LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 novembre 2014, n. 23

Interventi regionali per la promozione del commercio equo e solidale.

TESTO VIGENTE dal 04/12/2014

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/12/2014
Materia:
220.02 - Commercio

Art. 3
 (Prezzo equo)
1. Il prezzo pagato ai produttori è equo quando è definito dalle parti all'esito di un processo fondato sul dialogo, sulla trasparenza e sulla responsabilità reciproca e quando è proposto dal produttore ed eventualmente modificato insieme dalle parti in seguito alla valutazione congiunta della sua adeguatezza a sostenere l'impresa del produttore, nonché degli effetti che tale misura produce sulla filiera produttiva e distributiva fino al consumatore.
2. In relazione all'entità dei prodotti venduti il prezzo deve essere idoneo a generare per l'impresa del produttore un reddito da destinare agli investimenti e a consentirle di remunerare i lavoratori in misura adeguata a condurre un'esistenza libera e dignitosa, nonché di coprire gli altri costi inerenti agli obblighi espressamente assunti dalle parti nel contratto.