LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 aprile 2015, n. 11

Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  21/05/2015
Allegati:
Materia:
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature

Art. 18
 (Tutela dei corpi idrici superficiali e delle aree fluviali)
1. Fermi restando i divieti e le prescrizioni imposti dagli articoli 96 e 97 del regio decreto 523/1904 , per le finalità di cui all' articolo 115 del decreto legislativo 152/2006 e ai fini di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia adiacente i corsi d'acqua naturali, la stabilizzazione delle sponde, la conservazione della biodiversità, nonché di salvaguardare la funzionalità dell'alveo, sono vietati:
a) la copertura dei corsi d'acqua di ogni classe che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità;
b) la realizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti e di discariche nella fascia di 150 metri dal piede dell'argine esterno o dal ciglio della sponda ovvero, nel caso in cui tali limiti non siano individuabili, nella fascia di rispetto delineata con verbale della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo;
c) la costruzione, nella fascia di 10 metri misurata dal ciglio della sponda, di edifici all'esterno del centro abitato, come definito ai sensi dell' articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), salvo diversa determinazione da parte dei Comuni di stabilire fasce più ampie;
d) l'utilizzo agricolo del suolo nella fascia compresa entro i 4 metri dal ciglio superiore della sponda o dal piede degli argini o delle sottobanchine arginali, laddove esistenti.
(1)
2. Nell'alveo dei corsi d'acqua, nelle zone golenali, nelle aree fluviali e nei bacini lacuali naturali è vietata l'estrazione di materiale litoide, a esclusione dei casi in cui sia resa necessaria nell'ambito degli interventi previsti dalla presente legge.
3. All'interno della struttura degli argini dei corsi d'acqua non è consentita la costruzione di opere di qualunque tipologia, a eccezione della realizzazione di manufatti e di lavori funzionali al mantenimento in efficienza degli argini stessi, alla difesa idraulica, al contenimento delle piene, al soccorso pubblico, alla tutela della pubblica incolumità e dell'ambiente, o alla bonifica idraulica del territorio.
4. Sulle sponde dei corsi d'acqua naturali è consentita la piantumazione di essenze autoctone ai fini della costituzione o del ripristino della vegetazione riparia, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità, a condizione che non venga compromessa la funzionalità idraulica dell'alveo.
5. Gli interventi di cui ai commi 3 e 4 sono soggetti all'autorizzazione idraulica ai sensi dell'articolo 17.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 1, lettera i), numero 1), L. R. 3/2018
2Parole sostituite al comma 3 da art. 4, comma 1, lettera i), numero 2), L. R. 3/2018
3Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 148 del 22/5/2019 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 26 del 26 giugno 2019) la illegittimita' costituzionale del comma 3, dell'art. 18 della presente legge, nella parte in cui non consente la costruzione, all'interno della struttura degli argini dei corsi d'acqua, di manufatti per la realizzazione di impianti di produzione di energia idroelettrica compatibili con le esigenze di prevenzione dei rischi idrogeologici.