LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 aprile 2014, n. 7

Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo.

TESTO VIGENTE dal 24/04/2014

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/04/2014
Materia:
120.08 - Informatica

Art. 5
 (Provvedimenti attuativi)
1. La Giunta regionale e il Consiglio regionale, secondo le rispettive competenze, definiscono, con uno o più provvedimenti, in particolare:
a) i dati, le informazioni e i documenti contenenti dati pubblici che possono essere oggetto di immediato riutilizzo;
b) i dati, le informazioni e i documenti contenenti dati pubblici rilasciati a pagamento;
c) le modalità per individuare ulteriori dati e documenti contenenti dati pubblici, che possono essere oggetto di riutilizzo in futuro;
d) le modalità di pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti contenenti dati pubblici e le modalità di gestione e aggiornamento del portale regionale di accesso ai medesimi;
e) le licenze standard per il riutilizzo dei dati e dei documenti contenenti dati pubblici di cui l'amministrazione regionale è titolare;
f) l'elenco dei formati aperti utilizzabili, individuabili anche in via indiretta, tramite riferimento a standard internazionali;
g) l'adeguata documentazione che deve accompagnare i dati;
h) le modalità per la presentazione della richiesta di riutilizzo dei dati e dei documenti contenenti dati pubblici, ove necessaria per l'accesso; le modalità per la presentazione della richiesta relativa ai dati pubblici non ancora diffusi via Internet; le modalità per l'evasione della richiesta da parte dell'ufficio competente;
i) le modalità pratiche per facilitare la ricerca, anche interlinguistica e l'accesso ai dati disponibili per il riutilizzo;
j) lo schema standard regionale per la redazione del catalogo dei dati pubblici di cui sono titolari i soggetti individuati all'articolo 3, commi 1 e 2.
2. La Regione provvede sulle richieste di cui al comma 1, lettera h), entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di motivate esigenze, il termine può essere prorogato fino a un massimo di novanta giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di sussistenza di ragioni ostative di ordine economico, organizzativo o giuridico, l'ufficio competente provvede, entro i medesimi termini, con comunicazione motivata.
3. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, diversi dalla Regione, e i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, adottano secondo i rispettivi ordinamenti i provvedimenti attuativi di cui al comma 1, lettere da a) a i), in quanto compatibili.
4. Il rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 2 è rilevante ai fini della misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati organizzativi e individuali.
5. I soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, redigono, secondo uno schema standard regionale, un catalogo dei dati di cui al comma 1, lettere a) e b), di cui sono titolari e lo pubblicano sul proprio sito web. Ciascun catalogo è conferito nel catalogo regionale on-line sotto forma di collegamento secondo delle linee guida definite dalla Regione, in conformità alle direttive nazionali ed europee.