LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1

Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa.

TESTO VIGENTE dal 11/08/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  19/02/2015
Materia:
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

CAPO VI
 DISPOSIZIONI FINALI
Art. 35
 (Norma transitoria)
1. Le disposizioni dell' articolo 48 della legge regionale 21/2007 continuano ad applicarsi fino al 31 marzo 2015.
2. Le disposizioni dell' articolo 52 ter della legge regionale 21/2007 continuano ad applicarsi ai fini dell'esercizio del riscontro amministrativo contabile dei rendiconti presentati dai funzionari delegati entro la data del 31 marzo 2015.
3. Le disposizioni del capo VII della legge regionale 21/2007 continuano ad applicarsi ai fini dell'esercizio del controllo interno preventivo di ragioneria:
a) sulle proposte di deliberazione giuntale di cui all' articolo 53, comma 1, della legge regionale 21/2007 , sottoscritte entro il 31 marzo 2015;
b) sugli atti di impegno di spesa adottati entro il 31 marzo 2015;
c) sugli atti di liquidazione adottati entro il 31 marzo 2015 e sui relativi titoli di spesa.
Art. 36
 (Entrata in vigore ed efficacia)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, salvo quanto previsto dal comma 2.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 9, e 10 e le disposizioni del capo IV hanno effetto a decorrere dall'1 aprile 2015.