LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 aprile 2015, n. 11

Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  21/05/2015
Allegati:
Materia:
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature

Art. 2
 (Finalità)
1. La difesa del suolo è realizzata attraverso una serie coordinata di azioni finalizzate a definire lo stato delle conoscenze e ad attuare una gestione del territorio che, considerandone i limiti fisici, persegua il risparmio delle risorse, la riduzione del rischio idrogeologico e idraulico, la prevenzione e la stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico e il rispetto dell'ambiente.
2. La Regione assicura la fruizione e la gestione del demanio idrico in funzione di un razionale assetto economico-sociale garantendo la protezione degli aspetti ambientali a essi connessi.
3. La Regione, ai fini della riduzione del consumo d'acqua, promuove misure di ammodernamento delle infrastrutture pubbliche irrigue, nonché incentiva la trasformazione delle stesse da sistemi a scorrimento a sistemi che consentano un maggior risparmio della risorsa idrica.
4. La Regione, al fine di garantire l'omogeneità delle condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio, nonché di utilizzazione delle risorse e dei beni e di gestione dei servizi connessi, effettua la valutazione sistemica del territorio regionale mediante la predisposizione di un sistema di strumenti conoscitivi, la pianificazione, la programmazione e l'attuazione degli interventi destinati al conseguimento degli obiettivi della presente legge.
5. Gli enti pubblici operanti sul territorio concorrono alla realizzazione delle finalità di cui alla presente legge in base ai principi di sussidiarietà, di leale collaborazione e di adeguatezza.