LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 aprile 2014, n. 6

Disposizioni urgenti in materia di cultura, lingue minoritarie, sport e solidarietà.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  11/04/2014
Materia:
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
350.02 - Attività culturali
340.01 - Sport
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive
310.05 - Volontariato

CAPO V
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOLIDARIETÀ
Art. 21
1. All' articolo 4 della legge regionale 23 maggio 2007, n. 11 (Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera b) del comma 2 le parole << del servizio >> sono sostituite dalle seguenti: << dei percorsi operativi e nella formulazione delle attività >>;

b)
alla lettera a) del comma 3 dopo le parole << competente in materia di servizio civile >>, sono aggiunte le seguenti: << o suo delegato >>;

c)
alla lettera b) del comma 3 dopo le parole << competente in materia di servizio civile >>, sono aggiunte le seguenti: << o suo delegato >>;

d)
la lettera c) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
<<c) da due rappresentanti designati dal Consiglio delle autonomie locali, di cui uno scelto tra i Comuni iscritti all'albo del servizio civile;>>;

e)
la lettera d) del comma 3 è abrogata;

f)
la lettera e) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
<<e) da un rappresentante per ogni provincia degli enti di servizio civile operanti in regione iscritti alla lettera a) dell'albo regionale, tenendo conto prioritariamente del numero di progetti presentati negli ultimi due anni e del numero di sedi accreditate;>>;

g)
la lettera f) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
<<f) dal rappresentante regionale dei giovani volontari eletto dai delegati regionali per la composizione della Consulta nazionale per il servizio civile di cui all' articolo 3 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione).>>;

h)
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
<<5 bis. Ai componenti della Consulta spetta il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, nella misura spettante ai dipendenti regionali.>>.

Art. 22
 (Partecipazione a progetti del Fondo europeo per i rifugiati)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare con proprie risorse ai progetti finanziati dal Fondo europeo per i rifugiati (FER) per il periodo 2008-2013, istituito con decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007 , nella misura massima stabilita a titolo di cofinanziamento regionale dai rispettivi piani finanziari.