LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1

Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa.

TESTO VIGENTE dal 11/08/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  19/02/2015
Materia:
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

Art. 15
 (Controllo preventivo di regolarità contabile sugli atti di impegno)
1. Il controllo preventivo di regolarità contabile sugli atti di impegno di spesa si esercita accertando che:
a) la spesa impegnata non ecceda lo stanziamento dell'appropriato capitolo;
b) la spesa impegnata sia imputata all'appropriato capitolo e all'appropriata voce del quinto livello del Piano dei conti integrato;
c) la spesa impegnata non ecceda la spesa prenotata;
c bis) la spesa impegnata, relativamente alle fattispecie di cui all'articolo 40, comma 2, lettere a) e b), della legge regionale 21/2007 , non ecceda la spesa assegnata in sede di ripartizione delle risorse o, relativamente alla fattispecie di cui all'articolo 40, comma 2, lettera c), della medesima legge regionale, non ecceda la spesa autorizzata dalla legge;
d) l'ammontare della spesa impegnata assicuri copertura agli oneri, determinati ovvero presuntivamente determinabili, derivanti dall'obbligazione giuridicamente perfezionata;
e) i dati identificativi del beneficiario dell'impegno corrispondano a quelli riportati nell'atto di riparto ovvero, relativamente alle fattispecie di cui all'articolo 40, comma 2, della legge regionale 21/2007, nella norma autorizzativa di spesa, ovvero corrispondano a quelli riportati nell'atto con il quale si è perfezionata l'obbligazione a carico dell'Amministrazione.
e bis) siano rispettate le disposizioni di cui all' articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).
2. Il controllo preventivo di regolarità contabile sull'atto di impegno di spesa è condizione di efficacia dell'atto medesimo e si esercita nel termine di quindici giorni dal ricevimento dell'atto.
3. L'impegno di spesa è registrato nelle scritture contabili a seguito dell'accertata regolarità contabile dell'atto di impegno di spesa.
4. Entro il termine indicato al comma 2, l'organo di controllo può inviare all'organo che ha emanato l'atto osservazioni relative alla regolarità contabile dell'atto di impegno sottoposto al controllo. In tal caso l'impegno di spesa non è registrato nelle scritture contabili.
4 bis. Al fine di garantire il corretto utilizzo delle risorse allocate sui capitoli di spesa del bilancio regionale, decorso infruttuosamente il termine indicato al comma 2, la Direzione centrale competente in materia di bilancio è autorizzata a procedere all'adeguamento delle scritture contabili afferenti l'atto di impegno.
Note:
1Lettera e bis) del comma 1 aggiunta da art. 1, comma 4, L. R. 16/2016
2Lettera c) del comma 1 sostituita da art. 13, comma 2, lettera a), L. R. 13/2019
3Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 13, comma 2, lettera a), L. R. 13/2019
4Parole soppresse alla lettera e) del comma 1 da art. 13, comma 2, lettera b), L. R. 13/2019
5Comma 4 bis aggiunto da art. 12, comma 7, lettera a), L. R. 15/2020