LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2015).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  07/01/2015
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 2
 (Finalità 1 - attività economiche)
1. All'articolo 21 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. La Commissione regionale, inoltre, propone all'Assessore competente un Programma annuale di settore comprendente:
a) progetti di animazione economica finalizzati alla promozione delle opportunità offerte nel settore artigiano, anche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 66;
b) progetti di orientamento e assistenza alle imprese artigiane finalizzati al rafforzamento competitivo;
c) progetti di incubatore d'impresa finalizzati alla riduzione della mortalità delle nuove imprese artigiane, rafforzandole e sostenendole nel primo periodo di attività;
d) progetti per la valorizzazione dei mestieri artigiani da attuarsi attraverso la bottega scuola di cui all'articolo 23 bis.>>;

b)
il comma 4 è abrogato.

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 21, comma 3, lettera a), della legge regionale 12/2002, come sostituito dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 1.2.2.1015 e al capitolo 8917 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la Tabella B di cui al comma 129.
3. All'articolo 26 della legge regionale 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo la lettera c) del comma 1 è aggiunta la seguente:
<<c bis) un corso triennale di Istruzione e Formazione professionale per operatore del benessere - estetista seguito da un corso annuale per tecnico dei trattamenti estetici, per gli allievi in diritto dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53).>>;

b)
dopo il comma 1 bis è aggiunto il seguente:
<<1 ter. Il corso triennale di istruzione e formazione professionale per operatore del benessere - estetista e il corso annuale per tecnico dei trattamenti estetici sono equiparati, rispettivamente, al corso di formazione e al corso di specializzazione di cui al comma 1, lettera a).>>;

c)
al comma 4, in fine, è aggiunto il seguente periodo: << Con decreto del Direttore centrale competente sono stabiliti i diritti di segreteria a carico dei candidati per l'ammissione all'esame. >>.

d)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. Ai componenti esterni della commissione d'esame di cui al comma 4 spettano, per ogni giornata di partecipazione all'esame, un importo fisso a titolo di rimborso spese pari a 75 euro.>>.

4. Gli oneri derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera c bis), della legge regionale 12/2002, come aggiunta dal comma 3, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 6.2.1.5062 e al capitolo 5807 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la Tabella G di cui all'articolo 7, comma 66.
5. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 26, comma 4, della legge regionale 12/2002, come modificato dal comma 3, lettera c), sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.91 e sul capitolo 1500 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
6. All'articolo 28 della legge regionale 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo la lettera c) del comma 1 è aggiunta la seguente:
<<c bis) un corso triennale di istruzione e formazione professionale per operatore acconciatore seguito da un corso annuale per tecnico acconciatore, per gli allievi in diritto dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.>>;

b)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. Il corso triennale di istruzione e formazione professionale per operatore acconciatore e il corso annuale per tecnico acconciatore sono equiparati, rispettivamente, al corso di formazione e al corso di specializzazione di cui alla lettera a) del comma 1.>>;

c)
al comma 7, in fine, è aggiunto il seguente periodo << Con decreto del Direttore centrale competente sono stabiliti i diritti di segreteria a carico dei candidati per l'ammissione all'esame. >>.

7. Gli oneri derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c bis), della legge regionale 12/2002, come aggiunta dal comma 6, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 6.2.1.5062 e al capitolo 5807 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la Tabella G di cui all'articolo 7, comma 66.
8. Le eventuali entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 28, comma 7, della legge regionale 12/2002, come modificato dal comma 6, lettera c), sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.91 e sul capitolo 1499 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
9. All'articolo 40 bis della legge regionale 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Per le finalità di cui al comma 2, con regolamento di esecuzione, sono definiti la durata e i contenuti dei corsi, la commissione d'esame, nonché i diplomi in materia inerenti l'attività, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge 84/2006.>>;

b)
il comma 4 è abrogato.

10. All'articolo 72 bis della legge regionale 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
<<3 bis. Sono delegati al CATA gli adempimenti amministrativi relativi allo svolgimento degli esami di cui agli articoli 26, comma 1 e 28, comma 1, per l'ottenimento della qualificazione professionale, rispettivamente, di estetista e di acconciatore.>>;

b)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. La Giunta regionale emana direttive al CATA al fine di disciplinare l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dei commi 3 e 3 bis. Le direttive per le funzioni amministrative di cui al comma 3 sono emanate entro i termini previsti dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 75 e sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.>>.

11. Gli oneri derivanti dalla disposto di cui all'articolo 72 bis, comma 3 bis, della legge regionale 12/2002, come inserito dal comma 10, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 1.2.1.1011 e al capitolo 9115 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la Tabella B relativa al comma 129.
12.
Al comma 3 dell'articolo 72 ter della legge regionale 12/2002 le parole << comma 3 >> sono sostituite dalle seguenti: << commi 3 e 3 bis >>.

