LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26

Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  01/01/2015
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.02 - Comunità montane
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
410.01 - Urbanistica
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie

TITOLO VI
 PRINCIPI DELLA RIFORMA DELLA FINANZA LOCALE, SUPPORTO FINANZIARIO REGIONALE AGLI ENTI LOCALI E ISTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA REGIONALE
CAPO I
 PRINCIPI DELLA RIFORMA DELLA FINANZA LOCALE E SUPPORTO FINANZIARIO REGIONALE AGLI ENTI LOCALI
Art. 41

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 21/2019
Art. 42

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 13, comma 1, L. R. 10/2016
2Articolo abrogato da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
CAPO II
 ISTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA REGIONALE
Art. 43
 (Finalità della Centrale unica di committenza regionale)
1. La Regione istituisce, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), all'interno del proprio ordinamento, la Centrale unica di committenza regionale per l'acquisto di beni e la fornitura di servizi, a favore:
a) dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. (Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali), e successive modifiche e integrazioni;
b) degli enti locali della Regione.
(1)
1 bis. La Centrale unica di committenza regionale può operare altresì a favore delle società in house della Regione, degli enti pubblici o altri soggetti specificatamente autorizzati dalla Giunta regionale non ricompresi nella previsione di cui al comma 1, lettera a), per il perseguimento di finalità di interesse regionale, previa stipula di apposita convenzione.
2. L'istituzione della Centrale unica di committenza regionale costituisce attuazione delle disposizioni statali sulla razionalizzazione della spesa e sugli obblighi di aggregazione degli acquisti.
3. La Centrale unica di committenza regionale si qualifica quale soggetto aggregatore, ai sensi dell' articolo 9, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 .
4. L'azione della Centrale unica di committenza regionale è volta ad aggregare e standardizzare le domande di interesse generale, monitorare i consumi di beni e servizi, assicurare la trasparenza del mercato degli appalti pubblici di servizi e forniture, stimolare l'ordinato sviluppo delle capacità concorrenziali, adeguare gli standard di qualità agli effettivi fabbisogni e semplificare i processi di acquisto, perseguendo altresì il miglioramento dell'efficienza delle attività delle pubbliche amministrazioni e il potenziamento delle loro capacità operative, nonché l'economicità di gestione.
4 bis. L'azione della Centrale unica di committenza regionale, nei casi previsti dalla legislazione statale in materia di centralizzazione della committenza, è volta altresì a centralizzare le funzioni di stazione appaltante.
5. La Regione favorisce la partecipazione delle piccole e medie imprese e delle imprese sociali alle diverse procedure di approvvigionamento della Centrale unica di committenza regionale, anche attraverso il confronto con le organizzazioni di categoria. La Centrale unica di committenza regionale, per quanto concerne le procedure di gara, applica di norma quanto previsto dall' articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), dall' articolo 35 della legge regionale 6/2006 e dal Capo IV della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale).
Note:
1Derogata la disciplina della lettera a) del comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 12/2015
2Comma 4 bis aggiunto da art. 32, comma 1, lettera f), L. R. 3/2016
3Comma 1 bis aggiunto da art. 14, comma 1, L. R. 9/2017
4Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 9, comma 1, L. R. 31/2018
5Comma 1 bis sostituito da art. 11, comma 3, lettera a), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 44
 (Attività della Centrale unica)
1. Per le finalità di cui all'articolo 43, la Centrale unica di committenza regionale, nell'esercizio dell'attività di centralizzazione della committenza, opera aggiudicando appalti pubblici o stipulando contratti quadro per l'acquisizione di servizi e forniture, destinati ai soggetti di cui all'articolo 43.
2. La Centrale unica di committenza regionale svolge nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 43 e ai sensi dell' articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), funzioni di consulenza e supporto nelle fasi di programmazione, di svolgimento delle procedure di appalto, nonché nella successiva fase di esecuzione del contratto.
3. Al fine di ottenere forniture e servizi connotati dal miglior rapporto qualità prezzo, anche per perseguire lo scopo di cui all'articolo 43, comma 5, la Centrale unica di committenza regionale individua il criterio di aggiudicazione adeguato rispetto all'oggetto dell'appalto; la motivata scelta del criterio di aggiudicazione tiene conto del bilanciamento degli aspetti qualitativi, di prezzo o di costo, che influenzano direttamente l'esecuzione dell'appalto.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 bis, sono escluse dall'ambito oggettivo di operatività della Centrale unica di committenza regionale la fornitura di beni e servizi informatici, per i quali la Regione opera mediante la società in house Insiel SpA, ai sensi dell' articolo 5 della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia), e la fornitura di beni e servizi destinati al Servizio sanitario regionale, ai sensi dell' articolo 4, comma 4, lettera a), della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale).
