LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 novembre 2014, n. 21

Norme in materia di diritto allo studio universitario.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  20/11/2014
Materia:
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio

SEZIONE I
 DISCIPLINA DELL'ARDIS E FUNZIONI DELLA REGIONE NEI CONFRONTI DELL'ARDIS
Art. 11
 (Agenzia regionale per il diritto allo studio)
1. L'ARDISS, istituita ai sensi dell' articolo 27 della legge regionale 16/2012 , assume la denominazione di Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS) e, di conseguenza, nella presente legge ovunque ricorrano le parole <<Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS)>> e le parole <<ARDISS>>, queste sono sostituite con: <<Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS)>> e <<ARDIS>>.
2. ARDIS provvede al perseguimento delle finalità previste dalla presente legge e all'attuazione dell' articolo 3, comma 1 bis, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale).
3. ARDIS, ente funzionale della Regione, avente personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione. Ha sede legale a Trieste e dispone di sedi operative a Trieste e a Udine. Può essere articolata con ulteriori sedi operative decentrate sul territorio regionale.
4. Spetta all'ARDIS:
a) predisporre lo schema del programma secondo le modalità di cui all'articolo 9;
b) attuare gli interventi previsti dal programma;
c) gestire e amministrare il patrimonio, le risorse funzionali allo svolgimento delle attività di cui alla lettera b) e il personale assegnato;
d) attuare gli interventi in materia di diritto allo studio previsti dagli articoli 5, 9, 10 bis, 11, 15, 15 bis e 31 della legge regionale 13/2018 .
5. L'ARDIS può svolgere per conto della Regione attività di studio, ricerca, analisi e monitoraggio in materia di diritto allo studio in ambito scolastico e universitario, nonché attività funzionali alla compiuta attuazione della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale). Per l'espletamento di tali attività può stipulare apposite convenzioni con università, istituti di ricerca specializzati ed enti pubblici qualificati e può avvalersi di esperti di settore.
6. L'ARDIS si riferisce al sistema informativo integrato della Regione Friuli Venezia Giulia di cui alla legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia).
Note:
1Articolo sostituito da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
2Comma 1 sostituito, come da Avviso di rettifica pubblicato nel B.U.R. 7 gennaio 2021, n. 1.
Art. 12
 (Funzioni della Regione nei confronti dell'ARDIS)
1. La Regione esercita, nei confronti dell'ARDIS, le seguenti funzioni:
a) definisce gli indirizzi per lo sviluppo delle attività istituzionali e gli obiettivi di gestione;
b) nomina gli organi;
c) definisce l'assetto organizzativo, nonché la dotazione organica;
d) approva con apposita deliberazione giuntale i regolamenti per l'esercizio delle funzioni dell'ARDIS;
e) esercita le attività di vigilanza e di controllo;
f) stabilisce con apposita deliberazione giuntale le eventuali sedi operative decentrate;
g) adotta ogni altro provvedimento necessario a garantirne la funzionalità.
Note:
1Rubrica dell'articolo modificata da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
2Parole sostituite alla lettera d) del comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
3Parole sostituite al comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 13
 (Controllo e vigilanza)
1. Sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale i seguenti atti adottati dall'ARDIS:
a) il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il rendiconto generale;
b) i regolamenti per l'esercizio delle funzioni;
c) gli atti di acquisto e di alienazione di beni mobili e immobili;
d) gli atti di particolare rilievo per i quali il Direttore generale lo richieda espressamente.
(1)
2. Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi entro quindici giorni dalla loro adozione alla Direzione centrale competente in materia di diritto allo studio in ambito scolastico e universitario che, entro trenta giorni dal ricevimento, ne cura l'istruttoria e provvede a trasmetterli, corredati della relativa proposta motivata e dell'eventuale parere acquisito ai sensi del comma 5, alla Giunta regionale per l'approvazione.
3. La Giunta regionale approva gli atti di cui al comma 1 entro quindici giorni dal ricevimento. Trascorso inutilmente tale termine gli atti diventano esecutivi.
4. Il termine di trenta giorni di cui al comma 2 è sospeso per il tempo necessario all'acquisizione del parere di cui al comma 5 e per l'acquisizione di ulteriori elementi istruttori. In tali casi il termine ricomincia a decorrere dal momento della ricezione degli atti richiesti.
5. Gli atti di cui al comma 1, lettera a), sono trasmessi alla Direzione centrale competente in materia di bilancio per il parere di competenza.
6. Il Direttore generale dell'ARDIS adegua il provvedimento alle indicazioni della Giunta regionale entro venti giorni dalla ricezione della relativa deliberazione.
7. Con provvedimento motivato la Giunta regionale può disporre ispezioni e verifiche nei confronti dell'ARDIS.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
2Parole sostituite al comma 6 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
3Parole sostituite al comma 7 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
4Parole sostituite al comma 2 da art. 41, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.