13. Le imprese di tintolavanderia impossibilitate a designare il responsabile tecnico in possesso di uno dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2, della legge 22 febbraio 2006, n. 84 (Disciplina dell'attività professionale di tinto lavanderia), sono autorizzate ad avviare o a proseguire lo svolgimento dell'attività a condizione che designino il responsabile tecnico di cui all'articolo 40 ter, commi 2 e 3, della legge regionale 12/2002, e ne comunichino il nominativo allo sportello unico territorialmente competente entro novanta giorni:
a) dall'acquisizione dell'attestato di idoneità professionale rilasciato a conclusione dei corsi di cui all'articolo 40 bis, comma 3;
b) dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 40 bis, comma 3, che definisce i diplomi di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario inerenti l'attività di tinto lavanderia;
c) dalla conclusione del periodo di inserimento presso le imprese di settore, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera d), della legge 84/2006.
14. Le domande presentate nel corso del 2014 a valere sul regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 17 giugno 2011, n. 138/Pres. (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12), e successive modifiche e integrazioni e non finanziate per insufficiente disponibilità finanziaria, entro la chiusura dell'esercizio medesimo, sono finanziate con le risorse assegnate dallo Stato per l'anno 2014 in materia di incentivi alle imprese ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).
15. Il finanziamento di cui al comma 14 è concesso sulla base delle disposizioni regolamentari da adottarsi in conformità al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
16. I termini del procedimento per la concessione del contributo decorrono dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui al comma 15.
17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi assegnati attraverso il CATA in base alla legge regionale 12/2002, e alle disposizioni regolamentari in materia di finanziamenti a favore del settore artigiano, approvate con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 033/Pres. (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano), ancorché relativi a immobili nei quali l'attività viene trasferita ad avvenuto completamento dei lavori di adeguamento e sistemazione.
18. Le domande di contributo presentate nell'annualità 2013 nell'ambito del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013 e non finanziate per insufficiente disponibilità di risorse sono finanziate sulla base delle disposizioni regolamentari da adottarsi in conformità al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". I termini del procedimento per la concessione del contributo decorrono dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale.
19. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.6.2.1036 e del capitolo 8686 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
20.  
( ABROGATO )
21.  
( ABROGATO )
22. Per le finalità di cui al comma 20 è autorizzata la spesa di 260.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.5037 e del capitolo 2106 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
23. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 6, commi da 46 a 48, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), l'Agenzia regionale Promotur può apportare modifiche progettuali all'intervento che non ne alterino le finalità e, in deroga all'articolo 7, comma 16, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), non è tenuta al concorso del finanziamento del programma.
24. Per le finalità di cui al comma 23 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento pluriennale integrativo all'Agenzia regionale Promotur.
25. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 24 è presentata al Servizio promozione, internazionalizzazione e sviluppo sistema turistico regionale corredata del progetto definitivo e del relativo piano finanziario.
26. Per le finalità previste dal comma 24 è autorizzato un limite di impegno ventennale di 11.800 euro annui a decorrere dall'anno 2015 con l'onere complessivo di 35.400 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2015 al 2017 a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.5037 e del capitolo 7021 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2018 al 2034 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
27.  
( ABROGATO )
28.  
( ABROGATO )
29. Per le finalità di cui al comma 27 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.5037 e del capitolo 2107 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
30. Al fine di sostenere il rilancio dello sviluppo turistico della località di Grado secondo le modalità di cui all'articolo 17 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 4 (Azioni a sostegno delle attività produttive), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario all'Agenzia Turismo FVG.
31. Per le finalità di cui al comma 30 è autorizzato il limite di impegno quindicennale di 472.522,97 euro a decorrere dall'anno 2015 con l'onere di 1.417.568,91 euro relativo alle annualità per gli anni dal 2015 al 2017 a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.5037 e del capitolo 2108 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2018 al 2029 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli per gli anni medesimi.
32. Al fine di sostenere l'attrattività turistica del territorio regionale l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le attività promozionali svolte dall'Agenzia Turismo FVG nell'ambito dell'EXPO 2015 e dei progetti collegati a EXPO che si svolgeranno sul territorio regionale, nonché delle attività promozionali da svolgere in collaborazione con Explora, che rappresenta una Destination Management Organization (DMO) che ha come funzione primaria la promozione e la promocommercializzazione dell'intera offerta turistica delle destinazioni di EXPO 2015.
33. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 32 è presentata alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa delle attività programmate.
34. Per le finalità di cui al comma 32 è autorizzata la spesa di 1.300.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 2115 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
35. Al fine di incrementare l'attrattività turistica del territorio regionale, la Regione sostiene il progetto promozionale denominato <<Frecce Tricolori LIVE>>, da attuarsi nel periodo 2014-2017, anche attraverso la progettazione e realizzazione di un programma di promozione turistica finalizzato alla valorizzazione turistica della Pattuglia Acrobatica Nazionale - Frecce Tricolori, la cui attuazione è affidata all'Agenzia Turismo FVG.
36. Per le finalità di cui al comma 35 è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro suddivisi in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 2113 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
37. Nell'ambito della promozione del turismo nel territorio regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere l'attività dei Consorzi di servizi turistici Soc. Cons. a.r.l. e delle Cooperative di promozione territoriale e gestione turistica della montagna friulana mediante concessione di contributi straordinari destinati al finanziamento dell'attività svolta, nonché a sollievo degli oneri pregressi. I contributi sono concessi nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
38. Con regolamento regionale, da approvarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di concessione dei contributi di cui al comma 37 con priorità ai Consorzi che cessano l'attività entro il 31 dicembre 2015.
38 bis. Con regolamento regionale da approvarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 12 maggio 2017, n. 14 , sono stabiliti i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 37, con priorità ai Consorzi che deliberano lo scioglimento dell'ente entro il 31 dicembre 2017.
38 ter. Per le finalità previste dal comma 37, l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare le risorse stanziate per l'anno 2018 per finanziare prioritariamente i soggetti inseriti nella graduatoria di cui al decreto del Presidente della Regione 28 giugno 2017, n. 146 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi straordinari ai Consorzi di servizi turistici della montagna friulana ai sensi dell'articolo 2, commi 37 e 38 bis della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Finanziaria 2015)), riferita all'annualità 2017, mediante scorrimento della graduatoria, con esclusione dei soggetti già parzialmente finanziati.
39.  
( ABROGATO )
(4)
40. Per le finalità di cui al comma 37 è autorizzata la spesa di 246.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 2114 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
41.
Al comma 7 dell'articolo 79 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali), le parole << L'Erogazione della prima annualità di finanziamento previsto dal comma 1 è disposta a seguito della presentazione del contratto di mutuo e del relativo piano di ammortamento. >> sono soppresse.

