può curare la progettazione e la realizzazione degli interventi relativi ai corsi d'acqua, alle opere idrauliche e ai dissesti franosi di competenza comunale mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 15, comma 12.
3. La gestione delle opere di regolazione idraulica può essere affidata dalla Regione ai Consorzi di bonifica o ad altri soggetti pubblici sulla base di una convenzione che preveda le modalità di gestione e il compenso per i relativi oneri. Nei casi di opere in cui la funzione di regolazione idraulica sia promiscua con utilizzi idrici di tipo diverso, la Regione affida la gestione al titolare della concessione di derivazione d'acqua, detraendo i relativi oneri dal canone demaniale.
4. La Regione, anche attraverso il Sistema integrato di protezione civile di cui alla legge regionale 64/1986 , riceve presso la Sala operativa regionale sita a Palmanova tutte le segnalazioni inerenti criticità idrauliche e geologiche, nonché rileva tramite la rete regionale di monitoraggio in tempo reale, lo stato dei corsi d'acqua e attua il monitoraggio della stabilità dei versanti montani ai fini della tempestiva attivazione delle funzioni di protezione civile sul territorio regionale a salvaguardia della pubblica incolumità, dell'ambiente e dei beni.
5. Sono fatte salve le competenze della Regione in materia di navigazione sui corsi d'acqua di qualunque classe, ai sensi della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 (Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella Regione Friuli-Venezia Giulia).
6. Nell'ambito delle attività di protezione civile la navigazione sui corsi d'acqua di tutte le classi, nonché nelle acque interne e lagunari, è autorizzata dalla Protezione civile della Regione.
Note:
1Lettera n) del comma 1 sostituita da art. 4, comma 1, lettera d), numero 1), L. R. 3/2018
2Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 1, lettera d), numero 2), L. R. 3/2018