4 bis. La Centrale unica di committenza regionale, quando opera in qualità di soggetto aggregatore ai sensi dell' articolo 9, comma 1, del decreto legge 66/2014 , convertito, con modificazioni, dalla legge 89/2014 , provvede alle acquisizioni di beni e servizi individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base dell'analisi effettuata dal Tavolo nazionale dei soggetti aggregatori come previsto dal citato articolo 9, comma 3, o altrimenti individuati dalla Giunta regionale, anche avvalendosi delle strutture competenti di ARCS, di cui alla legge regionale 27/2018 , o di altro soggetto competente per materia sulla base di specifico rapporto di avvalimento.
4 bis 1. Con deliberazione della Giunta regionale vengono definiti i criteri e le modalità per l'esercizio dell'avvalimento di cui al comma 4 bis.
4 ter.  
( ABROGATO )
Note:
1Derogata la disciplina del comma 4 da art. 40, comma 1, L. R. 12/2015
2Comma 4 bis aggiunto da art. 6, comma 25, L. R. 33/2015
3Comma 4 ter aggiunto da art. 6, comma 25, L. R. 33/2015
4Parole sostituite al comma 1 da art. 32, comma 1, lettera g), numero 1), L. R. 3/2016
5Parole sostituite al comma 2 da art. 32, comma 1, lettera g), numero 2), L. R. 3/2016
6Parole aggiunte al comma 2 da art. 32, comma 1, lettera g), numero 2), L. R. 3/2016
7Parole sostituite al comma 4 da art. 8, comma 5, lettera a), L. R. 44/2017
8Parole aggiunte al comma 4 bis da art. 8, comma 5, lettera b), L. R. 44/2017
9Parole sostituite al comma 4 bis da art. 8, comma 5, lettera b), L. R. 44/2017
10Comma 4 ter abrogato da art. 8, comma 5, lettera c), L. R. 44/2017
11Comma 4 bis sostituito da art. 13, comma 2, lettera a), L. R. 20/2018
12Comma 4 bis .1 aggiunto da art. 13, comma 2, lettera b), L. R. 20/2018
13Comma 4 interpretato da art. 76, comma 1, L. R. 9/2019
14Comma 2 sostituito da art. 11, comma 3, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
15Parole soppresse al comma 2 da art. 79, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
16Parole sostituite al comma 4 da art. 79, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
17Parole sostituite al comma 4 bis da art. 79, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021
Art. 44 bis
  (Destinazione del fondo di cui all' articolo 9, comma 9, del decreto legge 66/2014 )
1. Le risorse attribuite alla Regione provenienti dal fondo di cui all' articolo 9, comma 9, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 89/2014 , sono destinate e ripartite dalla Giunta regionale ai sensi dell' articolo 5 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), per garantire la realizzazione da parte del Servizio centrale unica di committenza - Soggetto aggregatore regionale - degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e di servizi.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 9/2017
Art. 45
 (Contratti quadro)
1. La Centrale unica di committenza regionale stipula contratti quadro aventi natura normativa con gli operatori economici selezionati nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale per l'acquisizione di beni e servizi destinati ai soggetti di cui all'articolo 43.
1 bis. Ai sensi della disciplina in materia di centralizzazione della committenza, i soggetti di cui all'articolo 43 possono aderire ai contratti quadro stipulati dalla Centrale unica di committenza regionale nei limiti della loro vigenza e fino alla concorrenza dell'importo massimo degli stessi.
1 ter. E' fatta salva, per gli enti locali di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), la possibilità di procedere autonomamente all'acquisizione di beni e servizi inclusi nel piano previsto dall'articolo 47 anche in relazione alle categorie merceologiche individuate ai sensi dell' articolo 9, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall' articolo 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89. In tal caso devono essere rispettati i parametri prezzo/qualità risultanti dai contratti quadro stipulati dalla Centrale unica di committenza e devono essere previsti corrispettivi unitari o complessivi inferiori a quelli di aggiudicazione.
