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Legge regionale 14 novembre 2014, n. 22

Contrasto alla solitudine e promozione dell'invecchiamento attivo.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/12/2014
Materia:
310.05 - Volontariato

Art. 1
 (Finalità)
01. La Regione affronta e contrasta il fenomeno della solitudine, intendendo con tale termine ogni fenomeno di esclusione, disconnessione e marginalizzazione sociale e civile per origini o cause collegate alla condizione personale anagrafica, socio-sanitaria, economica o culturale e promuove la stesura di progetti e la valorizzazione di esperienze volte a comprendere e a prevenire l'emergere di tali fenomeni.
1. La Regione riconosce e valorizza il ruolo delle persone anziane nella comunità e promuove la loro partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale, facilitando percorsi di autonomia e di benessere sia fisico che mentale e sociale.
2. La Regione sostiene l'invecchiamento attivo inteso come un processo che valorizza la persona come risorsa, rendendola protagonista del proprio futuro.
3. La Regione contrasta tutti i fenomeni di esclusione, di pregiudizio, di stigma e di discriminazione, che generano il fenomeno della solitudine e contrastano l'invecchiamento attivo, sostenendo azioni e interventi che facilitano la piena inclusione sociale nella comunità.
3 bis. La Regione favorisce altresì la creazione di reti di comunità e di cittadinanza attiva, supporta le azioni di sussidiarietà orizzontale promosse dal volontariato sociale e persegue il benessere negli stili relazionali e di vita.
Note:
1Comma 01 aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 18/2020
2Comma 3 sostituito da art. 2, comma 2, L. R. 18/2020
3Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 3, L. R. 18/2020