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Leggi regionali

Legge regionale 14 novembre 2014, n. 22

Contrasto alla solitudine e promozione dell'invecchiamento attivo.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/12/2014
Materia:
310.05 - Volontariato

Art. 5 septies
 (Utilizzo delle tecnologie informatiche)
1. La Regione, al fine di favorire la massima partecipazione e diffusione alle iniziative di contrasto alla solitudine, in particolare tra gli adolescenti e gli adulti, promuove, tramite il programma di cui all'articolo 3, comma 3, l'utilizzo consapevole di sistemi e tecnologie di informazione mediante:
a) l'apertura di sportelli virtuali per l'assistenza psicologica;
b) la creazione di spazi condivisi (forum on line), anche anonimi, vigilati e moderati da psicologi;
c) la creazione di luoghi di incontro virtuali (chat) vigilati;
d) bacheche virtuali vigilate ove inserire proposte di iniziative di socializzazione;
e) iscrizione ad aggiornamenti informativi periodici (newsletter).
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono garantite da accessi informatici sicuri, quali l'utilizzo del Sistema pubblico di identità digitale (SPID) o di supporti materiali (tessera sanitaria, carta nazionale dei servizi, carta d'identità digitale), o l'ingresso tramite il portale regionale dei servizi on line ai cittadini.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 18/2020