1 quater. I soggetti di cui all'articolo 43 che intendono avvalersi della Centrale unica di committenza regionale collaborano con la stessa in fase di progettazione delle singole iniziative, affinché la stessa raccolga gli elementi necessari alla definizione delle caratteristiche tecniche e economiche dell'oggetto del servizio o della fornitura. La Regione disciplina con linee guida il rapporto di collaborazione di cui al primo periodo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 49, comma 2.
1 quinquies. In relazione all'affidamento di servizi che prevedono l'inserimento al lavoro di persone svantaggiate, trova applicazione l' articolo 10, comma 3, della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006).>>
2. A seguito dell'adesione ai contratti quadro di cui al comma 1 bis, i soggetti di cui all'articolo 43 stipulano autonomamente con gli operatori economici selezionati contratti di appalto derivati ai prezzi e alle condizioni ivi previste.
2 bis. La Regione alimenta il fondo per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all' articolo 10, comma 8, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata 2018) con le quote relative al valore dei contratti quadro e degli appalti su delega di competenza della Centrale unica di committenza regionale, determinate sulla base di un regolamento regionale.
3.  
( ABROGATO )
(6)
4.  
( ABROGATO )
(7)
5.  
( ABROGATO )
(8)
Note:
1Rubrica dell'articolo modificata da art. 32, comma 1, lettera h), numero 1), L. R. 3/2016
2Parole sostituite al comma 1 da art. 32, comma 1, lettera h), numero 2), L. R. 3/2016
3Parole aggiunte al comma 1 da art. 32, comma 1, lettera h), numero 2), L. R. 3/2016
4Comma 1 bis aggiunto da art. 32, comma 1, lettera h), numero 3), L. R. 3/2016
5Comma 2 sostituito da art. 32, comma 1, lettera h), numero 4), L. R. 3/2016
6Comma 3 abrogato da art. 32, comma 1, lettera h), numero 5), L. R. 3/2016
7Comma 4 abrogato da art. 32, comma 1, lettera h), numero 5), L. R. 3/2016
8Comma 5 abrogato da art. 32, comma 1, lettera h), numero 5), L. R. 3/2016
9Comma 2 bis aggiunto da art. 10, comma 12, lettera a), L. R. 44/2017
10Comma 1 ter aggiunto da art. 10, comma 21, L. R. 13/2019
11Parole sostituite al comma 1 bis da art. 4, comma 1, L. R. 13/2020
12Parole soppresse al comma 1 bis da art. 80, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
13Comma 1 quater aggiunto da art. 80, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021
14Comma 1 quinquies aggiunto da art. 80, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021
15Parole sostituite al comma 1 ter da art. 80, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
16Parole soppresse al comma 1 ter da art. 11, comma 1, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 46
 (Aggiudicazione di appalti su delega)
1. La Centrale unica di committenza regionale provvede, per beni e servizi non ricompresi nei contratti quadro di cui all'articolo 45, all'aggiudicazione di appalti su delega di uno o più dei soggetti di cui all'articolo 43.
2. L'aggiudicazione di appalti su delega avviene in base alla pianificazione di cui all'articolo 47, fatta salva la facoltà di avviare procedimenti per l'acquisizione di beni e servizi non previsti in caso di urgenza risultante da eventi imprevisti o imprevedibili.
2 bis. Gli enti e i soggetti diversi dall'Amministrazione regionale che si avvalgono dell'attività della Centrale unica di committenza regionale compartecipano all'alimentazione del fondo per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all' articolo 10, comma 8, della legge regionale 44/2017 , con la quota di loro spettanza secondo i criteri e le modalità del regolamento di cui all'articolo 45, comma 2 bis.
2 ter. La quota di spettanza degli enti locali della Regione di cui al comma 2 bis è finanziata a valere sulla quota di cui all' articolo 13, comma 2, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), sulla base della pianificazione di cui all'articolo 48.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 32, comma 1, lettera i), L. R. 3/2016
2Comma 2 bis aggiunto da art. 10, comma 12, lettera b), L. R. 44/2017
3Comma 2 ter aggiunto da art. 10, comma 12, lettera b), L. R. 44/2017
4Parole sostituite al comma 2 da art. 81, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
5Parole sostituite al comma 2 ter da art. 81, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
Art. 47
 (Pianificazione biennale)
1. La Regione, sulla base dei fabbisogni raccolti, adotta un Piano biennale delle attività di centralizzazione della committenza. Il Piano individua le iniziative di competenza della Centrale unica di committenza regionale, anche nella sua qualità di soggetto aggregatore.
