LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 novembre 2014, n. 21

Norme in materia di diritto allo studio universitario.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  20/11/2014
Materia:
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio

Art. 8
 (Linee guida)
1. La Giunta regionale approva, su proposta della Conferenza di cui all'articolo 6 e sentita la Commissione consiliare competente, le linee guida per l'attuazione, da parte dell'ARDIS, delle finalità, degli interventi e dei servizi di cui alla presente legge.
2. Le linee guida stabiliscono per gli interventi di cui all'articolo 22, tra l'altro:
a) gli indirizzi per l'offerta e gli standard minimi di qualità dei servizi medesimi;
b) gli indirizzi per la determinazione da parte dell'ARDIS dei requisiti per l'accesso e la fruizione degli interventi, con particolare riferimento ai requisiti di reddito e di merito;
c) gli indirizzi per la determinazione delle tariffe dei servizi offerti dall'ARDIS agli studenti di cui all'articolo 4, comma 1;
d) i criteri di partecipazione al costo dei servizi per gli altri soggetti di cui all'articolo 4, comma 2;
e) i limiti minimi e massimi entro i quali sono fissati gli importi dei sostegni economici;
f) le eventuali quote d'interventi riservate per gli studenti cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e per le mobilità internazionali;
g) gli indirizzi per il sostegno a favore di altri enti e istituzioni regionali per il potenziamento della gamma e della qualità dei servizi rivolti agli studenti e i criteri di riparto delle risorse destinate nel triennio a sostegno degli enti e istituzioni medesime per il potenziamento dei servizi per il diritto allo studio nelle sedi universitarie decentrate, tenuto conto della dimensione e delle caratteristiche dei servizi stessi.
3. Le linee guida stabiliscono inoltre:
a) gli indirizzi per la determinazione da parte dell'ARDIS dei criteri di esonero parziale o totale dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
b) l'indirizzo per il sostegno dell'offerta abitativa regionale, tenuto conto prioritariamente dell'offerta abitativa dell'ARDIS;
c) gli indirizzi per la predisposizione da parte dell'ARDIS della Carta dei servizi di cui all'articolo 36;
d) gli indirizzi per l'attuazione di ogni altra forma di intervento di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c).
4. Le linee guida hanno validità triennale con decorrenza dalla data di approvazione e possono essere aggiornate.
5. Con il medesimo atto la Giunta regionale provvede all'aggiornamento della tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale di cui all' articolo 190 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore).
Note:
1Lettera g) del comma 2 sostituita da art. 7, comma 61, lettera d), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
2Parole sostituite al comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
3Parole sostituite alla lettera b) del comma 2 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
4Parole sostituite alla lettera c) del comma 2 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
5Parole sostituite alla lettera a) del comma 3 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
6Parole sostituite alla lettera b) del comma 3 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
7Parole sostituite alla lettera c) del comma 3 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.