LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 aprile 2015, n. 11

Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  21/05/2015
Allegati:
Materia:
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature

Art. 42
 (Disciplina della concessione)
1. La dotazione idrica è di norma assicurata dal gestore del servizio idrico integrato o dal consorzio di bonifica per le utilizzazioni a prevalente scopo irriguo.
2. Nelle zone non servite dai soggetti di cui al comma 1 oppure fino a quando i medesimi non siano in grado di garantire la dotazione idrica, si può dar luogo al rilascio della concessione di derivazione d'acqua tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilità e delle destinazioni d'uso della risorsa compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative.
3. L'utilizzo di tutte le acque superficiali e sotterranee è subordinato a un provvedimento di concessione di derivazione ed è regolato da un disciplinare sottoscritto per accettazione dal concessionario che forma parte integrante del provvedimento di concessione stesso. Il rilascio della concessione è subordinato alla preventiva sottoscrizione del disciplinare da parte del richiedente.
4. L'utilizzo di tutte le acque superficiali e sotterranee soggetto al provvedimento di concessione è subordinato al pagamento di un canone demaniale annuo, differenziato per tipologia di uso dell'acqua, che tenga conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa connessi all'utilizzo dell'acqua.
5. Il provvedimento di concessione è rilasciato dalla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche nel rispetto dei seguenti principi:
a) il mantenimento o il raggiungimento dell'equilibrio del bilancio idrico e degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, definiti dal Piano regionale di tutela delle acque;
b) il rispetto del DMV;
c) l'impossibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane o la non sostenibilità di detto riutilizzo sotto il profilo economico;
d) il rispetto dell'equilibrio tra il prelievo e la capacità di ricarica dell'acquifero nei casi di prelievo da falda, anche al fine di evitare pericoli di intrusione di acque salate o inquinate.
6. Le concessioni di derivazione d'acqua sono rilasciate per una durata temporanea con decorrenza dalla data di emissione del provvedimento di concessione. Fatto salvo quanto previsto da norme speciali, la durata delle concessioni non può eccedere i trenta anni, ovvero i quaranta anni per uso irriguo e per uso ittiogenico e i quindici anni nel caso di grandi derivazioni a uso industriale.
7. Il provvedimento di concessione costituisce titolo all'occupazione delle aree del demanio idrico per l'insediamento dei manufatti facenti parte dell'impianto di derivazione.
8. La titolarità della concessione può essere trasferita a soggetti terzi esclusivamente con provvedimento della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, su istanza del soggetto che intende subentrare nella posizione giuridica del concessionario. La variazione della ragione sociale della società concessionaria è comunicata alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.
9. Le concessioni di derivazione d'acqua a uso potabile nel contesto del servizio idrico integrato sono rilasciate ai soggetti gestori del servizio idrico integrato per la durata della gestione.
10. Ai fini della tutela del bilancio idrico l'ente concedente, sulla base del censimento delle utilizzazioni d'acqua effettuato ai sensi dell'articolo 35, provvede alla revisione delle derivazioni, disponendo prescrizioni, nonché limitazioni temporali o quantitative che non danno luogo alla corresponsione di indennizzi da parte dell'Amministrazione regionale, fatta salva la relativa riduzione proporzionale del canone demaniale di concessione.
11. Nel caso di derivazione di acque sotterranee con il provvedimento di concessione si intende rilasciata anche l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee ai sensi dell' articolo 95 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici). Per le domande di autorizzazione presentate alla data di entrata in vigore della presente legge si provvede al rilascio del provvedimento autorizzativo esclusivamente nell'ipotesi in cui la relativa istruttoria risulti completata.
11 bis. Il certificato di collaudo delle opere di realizzazione di un pozzo per uso diverso da quello domestico, previsto dall' articolo 24 del regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285 (Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche), è sostituito dalla presentazione di una perizia asseverata da un tecnico abilitato incaricato dal concessionario, corredata di una stratigrafia, comprovante la compatibilità tra la profondità della terebrazione, la falda intercettata e l'uso richiesto, in relazione alle norme del Piano regionale di tutela delle acque.
12. Nel rispetto dei principi di cui al comma 5 non sono soggette al rilascio del provvedimento di concessione di cui al comma 3:
a) le utilizzazioni di acque sotterranee a uso domestico di cui all' articolo 93 del regio decreto 1775/1933 ;
b) gli utilizzi di acque da parte della Regione di cui all'articolo 38;
c) le derivazioni di acque funzionali a rogge di cui all'articolo 39;
d) l'attingimento di acque superficiali di cui all'articolo 40;
e) il prelievo di acque negli interventi di bonifica dei siti contaminati di cui all'articolo 41.
13. Le disposizioni del titolo IV non si applicano alle acque minerali e termali, nonché alle acque di sorgente di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339 (Disciplina delle acque di sorgente e modificazioni al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105 , concernente le acque minerali naturali, in attuazione della direttiva 96/70/CE ), e alle risorse geotermiche di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell' articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99 ).
Note:
1Parole aggiunte al comma 13 da art. 4, comma 1, lettera r), L. R. 3/2018
2Vedi anche quanto disposto dall'art. 85, comma 1, L. R. 13/2020
3Comma 11 bis aggiunto da art. 4, comma 14, lettera a), L. R. 16/2021