2. Il Piano di cui al comma 1 viene approvato, di norma, entro il 31 gennaio di ogni anno. Dell'approvazione del Piano viene tempestivamente informato il Consiglio delle autonomie locali. Il Piano viene pubblicato sul sito istituzionale della Regione, dandone evidenza anche sul portale web della Centrale unica di committenza - soggetto aggregatore regionale.
3. Il Piano di cui al comma 1 può essere oggetto di revisione.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 32, comma 1, lettera j), numero 1), L. R. 3/2016
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 32, comma 1, lettera j), numero 2), L. R. 3/2016
3Parole sostituite al comma 2 da art. 32, comma 1, lettera j), numero 2), L. R. 3/2016
4Comma 2 bis aggiunto da art. 32, comma 1, lettera j), numero 3), L. R. 3/2016
5Comma 1 bis aggiunto da art. 10, comma 22, L. R. 13/2019
6Comma 1 ter aggiunto da art. 10, comma 22, L. R. 13/2019
7Articolo sostituito da art. 82, comma 1, L. R. 6/2021
Art. 48
 (Attività di raccolta dei fabbisogni finalizzati alla pianificazione)
1. I soggetti di cui all'articolo 43, comma 1, lettera a), e comma 1 bis, trasmettono alla Centrale unica di committenza regionale, entro il 30 settembre dell'esercizio precedente a quello di pianificazione, il piano biennale dei propri fabbisogni, che costituisce anticipazione della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi da adottare nel biennio successivo, ai sensi del decreto legislativo 50/2016 .
2. La Centrale unica di committenza regionale, analizzati i fabbisogni di cui al comma 1, propone le attività da inserire nel Piano di cui all'articolo 47 nella misura adeguata a garantire uno svolgimento efficiente delle procedure di scelta del contraente, avuto anche riguardo alle concrete capacità operative e al dimensionamento dell'organico della Centrale stessa.
2 bis.  
( ABROGATO )
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 32, comma 1, lettera k), numero 1), L. R. 3/2016
2Parole sostituite al comma 2 da art. 32, comma 1, lettera k), numero 2), L. R. 3/2016
3Comma 2 bis aggiunto da art. 32, comma 1, lettera k), numero 3), L. R. 3/2016
4Rubrica dell'articolo sostituita da art. 83, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
5Comma 1 sostituito da art. 83, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
6Parole sostituite al comma 2 da art. 83, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021
7Comma 2 bis abrogato da art. 83, comma 1, lettera d), L. R. 6/2021
Art. 49
 (Attività di committenza per gli enti locali della Regione)
1. La Regione promuove la concertazione con i soggetti di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), al fine di razionalizzare la spesa per acquisti di beni e servizi, attraverso lo strumento della Centrale unica di committenza regionale, prevedendo la partecipazione di un rappresentante del Consiglio delle autonomie locali e un rappresentante dell'ANCI in seno all'organismo previsto dalla deliberazione di cui all'articolo 44, comma 4 bis 1.
2. La Regione, sentito il Consiglio delle autonomie locali, disciplina con linee guida i rapporti tra la Centrale unica di committenza regionale e gli enti locali, ivi inclusa la collaborazione in sede di progettazione delle singole iniziative destinate a questi ultimi.
3.  
( ABROGATO )
(2)
4. Per le attività di centralizzazione della committenza svolte dalla Centrale unica di committenza regionale non sono previsti oneri a carico dei soggetti di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), salvo quelli relativi alle spese dirette derivanti dalla procedura di gara di cui all'articolo 46.
5. I soggetti di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), trasmettono alla Centrale unica di committenza regionale, entro il 31 ottobre dell'esercizio precedente a quello di pianificazione, i dati relativi ai fabbisogni di beni e servizi, riferiti al biennio successivo, che costituiscono anticipazione della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi da adottare nel biennio successivo ai sensi del decreto legislativo 50/2016 .
6. La Centrale unica di committenza regionale, analizzati i fabbisogni comunicati ai sensi del comma 5, propone le attività da inserire nel piano di cui all'articolo 47.