42. Il Collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci di cui all'articolo 144 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), è autorizzato a utilizzare il contributo già concesso con decreto del Direttore del Servizio sviluppo sistema turistico 25 novembre 2010, n. 2375 anche per lo svolgimento dei corsi teorico-pratici per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione e per l'organizzazione di corsi di aggiornamento professionale di cui agli articoli 147 e 148 della legge regionale 2/2002 previsti nel corso delle annualità 2015 e 2016.
43.  
( ABROGATO )
44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso dalla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali all'Arcidiocesi di Udine con decreto 13 novembre 2006, n. 3653/SISSTUR ai sensi dell'articolo 161, commi 1 e 4, della legge regionale 2/2002, per la realizzazione di una casa per ferie anche nel caso della attivazione di una diversa tipologia di struttura ricettiva nell'immobile oggetto del contributo.
45.  
( ABROGATO )
46. Nelle more del completamento delle procedure finalizzate all'individuazione del soggetto gestore e della consegna allo stesso della struttura denominata "Casa delle farfalle" di Bordano, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Bordano un contributo straordinario per il temporaneo mantenimento e la manutenzione ordinaria della struttura medesima.
47. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 46 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.
48. Per le finalità previste dal comma 46 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.3.1.5037 e del capitolo 6423 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
49.  
( ABROGATO )
(3)
50. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 100.000 euro per l'anno 2015 al Consorzio Ausonia Coop. soc. o.n.l.u.s. per interventi di ristrutturazione conservativa urgenti dello stabilimento balneare "Ausonia" di Trieste.
51. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 50 è presentata alla Direzione centrale attività produttive, commercio, risorse agricole e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.
52. Per le finalità previste dal comma 50 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1034 e del capitolo 2057 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
53. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2005, n. 0432/Pres. (Regolamento per la concessione dei finanziamenti alle società sportive non professionistiche regionali di cui all'articolo 8, comma 63, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, come modificato dall'articolo 6, comma 62, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1), le domande di finanziamento delle società sportive non professionistiche regionali di cui all'articolo 8, comma 63, della legge regionale 3/2002, relative ai campionati 2014-2015, possono essere presentate entro il 31 gennaio 2015; la relativa proposta di riparto dei finanziamenti viene trasmessa entro il 13 marzo 2015, per l'approvazione, dal Comitato regionale C.O.N.I. alla Direzione centrale competente.
54. Per le finalità previste dal comma 53 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.3.1.5037 e del capitolo 8978 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
55. L'Amministrazione regionale è autorizzata nell'ambito delle iniziative di valorizzazione turistica transfrontaliera e del progetto del Forum cultura Alpe Adria tra Friuli Venezia Giulia, Carinzia e Croazia a concedere un contributo di 20.000 euro all'Associazione Piccolo Festival del Friuli Venezia Giulia a sostegno degli oneri connessi all'organizzazione dell'edizione 2014 del progetto europeo "PurPur a European sound interchange".
56. L'Associazione Piccolo Festival del Friuli Venezia Giulia presenta alla struttura regionale competente domanda di contributo entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione prevede le modalità di rendicontazione del contributo medesimo.
57. Per le finalità previste dal comma 55 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.3.1.5037 e del capitolo 5441 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
58. All'articolo 6 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006), sono apportate le seguenti modifiche:
a)   ( ABROGATA )
b)   ( ABROGATA )
59. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 6, comma 84 bis, della legge regionale 12/2006, come inserito dal comma 58, lettera a), è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.3.1.5037 e del capitolo 5449 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
60. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 84 bis, della legge regionale 12/2006, come inserito dal comma 58, lettera a), si applicano anche alle domande pervenute entro l'1 dicembre 2014.
61.
Dopo il comma 6 dell'articolo 18 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 " Disciplina organica del turismo "), è aggiunto il seguente:
<<6 bis. Per gli esercizi di vendita al dettaglio previsti dall'Accordo di programma tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la Provincia di Trieste, il Comune di Trieste, la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali del Friuli Venezia Giulia, l'Autorità portuale di Trieste, la SILOS SpA e Rete Ferroviaria Italiana SpA per il recupero e il riuso del complesso "Magazzino Silos" di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Regione 4 maggio 2010 n. 089/Pres., gli standard di cui al comma 1 possono essere ridotti fino a un massimo del 60 per cento.>>.

