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Leggi regionali

Legge regionale 14 novembre 2014, n. 23

Interventi regionali per la promozione del commercio equo e solidale.

TESTO VIGENTE dal 04/12/2014

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/12/2014
Materia:
220.02 - Commercio

Art. 6
 (Interventi per la diffusione del commercio equo e solidale)
1. La Regione, per il conseguimento delle finalità previste dall'articolo 1 promuove e sostiene:
a) le iniziative divulgative e di sensibilizzazione volte a diffondere la conoscenza del commercio equo e solidale e ad accrescere nei consumatori la consapevolezza degli effetti delle proprie scelte di consumo, affinché prendano in esame non solo il prodotto, ma anche gli effetti sociali e ambientali derivanti dalla sua produzione e commercializzazione;
b) le iniziative di informazione e sensibilizzazione sugli attori del commercio equo e solidale iscritti nell'elenco regionale e sui prodotti del commercio equo e solidale di cui all'articolo 4;
c) le azioni educative nelle scuole, finalizzate a conoscere le problematiche connesse alle implicazioni delle scelte di consumo, stimolando una riflessione sul consumo consapevole e alternativo al modello economico dominante;
d) la formazione degli operatori e volontari delle organizzazioni del commercio equo e solidale;
e) la creazione di una apposita sezione, nel portale regionale, dedicata al tema del commercio equo e solidale in cui ospitare le informazioni e gli eventuali servizi;
f) l'utilizzo dei prodotti del commercio equo e solidale nell'ambito delle attività degli enti pubblici, nel rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi da terzi;
g) le iniziative nel campo della cooperazione a sostegno e sviluppo della rete dei produttori dei prodotti del commercio equo e solidale previsti dall'articolo 4.