LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 novembre 2014, n. 22

Contrasto alla solitudine e promozione dell'invecchiamento attivo.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  04/12/2014
Materia:
310.05 - Volontariato

Art. 5
 (Politiche familiari)
1. La Regione riconosce la famiglia come risorsa fondamentale nelle politiche di contrasto alla solitudine e di invecchiamento attivo. Al fine di favorire le condizioni effettive di sostenibilità delle responsabilità familiari nei confronti delle persone che soffrono la solitudine e delle persone anziane:
a) promuove ogni azione utile rivolta a supportare in modo integrato le famiglie per la permanenza più lunga possibile nel contesto domiciliare della persona anziana in alternativa al ricovero in strutture di cura residenziali;
b) favorisce adeguate politiche che tengano conto dei carichi familiari, con particolare riferimento alle donne, e puntino a valorizzare le iniziative familiari di presa in cura degli anziani;
c) sostiene l'inserimento delle famiglie all'interno di reti più ampie di auto-organizzazione dei servizi a sostegno dei compiti familiari di promozione dell'invecchiamento attivo.
c bis) riconosce e promuove il ruolo di supporto alle persone e le azioni di contrasto alla solitudine che vengono esercitate dalle reti amicali e dalla comunità locale, aumentandone la resilienza.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 1, L. R. 18/2020
2Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 7, comma 2, L. R. 18/2020