62. L'Amministrazione regionale è autorizzata a modificare il regolamento e gli schemi di convenzione di cui all'articolo 12 bis, commi 9 e 10, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), al fine di consentire la concessione di cogaranzie da parte del Consorzio di cui all'articolo 13, comma 15, della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese).
63. Le cogaranzie e le garanzie di cui all'articolo 12 bis, comma 5, della legge regionale 4/2005 possono essere rilasciate in relazione ai finanziamenti di cui all'articolo 7, comma 2 ter, della legge regionale 2/2012, anche a favore dei soggetti di cui al medesimo articolo 7, comma 2 quater, della legge regionale 2/2012.
64.
Dopo il comma 85 dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), è inserito il seguente:
<<85 bis. I costi e le spese di cui al comma 85 sono ammissibili a contributo anche se sostenuti precedentemente alla presentazione della domanda di contributo.>>.

65.  
( ABROGATO )
66. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", a favore di EVE Srl di Trieste a parziale sollievo degli oneri relativi alla realizzazione del progetto International Talent Support - ITS 2015.
67. La domanda, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
68. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
69. Per le finalità previste dal comma 66 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 9981 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2014.
70. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare un finanziamento straordinario alle Comunità montane per la concessione di contributi a favore degli esercizi commerciali siti nei Comuni con popolazione non superiore ai 3000 abitanti per il sostegno a investimenti finalizzati a incrementare o adeguare ai nuovi standard tecnologici i servizi offerti alla popolazione residente. I contributi sono concessi prioritariamente agli esercizi commerciali siti nei centri abitati delle zone omogenee di svantaggio socio-economico B e C individuate dalla deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303 (Classificazione del territorio montano in zone omogenee di svantaggio socio-economico).
71. I contributi di cui al comma 70 sono concessi in conformità del regolamento (UE) n. 1407/2013 previa adozione da parte delle Comunità montane di un regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di concessione degli stessi.
72. All'assegnazione del finanziamento di cui al comma 70 si provvede su domanda presentata dalle Comunità montane al Servizio coordinamento politiche per la montagna entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge in misura proporzionale al numero delle attività commerciali esistenti al 31 dicembre 2014.
73. All'erogazione delle risorse assegnate si provvede su richiesta delle Comunità montane, corredata dell'elenco delle domande ammesse a contributo.
74. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
75. Per le finalità previste dal comma 70 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1028 e del capitolo 1192 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
76. Al fine di consentire la progettazione di dettaglio e l'avvio delle attività previste nell'ambito degli obiettivi tematici n. 1 "Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione" e n. 3 "Promuovere la competitività delle PMI", previsti dall'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, la Regione è autorizzata a utilizzare parte dei fondi previsti dal Programma operativo regionale a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale 2014-2020, attualmente in fase di negoziato con la Commissione europea.
77. Le attività di cui al comma 76 sono realizzate nel rispetto delle regole che disciplinano l'accesso al Fondo europeo di sviluppo regionale.
78. Per le finalità previste dal comma 76 è autorizzata la spesa complessiva di 12 milioni di euro per l'anno 2015, a carico dell'unità di bilancio 1.6.2.1040 e dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
a) capitolo 6982 - 1.800.000 di euro a titolo di cofinanziamento regionale;
b) capitolo 6983 - 4.200.000 di euro a titolo di cofinanziamento statale;
c) capitolo 6985 - 6.000.000 di euro a titolo di cofinanziamento comunitario.
79. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, previa istanza dell'ente interessato, il finanziamento di cui all'articolo 8 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), già concesso alla Comunità montana della Carnia con decreto del Direttore del Servizio politiche economiche e marketing territoriale 20 novembre 2008, n. 3574/PROD/POLEC a seguito dell'Accordo di programma sottoscritto il 20 agosto 2008, approvato con decreto del Presidente della Regione 19 settembre 2008, n. 0242/Pres (Approvazione Accordo di programma tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la Comunità montana della Carnia per la realizzazione di strutture per la lavorazione ed il deposito di biomassa legnosa a servizio dei costruendi impianti dei Comuni di Arta Terme, Treppo Carnico, Ampezzo, Verzegnis, Prato Carnico, Lauco e Forni Avoltri), con la sostituzione dell'iniziativa progettuale in "Lavori di realizzazione di una piattaforma logistica a servizio di impianti a biomasse", da realizzarsi nel Comune di Arta Terme.
80. Il divieto di cui all'articolo 56, comma 3, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), non si applica agli interventi previsti dal comma 79.
81. Ai fini della conferma del contributo di cui al comma 79 l'ente interessato presenta la documentazione prevista dalla normativa di riferimento.
82. Il termine di rendicontazione del contributo concesso alla Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio dal responsabile delegato di Posizione Organizzativa con decreto 16 luglio 2010, n. 23/SPM in base all'articolo 11 della legge regionale 20 febbraio 2008 n. 4 (Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano), per il completamento della latteria in Comune di San Pietro al Natisone (intervento B1 sviluppo rurale - filiera lattiero casearia), è fissato al 30 giugno 2018.
83. Per le opere di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 4/2008, il Servizio coordinamento politiche per la montagna è autorizzato a concedere proroghe, nel limite massimo di cinque anni, del termine di rendicontazione già fissato con i provvedimenti di finanziamento, su richiesta motivata delle Comunità montane e delle Province di Gorizia e Trieste.
84. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo di 150.000 euro concesso con decreto del Direttore del Servizio di coordinamento Politiche per la montagna 23 aprile 2014, n. 155 ai sensi dell'articolo 10, commi da 77 a 81, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), a condizione che l'inizio dei lavori avvenga entro e non oltre il 30 giugno 2015.
85. In via di interpretazione autentica del comma 107 dell'articolo 2 della legge regionale 15/2014, per Consorzi per lo sviluppo industriale operanti interamente negli agglomerati industriali dell'area montana si intendono i Consorzi di sviluppo industriale operanti in comuni interamente montani ai sensi di quanto disposto in attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia).
86. In via di interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 108, della legge regionale 15/2014, per entrate attualizzate e costi di esercizio attualizzati si intendono entrate e costi attualizzati in applicazione del decreto del Ministro dello Sviluppo economico 31 gennaio 2014 (Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese).
87. I Consorzi di cui al comma 85 sono autorizzati a integrare le domande presentate ai sensi dell'articolo 2, comma 110, della legge regionale 15/2014 entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
88. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso con decreto del delegato responsabile di Posizione Organizzativa del Servizio politiche economiche e marketing territoriale della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali 9 dicembre 2009, n. 3256, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 50/1993, al Comune di Sutrio che è autorizzato a destinarlo, anche parzialmente, per altre tipologie di intervento e diverse finalità, come da progetto approvato con delibera della Giunta comunale 14 ottobre 2013, n. 79 (Lavori di ristrutturazione ed esecuzione di migliorie dell'edificio denominato "Capannone - mostra" sito in Sutrio via Calda n. 1, 1° lotto funzionale. Approvazione progetto definitivo - esecutivo), e successiva variante approvata con delibera della Giunta comunale 4 settembre 2014, n. 67.
89. Nell'ambito della disciplina europea in materia di informazione ai consumatori sugli alimenti e di indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento di 30.000 euro a favore dell'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Friuli Venezia Giulia (Unioncamere FVG) a sostegno degli oneri relativi alla gestione del sistema food label check volto ad agevolare le imprese che operano nel settore alimentare nell'assolvimento degli obblighi di etichettatura previsti dalla suddetta normativa.
89 bis. Il finanziamento di cui al comma 89 è concesso in conformità al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e al regolamento (UE) n. 1407/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
90. La domanda, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
91. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
92. Per le finalità previste dal comma 89 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1028 e del capitolo 5450 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
93. In deroga all'articolo 34, comma 2, lettera a), della legge regionale 29/2005, il periodo per l'effettuazione delle vendite di fine stagione invernali per l'anno 2015 ha inizio il 3 gennaio 2015.
94.
I commi 1 e 2 dell'articolo 3 della legge regionale 17/2008 sono sostituiti dai seguenti:
<<1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a predisporre un regime di aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura, ai sensi del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura, per la concessione agli operatori del settore della pesca marittima e dell'acquacoltura di aiuti nel rispetto della programmazione nazionale e comunitaria.
2. Con regolamento regionale sono stabiliti criteri e modalità per l'erogazione degli incentivi di cui al comma 1 previa e preventiva verifica delle condizioni previste dalla normativa europea da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.>>.

95. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 17/2008, come sostituito dal comma 94 si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la Tabella B di cui al comma 129 a carico dell'unità di bilancio 1.1.1.1001 e del capitolo 6202 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
96.  
( ABROGATO )
97.  
( ABROGATO )
98. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università degli Studi di Trieste - Dipartimento di Scienze della Vita un finanziamento per lo svolgimento dei monitoraggi finalizzati a rilevare lo stato delle consistenze degli stock ittici in particolare dei molluschi bivalvi: fasolari (Callista chione), peverasse (Chemelea gallina) e cappelunghe (Ensis minor) nelle aree dei compartimenti marittimi della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
99. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 98 l'Università degli Studi di Trieste - Dipartimento di Scienze della Vita si avvale del supporto del Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Monfalcone CO.GE.Mo. Monfalcone e delle Associazioni di categoria.
100. L'Università degli Studi di Trieste - Dipartimento di Scienze della Vita, per le finalità di cui ai commi precedenti, predispone puntuale progetto di monitoraggi da presentare entro il 31 gennaio 2015 al Servizio competente della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali.
101. Per le finalità previste al comma 98 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.6.1.1036 e del capitolo 6421 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
102.  
( ABROGATO )
103.
Al comma 1 bis dell'articolo 13 della legge regionale 23 febbraio 2006, n. 5 (Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (SISSAR)), le parole << ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore "de minimis" >> sono sostituite dalle seguenti: << a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle disposizioni europee relative all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea >>.

104. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a titolo oneroso diritti di impianto derivanti dalla riserva regionale di cui all'articolo 16 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 1 dicembre 2009, n. 333 (Regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in attuazione dei Regolamenti (CE) n. 491/2009 e n. 555/2008 in materia di potenziale produttivo viticolo e disciplina delle modalità tecnico procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per le misurazioni delle superfici vitate in esecuzione dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20), ai produttori che hanno piantato vigneti in base a diritti di reimpianto che, per insussistenza del diritto di provenienza accertata da parte di altre pubbliche amministrazioni, sono stati successivamente annullati e risultano oggetto di procedimenti giudiziali in fase di definizione.
105. Le domande di assegnazione dei diritti di cui al comma 104 sono presentate alla struttura regionale competente in materia di gestione dello schedario viticolo entro e non oltre il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredate di una dichiarazione con cui i richiedenti si impegnano a rinunciare al ricorso nel caso di accoglimento delle domande.
106. I beneficiari dell'assegnazione dei diritti di cui al comma 104 corrispondono a favore della Regione un importo di 6.500 euro per ettaro, a titolo di prezzo per la cessione.
107. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 104, previste in 101.058,75 euro, sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.123 e sul capitolo 843 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
108.
Dopo il comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Limitatamente all'attuazione del Piano di Azione Coesione (PAC FVG) l'ente pubblico è autorizzato a utilizzare le economie contributive in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 56, comma 4, della legge regionale 14/2002.>>.

