LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 maggio 2014, n. 9

Istituzione del Garante dei diritti della persona e del Difensore civico regionale.

TESTO VIGENTE dal 24/11/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  05/06/2014
Materia:
120.09 - Organi di garanzia

Art. 1 sexies
 (Struttura di supporto)
1. Il Difensore civico, per l'esercizio delle sue funzioni, è assistito dalla struttura organizzativa di cui all' articolo 3 della legge regionale 8 novembre 2013, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di personale, modifica alla legge regionale 2/2000 in materia di organizzazione regionale, nonché disposizioni concernenti gli organi di garanzia e il funzionamento dei gruppi consiliari).
2. L'organizzazione dell'ufficio tiene conto del diritto all'uso delle lingue minoritarie slovena, friulana e tedesca riconosciute e tutelate ai sensi dello Statuto regionale e delle vigenti leggi in materia.
3. Il Difensore civico si avvale di mezzi e strutture adeguati messi a disposizione dal Consiglio regionale. Qualora il Difensore civico ravvisi l'esigenza del funzionamento dell'ufficio in forma decentrata, lo stesso può avvalersi delle strutture e dei mezzi messi a disposizione dall'Amministrazione regionale.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 23/2018 , a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.
2Vedi anche quanto disposto dall'art. 18, comma 4, L. R. 14/2022