LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 novembre 2014, n. 21

Norme in materia di diritto allo studio universitario.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  20/11/2014
Materia:
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio

Art. 24
 (Cumulo con altre borse di studio)
1. La borsa di studio, fatti salvi eventuali vincoli stabiliti da leggi nazionali in materia, è cumulabile con altre borse di studio fino al limite stabilito dalle linee guida ai sensi dell'articolo 8. Resta ferma la facoltà di opzione tra le borse di studio da parte degli interessati.
2. Il limite di cui al comma 1 non si applica alle borse di studio concesse da istituzioni nazionali o straniere volte a integrare l'attività di formazione o ricerca con soggiorni in Italia o all'estero e nei confronti degli studenti con riconoscimento di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) o con invalidità pari o superiore al 66 per cento.