LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 aprile 2014, n. 8

Norme urgenti in materia di lavoro, istruzione, formazione e montagna.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2019

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/04/2014
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
330.01 - Istruzione
330.03 - Formazione professionale
210.06 - Economia montana

Art. 10
 (Interventi di viabilità sul territorio del Comune di Savogna)
1. La Comunità montana del Torre, Natisone e Collio è autorizzata a destinare il finanziamento pluriennale concesso e liquidato con decreto del Servizio coordinamento politiche per la montagna 29 giugno 2010, n. 24/SPM, per la quota relativa al progetto "B2.2. Costruzione di un impianto idroelettrico in località Cepletischis in Comune di Savogna (430.000 euro)", a un "Intervento di miglioramento della connettività viaria minore di supporto alla permeabilità transfrontaliera nel comune di Savogna e lavori di risanamento conservativo del tratto stradale località Ieronizza-Masseris".
2. Per la finalità di cui al comma 1 la Comunità montana del Torre, Natisone e Collio presenta entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, pena la revoca della quota di finanziamento, al Servizio coordinamento politiche per la montagna domanda di variazione della destinazione del finanziamento, accompagnata dalla variazione al contratto di mutuo alla cui copertura concorrono le risorse impegnate e liquidate con il decreto 29 giugno 2010, n. 24/SPM.