Art. 1 septies
(Relazione al Consiglio regionale)
1. Entro il 31 marzo di ogni anno il Difensore civico presenta una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente, corredata di osservazioni e suggerimenti, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per la trasmissione ai consiglieri regionali, ai fini dell'esame da parte del Consiglio.
2. Il Difensore civico può sempre chiedere di essere sentito e può essere convocato dal Consiglio regionale e dalla Giunta regionale per riferire sull'attività svolta.
3. Il Consiglio regionale pubblicizza, attraverso il proprio sito istituzionale, le attività e i risultati dell'Ufficio del Difensore civico.
4. I consiglieri regionali hanno nei riguardi del Difensore civico titolo a richiedere notizie e informazioni connesse allo svolgimento della relativa funzione, salvo i limiti stabiliti a tutela dei diritti dei terzi.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 23/2018 , a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.