109. All'articolo 16 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a istituire un regime di aiuto che prevede la concessione di finanziamenti della durata massima di venti anni, erogati con le disponibilità della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), per la realizzazione di piani di ristrutturazione da parte di piccole e medie imprese in difficoltà che producono, trasformano e commercializzano prodotti agricoli, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Comunicazione della Commissione europea recante <<Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà>> pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C 249/1 del 31 luglio 2014.>>;

b)
al comma 2 le parole << dall'articolo 88, paragrafo 3, del trattato istitutivo della Comunità europea >> sono sostituite dalle seguenti: << dall'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea >> e le parole << per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà >> sono sostituite dalle seguenti: << per la ristrutturazione delle imprese in difficoltà che producono, trasformano e commercializzano prodotti agricoli >>.

110. All'articolo 6 della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 67 è sostituito dal seguente:
<<67. I piani di ristrutturazione delle imprese in difficoltà, presentati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive), possono prevedere, in alternativa al finanziamento agevolato, la concessione di un contributo in conto capitale da erogarsi ai sensi del regolamento di cui al medesimo articolo 16, comma 2.>>;

b)
al comma 68 la parola << individuali >> e le parole << notificati singolarmente alla Commissione europea, nei limiti di dotazione stabiliti annualmente dalla legge finanziaria, fino a un massimo di 3 milioni di euro per piano di ristrutturazione >> sono soppresse;

c)
il comma 68 bis è abrogato.

111. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 67, della legge regionale 15/2005, come sostituito dal comma 110, lettera a), è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.1.2.1001 e del capitolo 76702 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
112.  
( ABROGATO )
113.
Il comma 5 bis dell'articolo 59 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), è abrogato.

114.
L'articolo 118 della legge regionale 26 giugno 2014, n. 11 (Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici), è abrogato.

115. Al fine di supportare le iniziative industriali in area montana di cui all'articolo 2, comma 107, della legge regionale 15/2014, l'Amministrazione regionale è autorizzata, in armonia con la normativa europea sugli aiuti di Stato, a concedere una garanzia fideiussoria sino alla concorrenza di 2 milioni di euro a sollievo degli oneri in linea capitale, interessi e accessori per uno o più mutui stipulati dai Consorzi di cui al medesimo articolo 2, comma 107, finalizzati alla creazione o all'ammodernamento di infrastrutture locali per l'insediamento di attività produttive nel territorio montano.
116. La concessione della garanzia di cui al comma 115 è autorizzata, su domanda dal Consorzio interessato, con le modalità previste dall'articolo 16, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale). La domanda per la concessione della garanzia è corredata della deliberazione dei competenti organi esecutivi del soggetto richiedente con cui è disposta l'assunzione del mutuo, accompagnata dall'atto di adesione dell'istituto mutuante.
117. Per le finalità di cui al comma 115 è iscritto lo stanziamento di 540.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 10.5.1.1177 e del capitolo 11545 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
118. In via di interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 68, della legge regionale 15/2014, la proroga al 31 dicembre 2015 del termine di conclusione del programma straordinario per l'anno 2008 previsto dall'articolo 11 della legge regionale 4/2008, riguarda anche la rendicontazione della spesa sostenuta per la realizzazione delle opere inserite nel programma straordinario medesimo ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge regionale 4/2008, per le quali i provvedimenti di finanziamento fissano un termine di rendicontazione anteriore al 31 dicembre 2015.
119. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 74, della legge regionale 27 dicembre 2013 n. 23 (Legge finanziaria 2014), non si fa luogo al recupero dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 161 della legge regionale 2/2002, a favore del Consorzio Boschi Carnici di Tolmezzo.
120. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Nascente – Società cooperativa Sociale A.R.L. di Udine un contributo straordinario per la definizione e la realizzazione di attività di tipo innovativo di inclusione sociale e lavorativa di persone svantaggiate in attività di manutenzione ambientale degli argini fluviali, in particolare nelle aree montane e collinari, nonché per la manutenzione della sentieristica.
121. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 120 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione generale dell'iniziativa con descrizione dei contenuti, delle finalità e dei costi previsti e con indicazione delle modalità di finanziamento e dei soggetti coinvolti. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.
122. Per le finalità previste dal comma 120 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.4.1.1024 e del capitolo 4946 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
123. Alla legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 12 dell'articolo 2 ter è inserito il seguente:
<<12 bis. Esclusivamente per il primo mandato degli organi del nuovo Consorzio di bonifica, la Giunta regionale nomina un proprio rappresentante che entra a far parte del Consiglio dei delegati e della Deputazione amministrativa successivamente alla nomina del Presidente del nuovo ente, in sovrannumero rispetto ai componenti determinati ai sensi degli articoli 15 e 16.>>;

b)
dopo il comma 1 dell'articolo 20 bis è aggiunto il seguente:
<<1 bis. Con provvedimento dell'Associazione, le funzioni di Ufficiale rogante e di autorità espropriante dei Consorzi di bonifica aderenti possono essere conferite a un unico funzionario.>>.