7. La Regione favorisce forme di mobilità del personale del comparto unico e di distacco temporaneo presso la Centrale unica di committenza regionale, per le finalità di cui all'articolo 43.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 32, comma 1, lettera l), numero 1), L. R. 3/2016
2Comma 3 abrogato da art. 32, comma 1, lettera l), numero 2), L. R. 3/2016
3Comma 4 sostituito da art. 32, comma 1, lettera l), numero 3), L. R. 3/2016
4Comma 5 sostituito da art. 32, comma 1, lettera l), numero 4), L. R. 3/2016
5Comma 6 sostituito da art. 32, comma 1, lettera l), numero 5), L. R. 3/2016
6Vedi la disciplina transitoria del comma 5, stabilita da art. 49, comma 1, L. R. 3/2016
7Parole aggiunte al comma 1 da art. 84, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
8Comma 2 sostituito da art. 84, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
9Comma 5 sostituito da art. 84, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021
10Parole sostituite al comma 6 da art. 84, comma 1, lettera d), L. R. 6/2021
Art. 50
 (Promozione di sistemi informatizzati)
1. La Regione promuove l'informatizzazione del sistema di approvvigionamento di beni e servizi dei soggetti di cui all'articolo 43.
Art. 51
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 7/2000 sono aggiunti i seguenti:
<<2 bis. Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici svolte dalla Centrale unica di committenza regionale, il responsabile unico del procedimento, per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di servizi e forniture, è il soggetto competente ai sensi dei commi 1 e 2.
2 ter. Nelle procedure di cui al comma 2 bis, il direttore della Centrale unica di committenza regionale è responsabile della fase di individuazione del contraente.>>.

Art. 52
 (Clausola valutativa)
1. Ogni due anni, a partire dal terzo anno dalla costituzione della Centrale unica di committenza regionale, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione della legge e sui risultati da essa ottenuti, riferendo in particolare in che misura la costituzione di una Centrale unica di committenza regionale ha modificato le modalità di approvvigionamento di beni e servizi nelle pubbliche amministrazioni del territorio, e quale sia l'efficacia degli interventi previsti nella legge, come verificata con esperti e operatori del settore.
Art. 53
 (Prima programmazione delle attività della Centrale unica)
1. In sede di prima applicazione, la programmazione delle attività della Centrale unica di committenza regionale è effettuata dalla Giunta regionale, entro il 31 marzo 2015, su proposta dell'Assessore competente in materia di centralizzazione della committenza.
2. La Centrale unica di committenza regionale opera a favore degli enti locali a decorrere dall'1 gennaio 2016.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 34, comma 1, L. R. 1/2015
2Comma 2 sostituito da art. 61, comma 1, L. R. 18/2015
Art. 54
 (Dotazioni e forme di collaborazione)
1. La Giunta regionale assicura alla Centrale unica di committenza regionale la dotazione di risorse umane e strumentali necessarie a dare piena operatività alla struttura dall'1 gennaio 2015, al fine di adempiere alle disposizioni dell' articolo 9 del decreto legge 66/2014 , anche con riferimento alla partecipazione al Tavolo costituito dallo Stato fra i medesimi soggetti aggregatori.
2. La Regione promuove forme di collaborazione e interscambio fra la propria Centrale unica di committenza regionale e le altre Centrali territoriali, oltreché con Consip SpA.
Art. 55
 (Utilizzo della Centrale unica da parte degli uffici del Consiglio regionale)
1. Il ricorso alla Centrale unica di committenza regionale da parte degli uffici del Consiglio regionale è disciplinato da convenzione fra il Presidente della Regione e il Presidente del Consiglio regionale.
CAPO II BIS
 CENTRALIZZAZIONE DELLA COMMITTENZA
Art. 55 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 62, comma 1, L. R. 18/2015
2Articolo abrogato da art. 85, comma 1, L. R. 6/2021
Art. 55 ter
 (Coordinamento dell'esercizio della funzione di centralizzazione della committenza nel sistema regionale integrato)
1. La funzione di centralizzazione della committenza all'interno del sistema regionale integrato viene svolta in sinergia dalla Centrale unica di committenza regionale e dagli enti di decentramento regionale (EDR), fermi restando i rispettivi ambiti di competenza.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la pianificazione generale delle attività e le modalità di ripartizione delle iniziative alla Centrale unica di committenza regionale e agli EDR avvengono con i criteri individuati da regolamento da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
3. La Centrale unica di committenza regionale gestisce l'analisi dei fabbisogni raccolti ai sensi dell'articolo 48, mettendola a disposizione del sistema regionale integrato.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 27, comma 1, L. R. 20/2016
2Articolo sostituito da art. 86, comma 1, L. R. 6/2021