LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1

Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa.

TESTO VIGENTE dal 11/08/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  19/02/2015
Materia:
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

CAPO II
 REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELLA PRENOTAZIONE DELLE RISORSE E DELLE FASI DELLA SPESA
Art. 2
1.
I commi 2 e 3 dell' articolo 40 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), sono sostituiti dai seguenti:
<< 2. La prenotazione delle risorse non è necessaria quando il beneficiario, il quantum e l'oggetto dell'intervento sono individuati dalla legge, nonché quando si tratta di spese obbligatorie e d'ordine iscritte annualmente negli appositi elenchi e di spese gravanti su capitoli di partite di giro.
3. Nei procedimenti contributivi il medesimo soggetto competente alla prenotazione delle risorse di cui al comma 1 è altresì competente ad adottare, contestualmente alla prenotazione, gli atti di riparto delle risorse finanziarie disponibili.>>.

Art. 3
1.
Al comma 2 dell'articolo 42 della legge regionale 21/2007 le parole << alla legge o a contratto o ad altro titolo >> sono sostituite dalle seguenti << a un'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata >>.

Art. 4
1.
Ai commi 1 e 2 dell' articolo 43 della legge regionale 21/2007 , le parole << stipulati contratti o >> sono soppresse.

Art. 5
1. All' articolo 44 della legge regionale 21/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<< 2. L'impegno di spesa conseguente a obbligazioni contrattuali è assunto, nei limiti delle risorse prenotate, quando l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e, in ogni caso, prima dell'esecuzione del contratto.>>;

b)
il comma 2 bis, come inserito dall' articolo 13, comma 1, lettera u), della legge regionale 9/2008 è abrogato.

Art. 6
1. All' articolo 45 della legge regionale 21/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo le parole << da pagare >> sono inserite le seguenti: << nei limiti dell'impegno assunto >>;

b)
il comma 2 è abrogato.

Art. 7
1.
L' articolo 46 della legge regionale 21/2007 è sostituito dal seguente:
<< Art. 46
 (Ordinazione della spesa)
1. L'ordinazione consiste nell'ordine impartito al tesoriere di provvedere al pagamento della spesa.
2. L'ordinazione di pagamento della spesa viene disposta a fronte della richiesta di ordinazione formulata dall'organo competente a disporre la liquidazione della spesa, tenuto conto della programmazione dei flussi di cassa di cui all' articolo 46 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).
3. L'ordinazione di pagamento della spesa per la quale è stata autorizzata l'apertura di un ruolo di spesa fissa è disposta tenuto conto delle scadenze indicate nel ruolo medesimo.
4. Fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 6, l'ordinazione di pagamento della spesa viene disposta, quale ordinatore primario della spesa, dall'organo preposto all'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile sul relativo atto di liquidazione.
5. L'ordinazione di pagamento della spesa per la quale è stato emesso un ordine di accreditamento è disposta, quale ordinatore secondario della spesa, dal funzionario delegato a favore del quale l'ordine di accreditamento è aperto.
6. L'ordinazione di pagamento della spesa per la quale è stato emesso un ruolo di spesa fissa per il pagamento di emolumenti del personale in servizio e in quiescenza, di indennità al Presidente della Regione e agli Assessori regionali e di vitalizi agli Assessori regionali cessati, è disposta, quali ordinatori secondari della spesa, dagli organi competenti a disporre la liquidazione della relativa spesa.>>.

Art. 8
1.
I commi 1 e 5 dell' articolo 47 della legge regionale 21/2007 sono abrogati.

Art. 10
1. All' articolo 50 della legge regionale 21/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << Direttore centrale delle risorse economiche e finanziarie >> sono sostituite dalle seguenti: << Ragioniere generale >>;

b)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<< 2. Le spese di cui al comma 1 devono essere sollecitamente liquidate dalle strutture regionali competenti che, contestualmente alla liquidazione, richiedono all'organo preposto all'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile sugli atti di liquidazione di emettere i relativi ordini di pagamento a copertura.>>.