LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26

Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative.

TESTO VIGENTE dal 05/06/2025

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  01/01/2015
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.02 - Comunità montane
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
410.01 - Urbanistica
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie

Art. 46 bis
 (Incentivi per funzioni tecniche)
1. L'Amministrazione regionale, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, è autorizzata a riconoscere gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 36/2023 in relazione alle quote calcolate sul complessivo valore aggiudicato dei contratti quadro e degli appalti su delega di competenza della Centrale unica di committenza regionale, nella misura percentuale massima prevista dall'articolo 45, comma 8, del decreto legislativo 36/2023.
2. I soggetti di cui all'articolo 43 che si avvalgono della Centrale unica di committenza regionale, per adesione a contratti quadro o aggiudicazione di appalti su delega, versano alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia la quota di loro spettanza ai sensi dell'articolo 45, comma 8, del decreto legislativo 36/2023, a titolo di compartecipazione agli incentivi per funzioni tecniche relative alle attività svolte dalla Centrale unica di committenza regionale.
3. Con regolamento regionale sono definiti i criteri e le modalità del versamento di cui al comma 2.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 163, comma 1, L. R. 7/2025