LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 marzo 2014, n. 3

Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali.

TESTO VIGENTE dal 25/04/2019

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  11/04/2014
Materia:
120.05 - Personale regionale
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
120.13 - Personale del comparto unico regionale
120.04 - Gruppi consiliari
120.03 - Status economico e previdenziale dei Consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale

Art. 6
 (Budget di spesa dei gruppi consiliari e personale dell'ufficio di segreteria del Presidente della Regione e degli Assessori regionali e del Presidente e dei Vicepresidenti del Consiglio regionale)
1. Previo accordo tra i Presidenti di gruppo consiliare appartenenti a una medesima coalizione costituita ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento interno del Consiglio regionale, è ammesso il trasferimento di una quota del budget massimo di spesa calcolato annualmente per ciascun gruppo consiliare ai sensi dell' articolo 4 bis, comma 3, della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), mediante diminuzione del budget spettante a un gruppo consiliare e aumento, di pari entità, del budget spettante ad altro gruppo consiliare appartenente alla medesima coalizione.
2. L'accordo intercorso ai sensi del comma 1, a firma dei Presidenti dei gruppi consiliari interessati, è trasmesso alla Direzione centrale competente in materia di funzione pubblica ai fini della rideterminazione dei rispettivi budget massimi di spesa calcolati annualmente ai sensi dell' articolo 4 bis, comma 3, della legge regionale 52/1980 .
3. Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali, nonché il Presidente e i Vicepresidenti del Consiglio regionale possono chiedere, con riferimento al personale del rispettivo ufficio di segreteria, di commutare, senza oneri aggiuntivi, un'unità di addetto di segreteria in due unità con rapporto di lavoro a tempo parziale, fermi restando i limiti previsti dalla vigente normativa per l'effettuazione di lavoro straordinario.
4.  
( ABROGATO )
(3)
Note:
1Rubrica dell'articolo modificata da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 16/2018
2Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 16/2018
3Comma 4 abrogato da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 16/2018