LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 aprile 2015, n. 11

Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  21/05/2015
Allegati:
Materia:
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature

Art. 50
 (Canoni demaniali sulle derivazioni d'acqua)
1. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente, sono determinati i canoni demaniali relativi alle concessioni di derivazione d'acqua e alle autorizzazioni all'attingimento.
1 bis. Il canone demaniale previsto dal comma 1 non può essere inferiore all'importo minimo di 12 euro.
2. I canoni demaniali sono aggiornati ogni due anni sulla sola base delle variazioni degli indici ISTAT sui prezzi al consumo delle famiglie degli operai e degli impiegati, con decreto del direttore centrale della struttura regionale competente in materia di ambiente.
3. Con il decreto di cui al comma 1 sono previste, ai sensi dell' articolo 154, comma 3, del decreto legislativo 152/2006 , riduzioni del canone demaniale nelle ipotesi in cui il concessionario attui un riuso delle acque reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o di una parte dello stesso o restituisca le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate.
3 bis.  
( ABROGATO )
4. Le autorizzazioni di cui all'articolo 40, comma 1, sono soggette al pagamento del canone demaniale in misura annua fissa.
5. Non sono soggette al pagamento del canone demaniale le derivazioni d'acqua di cui agli articoli 37, 38, 39, 40, comma 2, e 41.
5 bis. Non sono soggette al pagamento del canone demaniale le derivazioni d'acqua di cui all'articolo 40, comma 1 ,che, in presenza della dichiarazione dello stato di sofferenza idrica da parte del Presidente della Regione, sono rilasciate ai gestori del servizio idrico integrato al solo fine di integrare l'eventuale diminuzione delle portate già oggetto di concessione di derivazione d'acqua e pagamento del relativo canone demaniale, a condizione che l'attingimento delle acque sia effettuato nel bacino interessato dalla presa esistente e sia finalizzato a servire il medesimo ambito acquedottistico.
6. L'indennità per l'occupazione delle aree del demanio idrico di cui all'articolo 42, comma 7, è compresa nel canone demaniale relativo alla concessione di derivazione.
7. Le utilizzazioni e le concessioni di cui all'articolo 49 sono soggette all'applicazione dei canoni demaniali ai sensi dell' articolo 96, comma 7, del decreto legislativo 152/2006 , fatta salva la compensazione con i canoni demaniali già versati antecedentemente alla data di decorrenza fissata dall'articolo 96, comma 7, medesimo.
8.  
( ABROGATO )
(5)
9. La decorrenza del pagamento del canone demaniale è riferita all'anno solare e il relativo versamento è effettuato entro il mese di febbraio dell'annualità in corso.
10. Su motivata richiesta del soggetto concessionario, ai fini della riscossione di somme non corrisposte nelle annualità pregresse, il pagamento dei canoni demaniali relativi alle derivazioni d'acqua di importo superiore a 1.000 euro può essere rateizzato fino a un massimo di dodici rate trimestrali di uguale importo non inferiore a 300 euro ciascuna, ferma restando la contestuale applicazione degli interessi al tasso legale.
11. Il mancato o il ritardato pagamento dei canoni demaniali comportano il versamento della somma dovuta maggiorata degli interessi calcolati al tasso legale.
12. Il servizio di riscossione dei canoni demaniali può essere affidato a un concessionario scelto mediante procedura a evidenza pubblica.
Note:
1Comma 3 bis aggiunto da art. 4, comma 1, lettera w), numero 1), L. R. 3/2018
2Parole aggiunte al comma 10 da art. 4, comma 1, lettera w), numero 2), L. R. 3/2018
3Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 42, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
4Comma 3 bis abrogato da art. 87, comma 1, L. R. 8/2022
5Comma 8 abrogato da art. 87, comma 1, L. R. 8/2022
6Vedi la disciplina transitoria del comma 3 bis, stabilita da art. 88, comma 1, L. R. 8/2022
7Comma 5 bis aggiunto da art. 4, comma 5, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.