LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1

Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa.

TESTO VIGENTE dal 11/08/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  19/02/2015
Materia:
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

Art. 21
 (Controllo successivo di regolarità amministrativa)
1. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), c) e d), il controllo successivo di regolarità amministrativa sui procedimenti e su specifiche categorie di atti di competenza di ciascun centro di responsabilità amministrativa, nonché sui rendiconti delle gestioni fuori bilancio della Regione e dei funzionari delegati della Regione è assicurato attraverso l'esercizio delle funzioni di internal Audit programmate nel Piano annuale di internal Audit approvato dalla Giunta regionale.
2. Il Piano annuale di internal Audit di cui al comma 1 individua:
a) le categorie di atti da controllare;
b) la percentuale dei procedimenti e degli atti da controllare;
c) la percentuale dei rendiconti delle gestioni fuori bilancio da controllare;
c bis) la percentuale dei rendiconti dei funzionari delegati da controllare;
d) i criteri per la scelta del campione, che privilegiano le situazioni di possibile criticità.
(2)
3. Il controllo successivo di regolarità amministrativa di cui al comma 1 è esercitato, a campione, secondo le previsioni contenute in un regolamento da adottarsi entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente.
4. Il regolamento di cui al comma 3:
a) individua l'oggetto del controllo e i parametri di riferimento;
b) individua le modalità per la scelta del campione, da effettuare mediante procedura casuale;
c) disciplina le procedure per l'esercizio dell'attività di controllo.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 12, comma 9, lettera a), L. R. 20/2015
2Lettera c bis) del comma 2 aggiunta da art. 12, comma 9, lettera b), L. R. 20/2015