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Legge regionale 5 novembre 2014, n. 20

Istituzione del Comune di Valvasone Arzene mediante fusione dei Comuni di Arzene e Valvasone, ai sensi dell’articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 13/11/2015

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  13/11/2014
Materia:
130.01 - Comuni e Province

Art. 5
 (Oneri di primo impianto)
1. Ai sensi dell' articolo 20, comma 2, della legge regionale 5/2003 , a favore del Comune di Valvasone Arzene è prevista un'assegnazione speciale per gli oneri di primo impianto.
2. L'assegnazione di cui al comma 1, non soggetta a rendicontazione, è concessa d'ufficio a favore del Comune di Valvasone, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e comunque entro il 31 dicembre 2014 ed erogata in unica soluzione entro novanta giorni dalla concessione, compatibilmente con il rispetto dei vincoli imposti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché con i flussi finanziari definiti in ambito regionale.
3. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 500.000 euro a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1023 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Assegnazione speciale a seguito dell'istituzione del Comune di Valvasone Arzene per gli oneri di primo impianto".
4. All'onere di 500.000 euro derivante dal disposto di cui al comma 3 si fa fronte mediante prelievo di pari importo dall'unità di bilancio 9.1.2.1153 e dal capitolo di fondo globale 9710, partita 12 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014. Detto stanziamento complessivo corrisponde a quota delle somme non utilizzate entro il 31 dicembre 2013 e trasferite all'esercizio successivo, ai sensi dell' articolo 31, comma 6, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), con deliberazione della Giunta regionale 24 gennaio 2014, n. 111 (Trasferimento delle somme non utilizzate al 31 dicembre 2013 su capitoli di fondi regionali, mutuo o fondi globali).