LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 maggio 2014, n. 9

Istituzione del Garante dei diritti della persona e del Difensore civico regionale.

TESTO VIGENTE dal 24/11/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  05/06/2014
Materia:
120.09 - Organi di garanzia

Art. 1 ter
 (Requisiti e incompatibilità))
1. Il Difensore civico deve essere elettore in un Comune della Regione, non deve trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità indicate ai commi 2, 3 e 4 e deve essere scelto fra persone in possesso di peculiare competenza giuridico - amministrativa e che diano garanzia di indipendenza, obiettività e serenità di giudizio.
2. La carica di Difensore civico è incompatibile con quella di:
a) parlamentare nazionale, europeo, o consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale;
b) amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica, nonché amministratore o dirigente di ente o impresa vincolata con la Regione da contratti di opere o di somministrazione ovvero che riceva a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione.
3. Non può essere comunque eletto Difensore civico colui che si trova nelle condizioni di cui all' articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell' articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190 ).
4. Oltre a quanto previsto dal comma 2, la carica di Difensore civico è incompatibile con lo svolgimento di un'attività che possa presentare un conflitto d'interessi con le attribuzioni proprie della medesima carica e, in ogni caso, con un'attività di lavoro subordinato a tempo pieno.
5. Quando si verifichi una delle cause d'incompatibilità previste dai commi 2, 3 e 4, il Consiglio regionale dichiara la decadenza del Difensore civico, secondo le norme che regolano la decadenza dei consiglieri regionali.
6. La convocazione del Consiglio regionale è effettuata senza indugio in ogni caso di vacanza dell'Ufficio del Difensore civico.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 23/2018 , a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.