LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 28

"Bilancio di previsione per gli anni 2015-2017 e per l’anno 2015" della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 07/01/2015

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  07/01/2015
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 1
1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l'anno 2015, giusta lo stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (tabella A)
Art. 2
1. E' approvato in euro 19.515.336.180,60 il totale delle spese effettive ed in euro 19.855.208.747,54 il totale generale della spesa della Regione per il bilancio pluriennale relativo agli anni 2015-2017 annesso alla presente legge (tabella B).
2. E' approvato in euro 6.669.856.912,37 il totale delle spese effettive ed in euro 6.783.481.101,35 il totale generale della spesa della Regione per l'anno 2015.
3. Sono approvati in euro 6.542.349.379,86 il totale generale della spesa per l'anno finanziario 2016 ed in euro 6.529.378.266,33 il totale generale della spesa per l'anno finanziario 2017.
4. Sono autorizzati l'impegno ed il pagamento delle spese per l'anno 2015, nonché l'impegno delle spese per gli anni 2016 e 2017 ai sensi degli articoli 42, 43, 44, 45 e 46 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 , in conformità all'annesso stato di previsione relativo a detti anni (tabella B).
Art. 3
1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per gli anni 2015-2017 e per l'anno 2015, annesso alla presente legge.
Art. 4
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione ed ha effetto dall'1 gennaio 2015.