LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 aprile 2015, n. 11

Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  21/05/2015
Allegati:
Materia:
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature

Art. 13
 (Rapporti istituzionali e di collaborazione)
1. Il Presidente della Regione, nell'ambito delle competenze previste dallo Statuto, nonché nel rispetto della normativa statale, dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e degli obblighi internazionali, può concludere con enti territoriali interni agli Stati confinanti intese dirette alla gestione in comune delle misure finalizzate al coordinamento delle attività nel settore della difesa del suolo nei bacini idrografici transfrontalieri.
2. Il Presidente della Regione può stipulare accordi con gli Stati confinanti e intese con la Regione Veneto per il coordinamento organizzativo e l'esercizio congiunto delle funzioni amministrative relative ai fiumi transfrontalieri o che fanno da confine con la Regione Friuli Venezia Giulia.
3. Il Presidente della Regione è autorizzato a stipulare le intese e gli accordi di cui ai commi 1 e 2 su conforme deliberazione della Giunta regionale.
4. L'Amministrazione regionale può avviare rapporti di collaborazione con le Università degli studi e gli Istituti di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca inerenti alle materie disciplinate dalla presente legge.