LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 aprile 2015, n. 11

Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  21/05/2015
Allegati:
Materia:
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature

Art. 34
 (Interventi di sistemazione dei dissesti franosi)
1. I dissesti franosi sul territorio regionale sono segnalati anche attraverso il sistema informativo previsto dall'articolo 6, comma 9, alla Protezione civile della Regione cui competono la realizzazione delle opere di pronto intervento e il coordinamento dei lavori d'urgenza.
2. I dissesti franosi, segnalati alla Protezione civile della Regione, sono inclusi nel Catasto regionale dei dissesti franosi e delle opere di difesa.
3. Ai fini dell'accertamento dei dissesti franosi di cui al comma 2 la struttura regionale competente in materia di geologia effettua le verifiche tecniche, i rilievi e gli studi sul sito interessato secondo le modalità definite dalle linee guida di cui all’articolo 14, comma 3, lettera a).
4. Gli interventi di sistemazione dei dissesti franosi di cui al comma 2 sono inseriti nel Programma regionale degli interventi previsto dall'articolo 11 con la seguente classificazione:
a) interventi di sistemazione di dissesti franosi consistenti in opere di ripristino delle aree interessate dai fenomeni franosi, di stabilizzazione dei versanti e di prevenzione;
b) interventi di manutenzione ordinaria delle opere di sistemazione dei dissesti franosi finalizzati alla riparazione, al recupero, nonché al mantenimento della funzionalità delle opere senza variarne le caratteristiche tipologiche e strutturali;
c) interventi di manutenzione straordinaria delle opere di sistemazione dei dissesti franosi finalizzati al completo recupero della funzionalità delle opere anche modificandone le caratteristiche tipologiche e strutturali.
5. Il Programma regionale degli interventi di cui all'articolo 11 definisce la competenza regionale o comunale alla realizzazione degli interventi sulla base dei seguenti criteri:
a) interventi di sistemazione dei dissesti franosi di rilevanza regionale: consistenti in opere la cui realizzazione, per estensione territoriale o per complessità di progettazione ed esecuzione, richieda particolari competenze specialistiche;
b) interventi di sistemazione dei dissesti franosi di rilevanza comunale: consistenti in opere di tipologia consolidata che, per la limitata estensione territoriale interessata, svolgano una funzione di rilevanza locale.
Note:
1Per la disciplina transitoria dei commi 4 e 5 si veda l'art. 62, comma 7, della presente legge.
2Parole aggiunte al comma 3 da art. 4, comma 1, lettera n), L. R. 3/2018