124. Alla legge regionale 28/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 10 dell'articolo 14 le parole << , su proposta dell'Assessore all'agricoltura, provvede alla nomina del Commissario e determina la durata del commissariamento >> sono sostituite dalle seguenti: << provvede allo scioglimento degli organi e alla nomina del Commissario ai sensi dell'articolo 18, commi da 1 a 4 >>;

b)
alla fine del comma 13 dell'articolo 14 è inserito il seguente periodo: << In caso di una o più richieste di elementi istruttori il predetto termine può essere sospeso complessivamente fino a un massimo di sessanta giorni. La proposizione del ricorso non impedisce la ricostituzione degli organi consortili in base agli esiti delle operazioni elettorali rappresentati nei verbali di cui al comma 11. >>;

c)
alla fine del comma 13 bis dell'articolo 14 è inserito il seguente periodo: << In caso di annullamento delle elezioni si provvede allo scioglimento degli organi e alla nomina di un Commissario ai sensi dell'articolo 18, commi da 1 a 4. >>;

d)
al comma 4 dell'articolo 15, le parole << , si provvede al rinnovo delle cariche >> sono sostituite dalle seguenti: << si provvede allo scioglimento degli organi e alla nomina di un Commissario ai sensi dell'articolo 18, commi da 1 a 4 >>;

e)
l'articolo 18 è sostituito dal seguente:
<<Art. 18
 (Amministrazione commissariale)
1. La Giunta regionale, in caso di gravi irregolarità nella gestione dei Consorzi di bonifica ovvero di impossibilità degli organi di funzionare, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di risorse agricole, delibera lo scioglimento degli organi di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b), c) e d) e nomina un Commissario che si sostituisce, con pienezza di poteri, agli organi medesimi per il tempo strettamente necessario alla loro ricostituzione.
2. Il Commissario rimane in carica fino al momento in cui tutti gli organi di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b), c) e d) sono ricostituiti.
3. Al Commissario è riconosciuto, a titolo di compenso per l'attività prestata, l'importo corrispondente all'indennità spettante al Presidente del Consorzio interessato. Tale importo è a carico del bilancio consortile.
4. Con le stesse modalità di cui al comma 1 si procede alla eventuale proroga del mandato commissariale o alla nomina di un nuovo Commissario regionale.
5. Il Commissario regionale è assistito da una Consulta composta da non più di sette membri, nominati con il provvedimento di cui al comma 1, tenendo conto delle zone e delle categorie di consorziati interessate.
6. Il parere della Consulta è obbligatorio nelle materie sotto indicate:
a) regolamento e norme sul funzionamento dei servizi e sull'ordinamento organico e disciplinare dei dipendenti;
b) programmi di attività del Consorzio;
c) progetti delle opere da eseguirsi dal Consorzio;
d) criteri di riparto degli oneri a carico della proprietà consorziata;
e) bilancio preventivo e variazioni;
f) conto consuntivo;
g) assunzione di mutui;
h) partecipazione a enti, società o associazioni.
7. Qualora i Consorzi di bonifica, sebbene invitati dalla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti dovuti, si provvede a mezzo di Commissario ad acta nominato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di risorse agricole. Al Commissario spetta, a titolo di compenso, l'importo individuato con il provvedimento di nomina. Tale importo è a carico del bilancio consortile.>>.

125. Al fine di permettere un'efficace gestione e manutenzione del comprensorio della conca di navigazione di Bevazzana, affidata al Consorzio di bonifica Bassa Friulana mediante convenzione con l'Amministrazione regionale, il Consorzio medesimo è autorizzato ad assumere a tempo determinato, nel rispetto della vigente normativa nazionale, un addetto alla custodia, all'esercizio e alla manutenzione delle opere e degli impianti in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 ter, comma 13, della legge regionale 28/2002.
126. Ai fini della razionalizzazione e accorpamento dei Consorzi di sviluppo industriale di cui alla legge regionale 3/1999, previsti dal Piano di sviluppo del settore industriale di cui alla deliberazione della Giunta regionale 11 luglio 2014, n. 1301 (Approvazione piano sviluppo del settore industriale), i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 14, comma 5 bis, della legge regionale 3/1999 provvedono tempestivamente alla ricostituzione degli organi disciolti dei Consorzi commissariati.
127. La Giunta regionale procede ai sensi dell'articolo 14, comma 5 sexies, della legge regionale 3/1999 all'esito del processo di riordino di cui al comma 126.
128.
Al comma 1 dell'articolo 84 della legge regionale 21/2013 le parole << 31 dicembre 2014 >> sono sostituite dalle seguenti: << 30 giugno 2015 >>.

129. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella B.
Note:
1Con riferimento ai commi 20, 23, 30 e 35 del presente articolo, per effetto di quanto disposto agli articoli 2 e 11 della L.R. 8/2015, a decorrere dall' 1 gennaio 2016, la denominazione PromoTurismoFVG sostituisce ogni ricorrenza delle parole "Agenzia per lo sviluppo del turismo", "Turismo Friuli Venezia Giulia", "Agenzia Regionale Promotur", "TurismoFVG" e "Promotur".
2Comma 89 bis aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 19/2015
3Comma 49 abrogato da art. 32, comma 1, L. R. 19/2015 , a seguito dell'abrogazione del comma 2 bis dell'art. 63 bis, L.R. 2/2002.
4Comma 39 abrogato da art. 37, comma 1, L. R. 19/2015
5Parole soppresse al comma 20 da art. 2, comma 26, lettera a), L. R. 20/2015
6Parole sostituite al comma 21 da art. 2, comma 26, lettera b), L. R. 20/2015
7Parole soppresse al comma 27 da art. 2, comma 26, lettera c), L. R. 20/2015
8Parole sostituite al comma 28 da art. 2, comma 26, lettera d), L. R. 20/2015
9Parole sostituite al comma 120 da art. 2, comma 87, L. R. 20/2015
10Parole sostituite al comma 83 da art. 2, comma 106, L. R. 20/2015
11Parole aggiunte al comma 20 da art. 2, comma 44, L. R. 14/2016
12Comma 45 abrogato da art. 105, comma 3, lettera f), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 11, c. 2, L.R. 21/2016.
13Comma 43 abrogato da art. 105, comma 5, lettera c), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione di cui agli art. 64 e 59, L.R. 21/2016.
14Lettera a) del comma 58 abrogata da art. 105, comma 6, lettera b), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione di cui all'art. 62, c. 1, lett. a) e b), L.R. 21/2016, come disposto all'art. 105, c. 6, della medesima L.R. 21/2016.
15Lettera b) del comma 58 abrogata da art. 105, comma 6, lettera b), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione di cui all'art. 62, c. 1, lett. a) e b), L.R. 21/2016, come disposto all'art. 105, c. 6, della medesima L.R. 21/2016.
16Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 58, comma 2, riferito all'articolo 62, comma 1, lettere a) e b) è stato emanato con DPReg. 01/02/2017, n. 027/Pres. (B.U.R. 8/2/2017, n. 6), ed entra in vigore il 9/2/2017.
17Comma 43 abrogato da art. 1, comma 22, L. R. 6/2017 , a seguito dell'inserimento del c. 6 bis, all'art. 105, L.R. 21/2016, a decorrere dall'1 gennaio 2018.
18Parole sostituite al comma 82 da art. 16, comma 1, L. R. 9/2017
19Comma 38 bis aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 14/2017
20Comma 102 abrogato da art. 43, comma 1, lettera n), L. R. 28/2017
21Il regolamento di attuazione di cui all'art. 11, c. 2, è stato emanato con DPReg. 25/7/2017, n. 0172/Pres (B.U.R. 2/8/2017, n. 31) ed è in vigore dal 3/8/2017.
22Comma 96 abrogato da art. 53, comma 1, lettera v), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
23Comma 97 abrogato da art. 53, comma 1, lettera v), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
24Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 7, L. R. 44/2017
25Ai sensi dell'art. 2, cc. 7 e 8, della L.R. 44/2017, a decorrere dall'1/1/2018, le disposizioni del c. 13 del presente articolo, continuano a trovare applicazione, fino al 31/12/2018, solo per le imprese già autorizzate. A decorrere dall'1/1/2019, il c. 13 cessa di avere efficacia.
26Parole aggiunte al comma 37 da art. 2, comma 112, L. R. 45/2017
27Comma 38 ter aggiunto da art. 1, comma 39, L. R. 14/2018
28Parole sostituite al comma 83 da art. 1, comma 28, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
29Integrata la disciplina del comma 83 da art. 1, comma 29, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
30Comma 112 abrogato da art. 9, comma 1, L. R. 9/2019
31Parole aggiunte al comma 120 da art. 8, comma 26, L. R. 15/2020
32Comma 65 abrogato da art. 25, comma 6, lettera a), L. R. 3/2021 , dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al c. 5, dell'art. 25 della L.R. 3/2021, a seguito dell'abrogazione dei cc. 3, 3 bis, 4 e 4 bis dell'art. 20, L.R. 5/2012.
33Parole aggiunte al comma 20 da art. 2, comma 3, L. R. 13/2021
34Comma 65 abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 20, LR 5/2012.
35Comma 20 abrogato da art. 46, comma 1, lettera l), L. R. 11/2022
36Comma 21 abrogato da art. 46, comma 1, lettera l), L. R. 11/2022
37Comma 27 abrogato da art. 46, comma 1, lettera l), L. R. 11/2022
38Comma 28 abrogato da art. 46, comma 1, lettera l), L. R. 11/2022
39Il comma 20 rivive ad opera del art. 2, comma 15, lettera a), L. R. 15/2022 , a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della L.R. 11/2022 e fino al 31/12/2022.
40Il comma 21 rivive ad opera del art. 2, comma 15, lettera a), L. R. 15/2022 , a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della L.R. 11/2022 e fino al 31/12/2022.
41Il comma 27 rivive ad opera del art. 2, comma 15, lettera a), L. R. 15/2022 , a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della L.R. 11/2022 e fino al 31/12/2022.
42Il comma 28 rivive ad opera del art. 2, comma 15, lettera a), L. R. 15/2022 , a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della L.R. 11/2022 e fino al 31/12/2022.
43Comma 20 abrogato da art. 2, comma 15, lettera a), L. R. 15/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
44Comma 21 abrogato da art. 2, comma 15, lettera a), L. R. 15/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
45Comma 27 abrogato da art. 2, comma 15, lettera a), L. R. 15/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
46Comma 28 abrogato da art. 2, comma 15, lettera a), L. R. 15/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.