LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 aprile 2015, n. 11

Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  21/05/2015
Allegati:
Materia:
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature

Art. 11
 (Programmazione degli interventi)
1. Il Programma triennale dei lavori pubblici, di seguito Programma, di cui all' articolo 7 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), individua gli interventi di manutenzione straordinaria necessari per fronteggiare le situazioni di dissesto sul territorio, secondo i criteri stabiliti dai piani di cui agli articoli 65 e 67 del decreto legislativo 152/2006 e comprende:
a) gli interventi di competenza regionale di cui all'articolo 8;
b) gli interventi di competenza dei Comuni ai sensi dell'articolo 15, distinti per interventi relativi ai corsi d'acqua, interventi relativi alle opere idrauliche, interventi di difesa dei centri abitati costieri, interventi di ripascimento degli arenili e interventi di sistemazione dei dissesti franosi;
c) gli interventi di competenza dei Consorzi di bonifica ai sensi dell'articolo 16, distinti per interventi relativi ai corsi d'acqua di cui all'articolo 20, interventi relativi agli argini costieri e interventi relativi alle opere idrauliche di cui all'articolo 31.
2. Il Programma di cui al comma 1 prevede:
a) la localizzazione, la descrizione e il costo degli interventi;
b) la tipologia degli interventi relativi ai corsi d'acqua, alle opere idrauliche e alle sistemazioni dei dissesti franosi, degli interventi di difesa e di conservazione delle coste e degli arenili, nonché degli interventi relativi agli argini costieri;
c) il finanziamento della realizzazione degli interventi anche per lotti funzionali;
d) il finanziamento della sola progettazione di un intervento o di un lotto funzionale dello stesso.
3. Ai fini della predisposizione del Programma di cui al comma 1, entro il 30 marzo di ogni anno, i Comuni e i Consorzi di bonifica presentano alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, lo stato di attuazione degli interventi finanziati.
4. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui all'articolo 32 si applicano le procedure previste dalla legge regionale 9/2007 .
5. Nei limiti degli stanziamenti di bilancio, la Giunta regionale può emanare bandi finalizzati a finanziare nuovi interventi da inserire nel Programma di cui al comma 1.
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire ai Comuni e ai Consorzi di bonifica le risorse stanziate con legge finanziaria regionale per la realizzazione degli interventi inseriti nel Programma di cui al comma 1, nonché le risorse finanziarie assegnate dallo Stato per la realizzazione degli interventi di difesa del suolo, di rispettiva competenza, individuati nei relativi programmi statali, previo accertamento della conformità del progetto alle finalità del finanziamento.
Note:
1Il presente articolo è efficace all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 14, c. 1, lett. a), L.R. 11/2015, come disposto all'art. 62, c. 1, lett. a), della medesima L.R. 11/2015.
2Articolo sostituito da art. 105, comma 1, L. R. 8/2022