LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 novembre 2014, n. 23

Interventi regionali per la promozione del commercio equo e solidale.

TESTO VIGENTE dal 04/12/2014

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/12/2014
Materia:
220.02 - Commercio

Art. 9
 (Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti dagli interventi realizzati. A tal fine, la Giunta regionale presenta con cadenza triennale, entro il mese di febbraio dell'anno successivo al triennio di riferimento, una relazione informativa che documenta, tra i vari aspetti:
a) il numero e la tipologia delle organizzazioni del commercio equo e solidale iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 5, con indicazione dei soggetti finanziati;
b) l'ordine di priorità seguito nel finanziamento degli interventi e i criteri di ripartizione delle risorse, con evidenza della tipologia delle iniziative finanziate;
c) le attività svolte e i risultati conseguiti dalle organizzazioni del commercio equo e solidale, con loro eventuali proposte.