LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 aprile 2015, n. 11

Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  21/05/2015
Allegati:
Materia:
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature

Art. 32
 (Sistemazioni idraulico-forestali)
1. Gli interventi e le opere di sistemazione idraulico-forestali in area montana sono realizzati mediante la combinazione di interventi che interessano i versanti e i corsi d'acqua, finalizzati alla conservazione della stabilità dei terreni soggetti a processi erosivi.
2. Gli interventi e le opere di cui al comma 1 si concretizzano nell'esecuzione delle seguenti attività:
a) interventi, estensivi e intensivi, di conservazione del territorio, finalizzati alla protezione e al ripristino dei versanti, che privilegino l'uso delle tecniche dell'ingegneria naturalistica;
b) interventi di manutenzione dell'alveo dei corsi d'acqua ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera a);
c) interventi di manutenzione delle opere idrauliche ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere a) e b);
d) realizzazione di nuove opere strettamente connesse alle finalità conservative del territorio, incluse le opere paravalanghe e la viabilità di servizio.