LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 aprile 2015, n. 11

Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  21/05/2015
Allegati:
Materia:
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature

Art. 59
 (Disposizioni programmatorie)
1. L'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, avente natura programmatoria, è subordinata all'allocazione delle risorse finanziarie da disporre con successiva legge regionale.
2. Le disposizioni della presente legge concernenti il trasferimento delle funzioni ai Comuni e ai Consorzi di bonifica hanno carattere programmatorio e troveranno applicazione all'entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1.
3. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo gli interventi sulla rete idrografica e di difesa del territorio di competenza statale, le opere relative al servizio idrico integrato, le opere di drenaggio urbano e le opere di interesse di soggetti privati.