LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 aprile 2015, n. 11

Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  21/05/2015
Allegati:
Materia:
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature

Art. 46
 (Provvedimento di concessione e disciplinare)
1. La struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche emette il provvedimento di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto di derivazione e di concessione alla derivazione d'acqua oppure emette il relativo provvedimento motivato di diniego, nonché provvede all'inserimento dei relativi dati nel Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 è trasmesso al soggetto istante e agli enti convocati alla conferenza di servizi ed è pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione, nonché sul sito istituzionale della Regione.
3. La concessione di derivazione d'acqua è rilasciata con salvezza dei diritti dei terzi, nei limiti della disponibilità dell'acqua e con la specificazione che, in caso di diminuzione delle portate derivate, causata dalla ridotta disponibilità della risorsa nei periodi di carenze idriche o dall'assunzione di provvedimenti eccezionali d'urgenza da parte della pubblica amministrazione ai fini della conservazione dell'equilibrio idrico e idrogeologico del territorio, il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo, salva la riduzione proporzionale del canone demaniale di concessione.
4. L'esercizio della derivazione d'acqua può essere temporaneamente sospeso, nel rispetto delle priorità definite dalla presente legge, con provvedimento della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, per ragioni di pubblico interesse o in caso di anomalo abbassamento delle falde acquifere, o in caso di grave scarsezza della risorsa idrica al fine di garantire il DMV, senza diritto ad alcun indennizzo Nel caso in cui la sospensione dell'esercizio della derivazione d'acqua risulti non imputabile al concessionario, il canone demaniale di concessione non è dovuto per l'intera durata della sospensione.
5. Il soggetto istante versa il canone demaniale, gli oneri relativi alle pubblicazioni, nonché effettua il deposito cauzionale o presta la garanzia mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, ai sensi dell'articolo 43, comma 16, prima della sottoscrizione del disciplinare per accettazione e, comunque, prima dell'emissione del provvedimento di concessione.
5 bis. Il deposito cauzionale o la garanzia di cui al comma 5 sono pari a tre annualità del canone vigente e, comunque, non inferiori a 150 euro. Il deposito cauzionale o la garanzia di cui al comma 5 per le concessioni di derivazione d'acqua a uso irriguo sono fissati nell'importo minimo di 50 euro.
5 ter. Nei casi di trasferimento della titolarità della concessione ai sensi dell'articolo 42, comma 8, il deposito cauzionale di cui al comma 5 permane a garanzia degli obblighi assunti dal concessionario subentrante.
5 quater. Nei casi di trasferimento parziale della titolarità della concessione ai sensi dell'articolo 42, comma 8, il concessionario subentrante effettua un nuovo deposito cauzionale o presta una nuova garanzia, con le modalità di cui al comma 5 bis.
Note:
1Comma 5 bis aggiunto da art. 4, comma 14, lettera b), L. R. 16/2021
2Comma 5 ter aggiunto da art. 4, comma 14, lettera b), L. R. 16/2021
3Comma 5 quater aggiunto da art. 4, comma 14, lettera b), L. R. 16/2021
4Vedi anche quanto disposto dall'art. 4, comma 15, L. R. 16/2021
5Vedi anche quanto disposto dall'art. 4, comma 3, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.