LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 novembre 2014, n. 23

Interventi regionali per la promozione del commercio equo e solidale.

TESTO VIGENTE dal 04/12/2014

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/12/2014
Materia:
220.02 - Commercio

Art. 5
 (Elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale)
1. E' istituito, presso la struttura regionale competente, l'elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale.
2. Sono iscritti nell'elenco regionale previsto dal comma 1 i soggetti la cui attività non persegue scopo di lucro, organizzati in forma collettiva, in possesso di uno statuto che sancisce un ordinamento a base democratica, i quali operano in forma stabile nel territorio regionale e appartengono a una delle seguenti categorie:
a) soggetti in possesso dell'accreditamento rilasciato, nel rispetto degli standard stabiliti nella Carta italiana dei criteri del commercio equo e solidale, dagli enti nazionali o internazionali maggiormente rappresentativi;
b) soggetti che stipulano gli accordi di cui all'articolo 2 con i produttori;
c) soggetti che a prescindere dalle loro attività istituzionali svolgano congiuntamente le seguenti attività:
1) distribuzione e promozione di prodotti e/o servizi a prezzo equo e solidale secondo quanto previsto dall'articolo 3;
2) educazione, divulgazione e informazione sui temi del commercio equo e solidale, del divario Nord/Sud del mondo, dello sviluppo economico e sociale, del commercio internazionale e del consumo critico;
3) formazione degli operatori e/o dei produttori svolta in Italia o all'estero.
3. Le attività di commercio equo solidale sono svolte da soggetti in qualsiasi forma costituiti. L'iscrizione all'elenco di cui al presente articolo è condizione necessaria per accedere ai contributi previsti dalla presente legge.